Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 23-06-2011) 25-07-2011, n. 29716

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con decreto in data 14.10.2010 il Tribunale di sorveglianza di Bologna dichiarava inammissibile l’istanza di riabilitazione interposta da D.M., sul presupposto della mancanza in copia autentica agli atti del permesso di soggiorno.

2. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per Cassazione il difensore del D. per dedurre:

2.1 inosservanza ed erronea applicazione art. 179 c.p., che non prevede tra i requisiti necessari per la riabilitazione il possesso di permesso di soggiorno da parte dello straniero; sul punto viene richiamato un arresto di questa Corte secondo cui la riabilitazione può essere concessa anche a stranieri e a tal fine non è richiesto il permesso di soggiorno.

2.2 mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in quanto il decreto sarebbe solo all’apparenza motivato, non avendo preso in considerazione gli indici positivi evincibili dalla richiesta di riabilitazione formulata. Viene quindi chiesto l’annullamento del decreto.

3. Il Procuratore Generale ha chiesto l’annullamento con rinvio del decreto.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

La valutazione è stata operata, come rilevato dallo stesso PG, dal presidente del tribunale di Sorveglianza – in sede di verifica preliminare sull’esistenza delle condizioni richieste dalla legge per la concedibilità della riabilitazione – unicamente sulla base di un dato non previsto per l’ammissibilità della domanda, dunque all’esito di un percorso non corretto. Tanto più che il D. risultava residente in Italia, di talchè egli non era gravato dall’onere di fornire al giudice gli elementi necessari per la decisione relativi alla sua permanenza all’estero (Sez. 1^, 28.4.2010, n. 17218) ed aveva prodotto sia il CUD, che il modello 730, attestanti il suo regolare inserimento lavorativo in Italia e la sua posizione reddituale.

Il decreto impugnato deve essere annullato con trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Bologna per il corso ulteriore.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di sorveglianza di Bologna.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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