Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 23-06-2011) 25-07-2011, n. 29715

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 10.11.2010, il Tribunale di Roma, in veste di giudice dell’esecuzione, revocava l’indulto ex D.P.R. n. 394 del 1990, applicato a D.F. con ordinanza del Tribunale di Roma, in data 22.6.1991, relativamente alla pena pecuniaria e ad un residuo della pena detentiva a lui inflitta con sentenza Corte Appello di Roma 29.9.1988, irrevocabile il 18.12.1990, di mesi undici e giorni tredici di reclusione, avendo il prevenuto commesso nel quinquennio dall’entrata in vigore del D.P.R. citato, altro reato pel quale riportò condanna ad anni tre e mesi dieci di reclusione, con sentenza Corte appello di Roma 17.11.1993, irrevocabile il 14.7.1994. 2. Avverso tale pronuncia, ha proposto ricorso per Cassazione la difesa del prevenuto per dedurre violazione degli artt. 172 e 174 c.p., con riferimento alla intervenuta estinzione della pena per prescrizione. Secondo la difesa, la pena che fu dichiarata estinta per indulto fu inflitta con sentenza del 29.9.1988, divenuta irrevocabile il 18.12.1990. Il reato la cui commissione faceva scattare la revoca fu dichiarato sussistente dalla corte d’appello di Roma il 17.11.1993, definitiva il 14.7.1994. Sarebbe quindi decorso il termine decennale di prescrizione della pena inflitta con la prima sentenza, termine che decorse dal 29.3.1993, data del commesso reato che comportò la revoca dell’indulto.

3. Il Procuratore Generale ha chiesto di annullare l’ordinanza impugnata.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e deve essere accolto. La pena che venne a suo tempo dichiarata estinta per indulto è pacificamente prescritta, in quanto inflitta con sentenza divenuta irrevocabile il 18.12.1990 ed il reato che determinò la revoca del beneficio a suo tempo applicato ex D.P.R. n. 394 del 1990, fu commesso il 29.3.1993 e venne definitivamente accertato come addebitabile al D., con sentenza del 17.11.199, irrevocabile il 14.7.1994.

E’ principio consolidato quello secondo cui il termine di decorrenza della prescrizione della pena, divenuta eseguibile a seguito della revoca dell’indulto precedentemente concesso, coincide con il momento in cui è divenuta definitiva la decisione che ha accertato la causa della revoca, in quanto solo da quel momento si ha certezza giudiziale dell’avvenuta verificazione della condizione risolutiva e non dal momento in cui sia adottato dal giudice dell’esecuzione il provvedimento di revoca del beneficio (Sez. 1^ 24.6.2009, n. 29856).

Deve quindi farsi decorrere il termine di prescrizione dal 14.7.1993, data di esecutività della sentenza corte Appello Roma del 17.11.1993, con il che la pena in questione è da ritenersi ampiamente prescritta, non potendosi porre a carico del condannato il danno per il ritardo con cui è stata presa la decisione della revoca del beneficio, a suo tempo concesso, che nel caso di specie venne presa solo il 10.11.2010.

L’ordinanza impugnata deve di conseguenza essere annullata senza rinvio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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