Cons. Stato Sez. III, Sent., 02-08-2011, n. 4605 Indennità varie

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.1. Con atto notificato il 22 febbraio 2010 e depositato il 13 marzo 2010 il signor G. S., ispettore superiore del Corpo Forestale dello Stato, ha proposto appello per l’annullamento della sentenza n. 4233 del 12 gennaio 2009, con cui il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio – Sezione II Ter ha respinto, con condanna alle spese, il ricorso avverso la mancata corresponsione, da parte del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, dell’indennità di trasferimento di cui all’articolo 1 della legge n. 86/2001, dell’indennità di lungo servizio all’estero di cui agli articoli 1 e segg. della legge n. 642/1961 e dell’indennità di pronto intervento di cui all’articolo 13 della legge n. 78/1983, mediante il meccanismo del "trascinamento" ai sensi dei DD.PP.RR. n. 394 e 395 del 1995.

A supporto della pretesa l’interessato ha posto il servizio svolto negli Stati Uniti d’America presso la sede della società E. A. C., in qualità di membro della commissione di sorveglianza tecnica sulla costruzione di quattro elicotteri modello S64F dal novembre 2003 al giugno 2006.

1.2. Il T.A.R. ha motivato il rigetto dell’impugnativa considerando che le indennità di cui alle leggi nn. 642/1961 e 78/1983 competono al personale dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica militare, dipendente dal Ministero della Difesa, e non al personale del Corpo Forestale dello Stato, che fa parte invece dell’Amministrazione delle politiche agricole, alimentari e forestali.

L’indennità di trasferimento di cui alla legge n. 86/2001 è attribuita per il trasferimento d’autorità ad altra sede dell’Amministrazione con la quale è incardinato il rapporto di servizio, mentre nel caso di specie, invece, l’interessato ha prestato attività presso la società E. A. C., in virtù dell’incarico conferitogli e da lui spontaneamente accettato, quale membro di una commissione di sorveglianza tecnica.

2. Il signor S., con l’appello in epigrafe, ha riproposto la violazione delle norme richiamate e l’erroneità della sentenza impugnata nella valutazione della situazione di fatto dell’interessato.

In particolare sostiene che il proprio trasferimento all’estero, in quanto effettuato su domanda e, previo interpello, con il suo assenso, è da equiparare al trasferimento d’ufficio, anche "a ritroso" all’atto del rientro, con il conseguente diritto alla percezione delle indennità di cui alle leggi n. 86/2001 e n. 642/1961; l’indennità di pronto intervento di cui all’articolo 13 della legge n. 78/1983, non corrisposta al Corpo Forestale dello Stato, rientra nelle indennità operative per vari impieghi, per cui l’indennità mensile d’impiego operativo di base va erogata con le maggiorazioni (cd. trascinamento) previste dalle successive disposizioni intervenute in materia.

3. Il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e il Ministero dell’Economia e delle Finanze si sono costituiti in data 31 marzo 2010 con mero atto formale dell’Avvocatura generale dello Stato e hanno depositato una memoria a sostegno della sentenza impugnata, confermando sostanzialmente l’inapplicabilità delle pretese indennità al Corpo Forestale dello Stato.

Si soggiunge che all’ispettore superiore S. è stato liquidato il trattamento economico di missione, comprensivo della diaria stabilita dalle norme in vigore per luogo di svolgimento della missione all’estero, nonché del rimborso delle spese accessorie di trasporto; inoltre, sono state liquidate, per il periodo in questione, le ore di lavoro straordinario prestate per l’attività svolta in relazione all’incarico conferito; si sottolinea che i trattamenti economici previsti dalla legge n. 642/1961 hanno natura accessoria e sono erogati per compensare disagi e rischi collegati all’impiego (…) nonché in sostituzione dei compensi per il lavoro straordinario che, in quanto erogato, potrebbe portare paradossalmente a procedimenti di recupero.

4. All’udienza pubblica del 10 maggio 2011, presenti i legali delle parti, relatore il consigliere Stelo la causa è stata trattenuta in decisione.

5.1. Ciò premesso in fatto, l’appello è infondato e va respinto, condividendo le argomentazioni già svolte in proposito dai giudici di prime cure.

5.2. Come è stato già evidenziato dal T.A.R. le indennità pretese dall’appellante non trovano fondamento nelle norme richiamate a sostegno dell’asserito diritto alla loro percezione, non applicandosi esplicitamente al personale del Corpo Forestale dello Stato e riguardando invece il personale militare delle Forze Armate ( l. 86/2001; l. 642/1961; l. 78/1983; l. 100/1987) o anche dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza ( l. 100/1987).

Né tale circostanza, pregiudiziale per l’esame della controversia, viene smentita dall’interessato, e ciò è sufficiente per la Sezione per rigettare l’appello; ma per completezza il Collegio ritiene infondate anche le censure di merito dedotte nell’occasione.

In effetti il signor S. non è stato trasferito d’autorità ad altra sede bensì gli è stato affidato, previo assenso, un incarico ben definito e non a tempo indeterminato; per di più la IV Sezione di questo Consiglio, con sentenza n. 8321 del 17 dicembre 2003, ha affermato che "il rientro in sede del militare inviato in missione (all’estero o nel territorio nazionale) non può, dal punto di vista giuridico, definirsi un trasferimento a ritroso, tale da determinare l’insorgere del diritto al trattamento economico per il trasferimento vero e proprio".

Né la qualifica di membro della Commissione di Sorveglianza tecnica sulla costruzione di quattro elicotteri S64F presso la sede della ditta privata E. A. C. può essere equiparata all’attività svolta sia presso delegazioni o rappresentanze militari, ovvero, presso enti, comandi od organismi internazionali, sia presso " i gruppi, le squadriglie e gli altri reparti di volo mantenuti in stato costante di pronto intervento".

6. Per le considerazioni che precedono, l’appello è infondato e va respinto, condannando parte appellante alle spese del presente giudizio come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio a favore dei Ministeri costituitisi, liquidate in complessivi Euro 1.500,00 (millecinquecento) oltre gli acessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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