Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 23-06-2011) 25-07-2011, n. 29646 Arresto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con la impugnata ordinanza il G.I.P. del Tribunale di Macerata non ha convalidato l’arresto in flagranza di C.E. eseguito dai C.C. per il reato di favoreggiamento della prostituzione di numerose donne in corso di identificazione ed, in particolare, di M. F.N..

Nell’ordinanza si osserva che nel corso della perquisizione domiciliare eseguita dai C.C. non vennero trovati clienti nella abitazione nella quale sia la C.c. la M. esercitavano la prostituzione, sicchè nessun delitto era in corso di consumazione. Si aggiunge che la M. venne sentita prima che fosse redatto il verbale di arresto della C..

Dalle dichiarazioni della donna non erano emersi elementi per attribuire alla indagata la disponibilità dell’appartamento, che invece, risultava di proprietà di tale Ca.An.. Si conclude sul punto, osservando che l’indagata, ammesso che le fosse contestabile alcunchè, era stata ristretta al di fuori dello stato di flagranza.

Nel prosieguo, con evidente riferimento al diniego di misure cautelari, si osserva che sulla base delle risultanze delle indagini doveva ritenersi che era il Ca. colui che favoriva e sfruttava la prostituzione sia della M. che della C..

Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale, che la denuncia per violazione di norme processuali ed in particolare dell’art. 380 c.p.p..

Si deduce, in sintesi, che, in sede di convalida dell’arresto, il G.I.P. non deve procedere ad una valutazione della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza sulla base delle complessive risultanze delle indagini, ma effettuare un giudizio ex ante in ordine alla sussistenza degli elementi, così come prospettatisi agli organi di polizia giudiziaria, che legittimavano l’adozione della misura.

Si deduce, quindi, che l’appartamento di cui si tratta risultava agli organi di polizia giudiziaria essere stato concesso in locazione dal Ca. alla C., come era emerso dalla comunicazione di cessione di fabbricato effettuata in data 23.3.2010 dal Ca..

Pertanto, la C. risultava formalmente la tenutaria dell’immobile ed almeno in un caso aveva indirizzato un cliente verso la ragazza brasiliana. Si osserva inoltre che considerata l’evoluzione delle indagini nella specie doveva ritenersi almeno la quasi flagranza ex art. 382 c.p.p. del reato di favoreggiamento della prostituzione.

Il ricorso è manifestamente infondato.

Il provvedimento impugnato, oltre ad affermare la insussistenza di una situazione indiziaria che consentisse l’arresto della C. in relazione al reato di favoreggiamento della prostituzione, ha escluso, con motivazione adeguata, che al momento dell’arresto sussistessero le condizioni per ravvisare la flagranza o quasi flagranza nella commissione del reato.

Orbene, come rilevato dal P.G. presso questa Corte, sul punto della flagranza o quasi flagranza, il ricorso del P.M. è del tutto generico, non risultando allegati gli indispensabili referenti cronologici per contestare i rilievi contenuti sul punto nell’ordinanza impugnata, oltre ad essere meramente assertivo.

Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606 c.p.p., u.c..

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso del P.M..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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