Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 23-06-2011) 25-07-2011, n. 29644

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con la impugnata ordinanza la Corte di Appello di Salerno ha dichiarato inammissibile l’impugnazione proposta da T. C. avverso la sentenza del Tribunale di Vallo della Lucania in data 8.8.2009, in quanto tardivamente proposta.

Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il difensore dell’imputato, che la denuncia per violazione di legge, osservando che la Corte territoriale non ha tenuto conto della sospensione dei termini durante il periodo feriale.

Il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), in relazione all’art. 585 c.p.p., comma 1, lett. a) e comma 2, lett. a).

Ai sensi delle disposizioni citate il termine per impugnare l’ordinanza emessa dalla Corte territoriale in camera di consiglio è di quindici giorni e detto termine decorreva dalla notifica del provvedimento al difensore eseguita il 21.5.2010 (all’imputato era stato già notificato il 19.5.2010). Sicchè il ricorso depositato dal difensore dell’imputato il 21.6.2010 risulta fuori termine.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p. segue la condanna del ricorrente a) pagamento delle spese processuali e di una somma alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè della somma di Euro 1.000,00 alla cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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