Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 22-06-2011) 25-07-2011, n. 29643 Sentenza penale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Bologna, con ordinanza emessa il 28/10/010 – nel corso del dibattimento del giudizio di 2 grado relativo al procedimento n. 3747/04 RGNR, pendente nei confronti di M. A. – dichiarava l’inefficacia, con conseguente inutilizzabilità degli atti compiuti in 1^ grado dal Collegio presieduto dal Dott. F., del quale era stata autorizzata l’astensione.

La Corte di Appello fissava, altresì, l’udienza del 10/05/011 allo scopo di consentire alle parti di verificare le prove concretamente utilizzabili ed eventualmente formulare nuove richieste istruttorie.

Il PG presso la Corte di Appello di Bologna proponeva ricorso per Cassazione, ex art. 606 c.p.p., lett. c).

In particolare il PG esponeva che l’ordinanza impugnata era illegittima perchè di fatto rimetteva alla discrezionalità delle parti la scelta degli atti da utilizzare.

Tanto dedotto, il ricorrente chiedeva l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

Il PG della Cassazione, con richiesta scritta in data 26/01/2011, chiedeva l’inammissibilità del ricorso.

Motivi della decisione

La Corte di Appello di Bologna con ordinanza in data 28/10/010 – pronunciando sull’eccezione di nullità della sentenza impugnata, sollevata dalla difesa dell’imputato M.A. in riferimento alla mancata indicazione da parte del Presidente del Tribunale di Reggio Emilia degli atti che conservavano efficacia a seguito dell’accoglimento dell’istanza di astensione del Presidente del Collegio dott. F. -dichiarava l’inefficacia e quindi l’inutilizzabilità degli atti del Collegio presieduto dal dott. F.; il tutto nei termini come già riportato sopra.

Tanto premesso sui termini essenziali della vicenda in esame, si osserva – in via preliminare ed a prescindere da ogni valutazione nel merito, relativa alla legittimità e validità del provvedimento del 28/10/010 – che l’ordinanza de qua, trattandosi di atto emesso nel corso del dibattimento, è impugnabile soltanto unitamente alla sentenza di 2 grado; il tutto ai sensi del combinato disposto degli artt. 598 e 586 c.p.p.. Va dichiarato, pertanto, inammissibile il ricorso proposto dal PG.

P.Q.M.

LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso del PG. Così deciso in Roma, il 22 giugno 2010.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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