Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 21-06-2011) 25-07-2011, n. 29714 Reato continuato e concorso formale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 23 dicembre 2010, la Corte d’appello di Bologna, quale giudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta, formulata da S.L., intesa ad ottenere in fase esecutiva, ex artt. 666 e 671 c.p.p., l’applicazione della continuazione fra i fatti giudicati con le quattro sentenze, meglio descritte nel provvedimento impugnato, concernenti violazioni legge stupefacenti, di cui una avente ad oggetto l’importazione di stupefacente dall’estero, le altre aventi ad oggetto cessioni locali di stupefacenti.

2. La Corte d’appello ha rilevato carenza della prova del programma criminoso unico, requisito questo che non poteva essere confuso con l’inclinazione a commettere reati della stessa indole, non essendo emerso dagli atti alcun elemento dal quale poter desumere che si trattasse di reati tutti pianificati e preventivamente deliberati, essendo invece reati commessi per contingenti opportunità delinquenziali.

3. Avverso detto provvedimento della Corte d’appello di Bologna, propone ricorso per cassazione S.L. per il tramite del suo difensore, che ha dedotto violazione di legge e difetto di motivazione, avendo la Corte territoriale omesso ogni doverosa considerazione in ordine alla rilevanza dello stato di tossicodipendenza, nel quale il ricorrente versava all’epoca dei fatti, nonchè avendo omesso di prendere in esame tutti gli altri indici rivelatori della continuazione, indicati dalla giurisprudenza di legittimità come indicativi dell’unicità del disegno criminoso e tali da comportare l’unificazione dei reati sotto il vincolo della continuazione, dovendosi ritenere che l’importazione di sostanze stupefacenti dall’estero da parte di esso ricorrente era finalizzata alla sua successiva vendita sul territorio nazionale, anche perchè i reati giudicati con le sentenze indicate in istanza erano stati commessi in un ristretto arco temporale.

Motivi della decisione

1. Il ricorso proposto da S.L. è infondato.

2. Con esso il ricorrente lamenta la mancata concessione, in suo favore, del beneficio della continuazione fra i reati, giudicati con le quattro sentenze indicate nel’atto impugnato, commessi in un ristretto arco temporale.

2. Secondo la Corte d’appello di Bologna, non sussisteva nella specie l’unicità del disegno criminoso, necessaria per la configurabilità del reato continuato e per l’applicazione della continuazione nella fase esecutiva, non avendo ritenuto che si trattasse di violazioni costituenti parte integrante di un unico programma deliberato, almeno nelle sue linee essenziali, fin dalla commissione della prima, per conseguire un determinato fine.

3. La motivazione addotta dalia Corte territoriale è adeguata, avendo essa valutato in concreto, seppur in modo sintetico, tutte le più significative circostanze, ritenute dalla giurisprudenza di legittimità rilevanti per accertare se, nel caso singolo, le plurime violazioni, ovvero alcune di esse, possano essere state commesse nell’esecuzione di un medesimo disegno criminoso, quali le tipologie dei reati giudicati; la natura dei beni tutelati nei singoli casi;

l’eventuale omogeneità delle violazioni commesse; la contiguità spaziale e temporale di tutti o di alcuni dei reati commessi (cfr., in termini, Cass. 1^, 5.11.2008 n. 44862, rv. 242098).

4. Non sussiste in particolare carenza motivazionale riferita alla mancata valutazione, da parte della Corte d’appello di Bologna, del suo stato di tossicodipendenza, al quale l’istante pur aveva fatto riferimento nella sua richiesta.

Il D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, art. 4 vicies, convertito, con modificazioni nella L. 21 febbraio 2006, n. 49, ha inserito nell’art. 671 c.p.p., comma 1, le parole "fra gli elementi che incidono sull’applicazione della disciplina del reato continuato vi è la consumazione di più reati in relazione allo stato di tossicodipendenza".

Ora, pur essendo vero che lo stato di tossicodipendenza in cui versa l’agente non comporta di per sè l’obbligo di ravvisare la continuazione fra più reati dal medesimo commessi, ciò non esclude che tale elemento debba essere tuttavia valutato in concreto, assieme a tutti gli altri rilevabili nella specie (cfr. Cass. 2^ 6.11.07 n. 41214; rv. 238762).

5. Si osserva tuttavia che, nella specie, la Corte territoriale non era tenuta a fornire alcuna motivazione in ordine all’incidenza che la tossicodipendenza del ricorrente ha avuto in concreto nella commissione dei reati, giudicati con le quattro sentenze in precedenza indicate, avendo il ricorrente fatto riferimento a tale suo stato di tossicodipendenza in modo aspecifico e generico, producendo fra l’altro certificazione riferita al 2010 e non all’epoca di commissione dei reati, per i quali è stato chiesto il riconoscimento del vincolo della continuazione.

6. Da quanto sopra consegue il rigetto del ricorso proposto dal ricorrente, con sua condanna al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il rincorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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