Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 21-06-2011) 25-07-2011, n. 29642 Riparazione per ingiusta detenzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ordinanza del 26 marzo 2010, la Corte d’Appello di Catania rigettava il ricorso proposto da L.S. finalizzato ad ottenere la riparazione per ingiusta detenzione.

Avverso tale provvedimento il predetto proponeva ricorso per cassazione.

Con un primo motivo di ricorso deduceva la violazione dell’art. 627 c.p.p., comma 3, rilevando che la Corte territoriale, disapplicando il principio fissato dalla Sezione Quarta penale di questa Corte e disponendo l’annullamento con rinvio ad altra Sezione della Corte d’Appello di Catania aveva, ancora una volta, fondato il proprio convincimento ritenendo giustificata la privazione della libertà sulla base di intercettazioni di conversazioni dichiarate inutilizzabili nel giudizio di merito.

Aggiungeva che il generico riferimento ad incontri con soggetti coimputati ed alle dichiarazioni rese nel corso dell’interrogatorio non erano da soli sufficienti per giustificare la reiezione della domanda.

Con un secondo motivo di ricorso deduceva la manifesta illogicità della motivazione, avendo la Corte territoriale formulato un giudizio di responsabilità colposa del ricorrente sulla base di elementi, quali le dichiarazioni rese nel giudizio di merito, che avevano invece portato ad una sentenza assolutoria nei suoi confronti.

Insisteva, pertanto, per l’accoglimento del ricorso.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

Occorre osservare come la Corte territoriale abbia giustificato la propria decisione mediante il riferimento a "ripetuti incontri e conversazioni" intercorsi tra il ricorrente ed altri soggetti poi condannati ed alle dichiarazioni confessorie ritenute, a suo tempo, non idonee ad escludere l’esigenza cautelare.

Come correttamente osservato dal Procuratore Generale nella sua requisitoria scritta, la Corte d’appello ha disatteso quanto disposto dalla Sezione Quarta penale di questa Corte con la sentenza n. 1526/2009, nella quale si era specificato, richiamando le Sezioni Unite Penali (SS. UU. n. 1153, 30 ottobre 2008), che l’inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni, accertata nel giudizio penale di cognizione, ha effetti anche nel giudizio promosso per ottenere la riparazione per ingiusta detenzione.

Viene ancora una volta fatto riferimento, infatti, alle conversazioni intercorse tra il ricorrente ed altri soggetti che non potevano essere invece considerate, incorrendo nel medesimo vizio già in precedenza censurato.

Del tutto generico appare, inoltre, il riferimento agli incontri ed alle dichiarazioni rese nel corso del giudizio di merito.

L’ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio per nuovo esame alla Corte d’Appello di Catania.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Catania per l’ulteriore corso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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