Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 21-06-2011) 25-07-2011, n. 29641 Archiviazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

C.A. proponeva ricorso per cassazione avverso il decreto di archiviazione emesso in data 13 maggio 2010 dal G.I.P. del Tribunale di Catania, lamentando la violazione dell’art. 127 c.p.p., art. 178 c.p.p., lett. c) e art. 408 c.p.p., comma 2, in quanto, pur avendo richiesto, nella denuncia contro T.S. presentata il 4 marzo 2010 presso la Polizia Giudiziaria, di essere avvisato in caso di richiesta di archiviazione da parte del Pubblico Ministero, detto avviso non gli era stato recapitato avendo il G.I.P. deciso de plano.

Rilevava pertanto che l’omissione dell’avviso aveva determinato la nullità del decreto di archiviazione emesso dal G.I.P. ed insisteva per l’accoglimento del ricorso.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, che il Collegio condivide e dal quale non intende discostarsi, l’omissione della notifica dell’avviso della richiesta alla persona offesa che abbia preventivamente richiesto di essere avvisato determina la nullità del decreto di archiviazione deducibile con ricorso per cassazione (ex pl. Sez. 2, n. 1929, 15 gennaio 2010; Sez. 5, n. 17201, 22 aprile 2009; Sez. 1, n. 18666, 8 maggio 2008).

Nella fattispecie, quantomeno con riferimento all’ipotizzato reato contemplato dall’art. 674 c.p., il denunciante poteva ritenersi persona offesa.

Il provvedimento impugnato deve pertanto essere annullato e gli atti vanno trasmessi al pubblico ministero presso il Tribunale di Catania per l’ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al P.M. Presso il Tribunale di Catania per l’ulteriore corso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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