Cons. Stato Sez. IV, Sent., 02-08-2011, n. 4598 Edilizia e urbanistica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

I signori R. P., P. G., S. G., L. G. e N. B. e la società B. -. D. G. & Associati S.r.l. hanno impugnato, chiedendone la riforma previa sospensione dell’esecuzione, la sentenza con la quale il T.A.R. della Puglia ha dichiarato inammissibile il ricorso dagli stessi proposti avverso la delibera con la quale il Comune di Gallipoli, in asserita esecuzione di giudicato riveniente da precedente sentenza pronunciata dal medesimo T.A.R. all’esito di ricorso avverso il silenzioinadempimento, ha adottato il Piano di lottizzazione richiesto dai ricorrenti in relazione a suoli in loro proprietà, apponendovi una "condizione" inerente a possibili future richieste di modifica progettuale all’esito dell’approvazione del Programma pluriennale di attuazione comprendente il Comparto interessato dalla lottizzazione de qua.

A sostegno dell’appello, gli istanti hanno dedotto l’erroneità della declaratoria di inammissibilità, in quanto nel presente giudizio – così come nel parallelo giudizio di ottemperanza al precedente giudicato – essi avevano censurato la sola condizione apposta alla delibera di adozione (così facendo valere il proprio interesse a un’adozione piena e incondizionata del Piano così come proposto), mentre il T.A.R. in sede di esecuzione ha dichiarato la nullità dell’intera delibera consiliare.

Di conseguenza, gli appellanti hanno come segue riproposto le censure formulate in primo grado avverso gli atti impugnati:

1) violazione dell’art. 21 septies della legge 7 agosto 1990, nr. 241 (nullità per violazione ed elusione del giudicato);

2) violazione e falsa applicazione dell’art. 37 Cost.; violazione e falsa applicazione dell’art. 13 della legge 28 gennaio 1977, nr. 10; violazione e falsa applicazione della legge regionale della Puglia 12 febbraio 1979, nr. 6, e s.m.i.; violazione degli artt. 19, 21, 25, 27 e 36 della legge regionale della Puglia 31 maggio 1980, nr. 56; violazione e falsa applicazione degli artt. 20 e 22 della legge 30 aprile 1999, nr. 136; violazione e falsa applicazione degli artt. 16 e 19 della legge regionale della Puglia 27 luglio 2001, nr. 20; violazione e falsa applicazione dell’art. 11 delle N.T.A. del P.R.G. del Comune di Gallipoli; eccesso di potere (difetto istruttorio, erronea presupposizione, contraddittorietà e perplessità dell’azione amministrativa); violazione dei principi di imparzialità, correttezza e buon andamento dell’azione amministrativa;

3) violazione dell’art. 3 della legge nr. 241 del 1990; difetto di motivazione;

4) violazione e falsa applicazione dell’art. 42 Cost.; violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 3 della legge 18 aprile 1962, nr. 167; violazione e falsa applicazione degli artt. 35 e 38 della legge 22 ottobre 1971, nr. 865; violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 13 della legge nr. 10 del 1977; violazione e falsa applicazione della l.r. nr. 6 del 1979 e s.m.i.; violazione degli artt. 21, 27 e 36 della l.r. nr. 56 del 1980; violazione e falsa applicazione degli artt. 20 e 22 della legge nr. 136 del 1999; violazione e falsa applicazione dell’art. 11 delle N.T.A. del P.R.G. del Comune di Gallipoli; eccesso di potere (difetto istruttorio, erronea presupposizione).

Si è costituito il Comune di Gallipoli, assumendo con diffuse argomentazioni l’infondatezza dell’appello e chiedendone la reiezione, anche con riguardo alle censure di merito dedotte in primo grado.

Successivamente, gli appellanti hanno proposto i seguenti motivi aggiunti avverso gli atti originariamente impugnati, ai sensi dell’art. 104 cod. proc. amm.:

5) violazione e falsa applicazione dell’art. 42 Cost.; violazione falsa applicazione degli artt. 1 e 3 della legge nr. 167 del 1962; violazione e falsa applicazione degli artt. 35 e 38 della legge nr. 865 del 1971; violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 13 della legge nr. 10 del 1977; violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 5 e segg. della l.r. nr. 6 del 1979; violazione e falsa applicazione degli artt. 6 e 21 septies della legge nr. 241 del 1990; violazione degli artt. 11 e 69 delle N.T.A. del P.R.G. del Comune di Gallipoli; eccesso di potere (difetto istruttorio, erronea presupposizione).

Alla camera di consiglio del 1 febbraio 2011, fissata per l’esame della domanda incidentale di sospensiva, lo stesso è stato differito sull’accordo delle parti, per essere abbinato alla trattazione del merito.

Nella propria memoria conclusiva, il Comune ha dedotto la sopravvenuta improcedibilità del ricorso originario alla luce della intervenuta approvazione del P.P.A., che nessuna prescrizione contiene in ordine al suolo per cui è causa.

All’udienza del 12 luglio 2011, la causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

1. In via del tutto preliminare, va rilevato che il presente ricorso è stato trattato congiuntamente al nr. 10296 del 2010, nel quale il Comune di Gallipoli ha impugnato la sentenza con la quale il medesimo T.A.R., in sede di ottemperanza a precedente giudicato, ha dichiarato la nullità della delibera consiliare nr. 34 del 201 (qui autonomamente impugnata dagli stessi istanti), e che tuttavia non è possibile disporre la riunione dei giudizi – che sarebbe opportuna e doverosa, ai sensi dell’art. 70 cod. proc. amm. – a causa dei limiti del sistema informatico della giustizia amministrativa il quale, a differenza del Codice di rito, allo stato non consente la riunione fra due giudizi dei quali l’uno soggetto al rito ordinario e l’altro al rito camerale. Pare siano in corso aggiustamenti del sistema, su segnalazione del Presidente del Collegio, ma i tempi dell’adozione della decisione non possono attendere oltre (la data di redazione della presente pronuncia e di revisione della stessa da parte del Presidente, con invio elettronico alla segreteria, è del 22 luglio 2011; salvo quella in cui, a seguito delle sottoscrizioni prescritte sul "cartaceo", la presente sentenza viene pubblicata).

2. Ciò premesso, per una migliore comprensione delle statuizioni che seguiranno, giova richiamare sinteticamente la complessa vicenda amministrativa e processuale che qui interessa.

I signori R. P., P. G., S. G., L. G. e N. B. e la società B. -. D. G. & Associati S.r.l., proprietari di suoli siti in territorio del Comune di Gallipoli, hanno presentato nel 2008 un progetto di lottizzazione a questi relativo; su di esso, l’Amministrazione comunale ha però adottato un provvedimento soprassessorio, assumendo che ogni determinazione sarebbe rimasta sospesa in attesa dell’approvazione del Programma pluriennale di attuazione di cui agli artt. 11 e 12 delle N.T.A. del P.R.G.

Proposto ricorso avverso il silenzioinadempimento del Comune, la Sezione di Lecce del T.A.R. della Puglia lo ha accolto, assumendo l’illegittimità della subordinazione alla previa approvazione del P.P.A. delle determinazioni in ordine all’istanza di lottizzazione (sent. nr. 1864 del 2009).

In sede esecutiva, mentre gli istanti proponevano nuovo ricorso al T.A.R. leccese avverso la perdurante inottemperanza dell’Amministrazione, quest’ultima ha adottato la già citata delibera nr. 34 del 2010, con la quale per un verso si è proceduto all’adozione del Piano di lottizzazione di iniziativa privata, ma per altro verso è stata esplicitata "la condizione che rimanga in capo all’Ente deliberante la potestà di poter pretendere l’adeguamento del comparto de quo e di tutti i comparti previsti dal PRGC secondo le esigenze d’interesse pubblico e le linee di urbanizzazione che saranno individuate (…)in sede di attuazione dei Piani Pluriennali di attuazione adeguandosi pertanto al PPA anche per l’individuazione delle aree da destinarsi all’edilizia convenzionata ai sensi dell’art. 35 della legge 865/71".

Con ulteriore sentenza resa in sede di ottemperanza, il T.A.R. ha accolto l’ulteriore ricorso delle parti private, dichiarando la nullità per violazione del giudicato della anzi detta delibera, siccome violativa del principio – enunciato nella precedente sentenza, ormai definitiva – per cui l’adozione del Piano di lottizzazione non può essere subordinata alla previa approvazione del P.P.A.; conseguentemente, con la sentenza qui impugnata è stata dichiarata l’inammissibilità dell’autonomo ricorso proposto dagli stessi istanti avverso la delibera in questione.

3. Ciò premesso, occorre preliminarmente esaminare l’eccezione di improcedibilità sollevata dall’Amministrazione comunale nella sua memoria conclusionale.

In tale sede, è stato evidenziato che nelle more del giudizio è intervenuta l’approvazione del P.P.A. comprendente il comparto per cui è causa, nella quale alcuna prescrizione si rinviene in relazione all’assetto del comparto medesimo: pertanto sarebbe venuto meno l’interesse azionato, potendosi prevedere che il Piano di lottizzazione proposto dagli odierni appellanti sarà approvato senza alcuna prescrizione o condizione.

Parte appellante, pur senza specificamente contestare in fatto le circostanze rappresentate dal Comune, assume il persistere di un proprio interesse a un’adozione incondizionata del Piano (evidentemente a ciò mossa dalla preoccupazione che, finché non è concluso il procedimento con l’approvazione della lottizzazione e la stipula della relativa convenzione, l’Amministrazione possa nuovamente tornare sui propri propositi e pretendere modifiche al Piano, come precedentemente preannunciato).

La Sezione è dell’avviso che le sopravvenute circostanze evidenziate dall’Amministrazione appellata, piuttosto che comportare il sopravvenuto difetto di interesse al ricorso originario, debbano determinare una pronuncia di cessazione della materia del contendere, dovendo considerarsi le nuove determinazioni comunali satisfattive dell’interesse sostanziale azionato dagli istanti.

Infatti, ad onta del nomen juris utilizzato nel corpus della delibera censurata, quella apposta all’adozione del Piano di lottizzazione (e contestata dagli odierni appellanti), più che una condizione in senso tecnico, va qualificata come una riserva espressa avente a oggetto l’eventuale esercizio di poteri futuri da parte del Comune: infatti, la clausola più sopra riportata non differiva nel tempo gli effetti dell’adozione del Piano di lottizzazione, e nemmeno vi introduceva modifiche immediatamente operative, ma semplicemente esplicitava il proposito eventuale del Comune di richiedere alle parti istanti delle modifiche progettuali all’indomani dell’approvazione del P.P.A.

Di conseguenza, non vi era alcuna reale subordinazione a tale ultimo evento delle determinazioni assunte in ordine alla proposta progettuale degli istanti, ma soltanto la prospettazione della possibilità di futuri interventi modificativi.

Tale riserva, come rappresentato dal Comune e non contestato ex adverso, è stata oggi sciolta nel senso di non richiedere alcuna modifica o prescrizione in ordine al comparto interessato alla proposta di lottizzazione: d’altra parte, laddove nel P.P.A. fossero state inserite disposizioni direttamente incidenti sulla proprietà degli appellanti, anche nel senso di imporre modifiche al Piano di lottizzazione adottato, sarebbe stato legittimo attendersi un’impugnazione di queste ultime (anche nella forma dei motivi aggiunti nel presente giudizio), ciò che non consta in atti.

Ne discende che il pregiudizio ancora oggi paventato dalla parte appellante non può che qualificarsi, almeno allo stato, come meramente ipotetico ed eventuale: nel senso che, qualora il Comune dovesse in sede di approvazione del Piano apporre prescrizioni o condizioni, si tratterà di atti autonomamente lesivi, non giustificabili alla stregua del P.P.A. come approvato e suscettibili di nuova e autonoma impugnazione; del pari, qualora l’Amministrazione dovesse più o meno artificiosamente dilazionare la stipula della convenzione, saranno esperibili gli ordinari rimedi processuali avverso l’inerzia procedimentale della p.a..

4. I rilievi che precedono, comportando una declaratoria di integrale cessazione della materia del contendere, esonerano da una disamina nel merito delle doglianze formulate nell’appello e nei motivi aggiunti.

5. In considerazione delle parallele determinazioni assunte dalla Sezione in relazione al ricorso nr. 10256 del 2010 (nel quale è stato accolto l’appello del Comune avverso la sentenza pronunciata dal T.A.R. leccese in sede di ottemperanza), sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, dichiara cessata la materia del contendere.

Compensa tra le parti le spese del presente grado del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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