Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 21-06-2011) 25-07-2011, n. 29639

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ricorreva per cassazione avverso l’ordinanza, emessa in data 11 agosto 2009, con la quale il Giudice Monocratico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – Sezione Distaccata di Aversa non convalidava l’arresto di D.G. effettuato per violazione di sigilli aggravata, essendo stato sorpreso mentre era intento, con l’ausilio di un operaio, alla continuazione di lavori edilizi su immobile abusivo precedentemente sequestrato e del quale era stato nominato custode.

Il Giudice aveva rifiutato la convalida sul presupposto che il fatto non appariva di particolare gravita, considerando che la presenza di un solo operaio lasciava presupporre che le opere in corso di realizzazione non erano rilevanti e dando atto dello stato di incensuratezza dell’arrestato, il quale svolgeva regolare attività lavorativa e non aveva opposto resistenza all’arresto, dimostrando così una minima capacità criminale.

Deduceva il Pubblico Ministero ricorrente che il provvedimento impugnato doveva ritenersi frutto di violazione di legge ed era viziato da mancanza di motivazione.

Osservava, a tale proposito, che il Giudice non si era limitato a verificare la legittimità dell’operato del personale di polizia, ma aveva proceduto ad un nuovo apprezzamento dell’atto da questi compiuto con ulteriori considerazioni, circa la gravità del fatto e la personalità del prevenuto, sorrette da argomentazioni apodittiche.

Rilevava, inoltre, che il riferimento alla gravità del fatto era errato, da un lato perchè minimizzava l’entità dell’abuso edilizio, in realtà consistente nella realizzazione di una villa di grandi dimensioni in area agricola non suscettibile di condono o sanatoria e, dall’altro, in quanto il riferimento alle opere abusive non era pertinente, trattandosi di arresto per violazione di sigilli, reato la cui ratto è ben diversa.

Altrettanto errata si palesava, secondo il ricorrente, la valutazione circa la pericolosità dell’indagato, senz’altro sussistente in considerazione del fatto che lo stesso non aveva esitato a disattendere gli obblighi impostigli dal ruolo di custode, intraprendendo i lavori in pieno giorno e dimostrando, così, totale dispregio per il vincolo imposto sul bene dall’autorità.

Insisteva, pertanto, per l’accoglimento del ricorso.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

Occorre ricordare che la giurisprudenza consolidata di questa Corte, che il collegio condivide, ha costantemente affermato che il giudice il quale procede alla convalida dell’arresto deve dedicarsi esclusivamente alla verifica del ragionevole uso dei poteri discrezionali attribuiti alla polizia giudiziaria e, pertanto, della sussistenza delle condizioni di legittimità dell’arresto stesso, quali la flagranza del reato e i presupposti indicati dagli artt. 385 e 386 c.p.p., mentre gli è preclusa la possibilità di prendere in considerazione l’aspetto della gravità indiziaria e delle esigenze cautelari, riservato alla valutazione di applicabilità delle misure cautelari e di sconfinare in apprezzamenti riservati alla fase di cognizione del giudizio di merito (Sez. 3, n. 35962, 7 ottobre 2010;

Sez. 5, n. 21577, 25 maggio 2009; Sez. 6, n. 6878, 17 febbraio 2009;

Sez. 3, n. 2454, 17 gennaio 2008; Sez. 6, n. 21172, 29 maggio 2007;

Sez. 4, n. 17435, 19 maggio 2006; Sez. 4, n. 9107, 8 marzo 2005; Sez. 6, n. 5383, 4 febbraio 2003 Sez. 6, n. 8029, 18 febbraio 2003; Sez. 6, n. 19011, 22 aprile 2003; Sez. 4, n. 46473, 4 dicembre 2003; Sez. 6, n. 1589, 30 maggio 2000).

Tale valutazione deve essere operata con giudizio "ex ante", avendo riguardo alla situazione in cui la polizia giudiziaria ha provveduto, senza tener conto degli elementi non conosciuti o non conoscibili della stessa, che siano successivamente emersi (Sez. 3, n. 35962/10 cit.).

In tema di arresto facoltativo, inoltre, non si richiede la presenza congiunta di entrambi i parametri previsti dall’art. 381 c.p.p., comma 5, (gravità del fatto e pericolosità del soggetto), essendo sufficiente, come si desume dalla formulazione disgiuntiva della norma, la presenza di uno solo di essi (Sez. 1, n. 17332, 18 maggio 2006).

Ciò posto, deve ricordarsi anche che l’apposizione dei sigilli mira ad impedire la violazione del vincolo di immodificabilità della "res" nell’interesse dell’amministrazione della giustizia (Sez. 3, n. 19722, 6 maggio 2008; Sez. 3, n. 6417, 15 febbraio 2007; Sez. 3, n. 42900, 4 novembre 2004).

E’ dunque errata la valutazione effettuata dal giudice circa la consistenza dell’intervento in corso di esecuzione all’atto dell’arresto, in quanto irrilevante in ragione della diversità del bene giuridico tutelato rispetto al reato di abuso edilizio.

Per quanto riguarda, invece, lo stato di incensuratezza dell’arrestato, lo svolgimento da parte dello stesso di lecita attività lavorativa e la circostanza che la violazione dei sigilli sia stata compiuta per la prima volta, va osservato che si tratta di elementi che possono essere oggetto di valutazione, eventualmente, in sede di applicazione di misure cautelari ma che non rilevano ai fini della convalida dell’arresto.

Al contrario, le modalità dell’azione, effettuata in pieno giorno disattendendo platealmente gli obblighi di custodia ben potevano essere considerate, come osservato in ricorso, ai fini della valutazione di pericolosità dell’arrestato.

L’ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata.

L’annullamento deve essere disposto, alla luce di precedenti decisioni di questa Corte, senza rinvio, considerata l’inutilità della statuizione che ne conseguirebbe, poichè la stessa avrebbe un valore meramente formale senza alcuna ricaduta di effetti giuridici, posto che la correttezza dell’operato della polizia giudiziaria risulta già riconosciuto in questa sede (Sez. 1, n. 25142, 2 luglio 2007; Sez. 6, n. 16798, 3 maggio 2007).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata dando atto che l’arresto è stato legittimamente eseguito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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