Cass. civ. Sez. II, Sent., 19-12-2011, n. 27529

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La sas Famiglia Cento re di Centore Armando e Claudio, con due distinti atti di citazione notificati il 5 ed il 16 gennaio 2004, propose opposizione tardiva avverso il Decreto Ingiuntivo n. 468 del 2000 del Giudice di Pace di Teramo con il quale, su ricorso della snc Edil ’83, le era stato ingiunto il pagamento di L. 5 milioni, quale corrispettivo per forniture di merci; a giustificazione della tardività dell’opposizione fece valere la nullità della notifica dell’ingiunzione, effettuata – à sensi dell’art. 140 c.p.c. – al domicilio di uno dei soci accomandatati e non già, in via prioritaria, presso la sede legale della società; la scoperta dell’originaria ingiunzione sarebbe avvenuta il 29 novembre 2003, a seguito della notifica di un altro Decreto Ingiuntivo n. 695 del 2003 – avente lo stesso oggetto ma gravato delle spese dell’infruttuosa esecuzione sul patrimonio sociale, richiesto al dichiarato fine di poter aggredire il patrimonio dei singoli soci accomandatari pro tempore. Nel merito negò l’esistenza del credito.

Parte opposta si costituì chiedendo il rigetto dell’opposizione. Il Giudice di Pace, con sentenza n. 224/2004, dichiarò inammissibile l’opposizione tardiva.

Il Tribunale di Teramo, pronunziando sentenza n. 957/2006 sull’appello della snc Famiglia Centore, respinse l’impugnazione, regolando le spese in favore della società appellata.

Per la cassazione di tale decisione ha proposto ricorso la sas Famiglia Centore facendo valere un unico motivo; ha resistito con controricorso la srl Edil ’83 – quale nuova denominazione sociale della snc Edil ’83.

Motivi della decisione

1 – Con motivo titolato "erronea ed insufficiente valutazione delle risultante probatorie e della condizione legittimante all’opposizione tardiva" la società ricorrente censura il percorso logico e giuridico del Tribunale di Teramo laddove ha ritenuto ininfluente il mancato rispetto dell’ordine di ricerca dei destinatari della notifica, da parte dell’ufficiale giudiziario, nei luoghi indicati nell’art. 139 c.p.c..

2 – Il ricorso è inammissibile.

2/a – Va all’uopo messo in evidenza che la sentenza del Tribunale di Teramo è stata depositata dopo l’entrata in vigore dell’art. 366 bis c.p.c. – introducente, per le violazioni di legge, l’obbligo di formulare uno specifico quesito di diritto attinente la materia controversa e, per il vizio di motivazione, la necessità della chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, come pure le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione – e prima dell’abrogazione di siffatta disposizione ad opera della L. n. 69 del 2009. 2/b – Ciò posto la struttura dell’unico motivo di ricorso, pur indirizzando una critica al procedimento logico seguito dal giudice del merito, tuttavia lamenta sostanzialmente l’esistenza di un’erronea applicazione della regola juris – come tale, rientrante nel vizio contemplato nell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – rappresentata dall’art. 139 c.p.c. e dall’art. 650 c.p.c. – quanto alle condizioni legittimanti la proposizione dell’opposizione tardiva a decreto ingiuntivo.

2/c – Manca però il quesito di diritto, così disattendendo la ratio dell’art. 366 bis c.p.c., che consiste nella sintesi tra l’esigenza di soddisfare l’interesse del ricorrente ad una decisione della lite diversa da quella cui è pervenuta la sentenza impugnata e l’interesse pubblico allo svolgimento della funzione nomofilattica della Corte di Cassazione, mediante la collaborazione richiesta alla parte che deve offrire la chiave di lettura delle ragioni esposte e porre la Corte in condizioni di rispondere ad esso con l’enunciazione di una regola iuris, che sia, in quanto tale, suscettibile di ricevere applicazione in casi ulteriori rispetto a quello sottoposto all’esame dei giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (così Cass. Sez. Un. 19444/2009).

2/d – Nè può sostenersi che il quesito di diritto possa desumersi dal contenuto del motivo, atteso che questa Corte, con orientamento costante (Cass. n. 2799/2011; Cass. 20409/2008; Cass. 16941/2008;

Cass. 16002/2007; Cass. 19560/2007), ha messo in rilievo che, in un sistema processuale, che già’ prevedeva la redazione del motivo con l’indicazione della violazione denunciata, la peculiarità del disposto di cui all’art. 366 bis c.p.c., consiste proprio nell’imposizione, ai patrocinante che redige il motivo, "di una sintesi originale ed autosufficiente della violazione stessa, funzionalizzata alla formazione immediata e diretta del principio di diritto e, quindi, al miglior esercizio della funzione nomofilattica della Corte di legittimità" (così la citata Cass. Sez. Un. 19444/2009).

3 – Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE Dichiara il ricorso inammissibile e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese che liquida in Euro 1.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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