Cons. Stato Sez. IV, Sent., 02-08-2011, n. 4594 Silenzio rifiuto _ silenzio assenso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Comune di Gallipoli ha impugnato, chiedendone la riforma previa sospensione dell’esecuzione, la sentenza con la quale il T.A.R. della Puglia, accogliendo il ricorso proposto dai signori R. P., P. G., S. G., L. G. e N. B. e dalla B. -. D. G. & Associati S.r.l., ha dichiarato l’illegittimità del silenzio serbato dal medesimo Comune su un’istanza di lottizzazione avanzata dai ricorrenti, previa declaratoria di nullità della delibera consiliare nr. 34 del 2010, di adozione del Piano di lottizzazione (per violazione del giudicato formatosi su precedente sentenza sempre afferente a silenzioinadempimento dell’Amministrazione), e per l’effetto ha nominato un Commissario ad acta perché provvedesse sull’istanza in sostituzione dell’Amministrazione.

A sostegno dell’appello, il Comune ha dedotto: violazione e falsa applicazione dell’art. 114 cod. proc. amm.; violazione e falsa applicazione della legge regionale 12 febbraio 1979, nr. 6; violazione e falsa applicazione degli artt. 11 e 60 delle N.T.A. del P.R.G.; travisamento dei fatti (atteso che non sussisteva la ravvisata nullità, in quanto l’Amministrazione aveva regolarmente adottato il progetto di lottizzazione presentato dagli istanti, sia pure apponendovi una riserva afferente a possibili future modifiche, che in ogni caso non era preclusa dal giudicato precedente e la cui legittimità avrebbe dovuto – se del caso – formare oggetto di autonoma impugnazione).

Gli appellati suindicati, nel costituirsi, oltre ad opporsi con diffuse argomentazioni all’accoglimento dell’appello del Comune, hanno proposto appello in via incidentale avverso la medesima sentenza del T.A.R. pugliese, deducendo:

– l’erroneità della declaratoria di nullità dell’intera delibera di adozione del Piano di lottizzazione, tale da privare di ogni utilità gli originari ricorrenti, i quali avevano invero lamentato l’illegittimità della sola clausola lesiva relativa alla possibile subordinazione dell’approvazione del Piano alla previa approvazione del Programma pluriennale di attuazione;

– in ogni caso, l’illegittimità di tale ultima clausola, non giustificabile alla luce delle disposizioni richiamate dal Comune.

Di conseguenza, gli appellanti in via incidentale hanno a loro volta chiesto la riforma della sentenza di primo grado, previa misura cautelare.

Alla camera di consiglio del 1 febbraio 2011, questa Sezione ha accolto la domanda incidentale di sospensione della sentenza impugnata.

Nella propria memoria conclusiva, il Comune ha dedotto la sopravvenuta improcedibilità del ricorso originario alla luce della intervenuta approvazione del P.P.A., che nessuna prescrizione contiene in ordine al suolo per cui è causa.

All’udienza del 12 luglio 2011, la causa è stata introitata per la decisione.

Motivi della decisione

1. In via del tutto preliminare, va rilevato che il presente ricorso è stato trattato congiuntamente al nr. 250 del 2011, avente a oggetto l’autonoma impugnazione della deliberazione del Consiglio Comunale di Gallipoli nr. 34 del 2010 (della cui nullità, invece, nella presente sede di discute), e che tuttavia non è possibile disporre la riunione dei giudizi – che sarebbe opportuna e doverosa, ai sensi dell’art. 70 cod. proc. amm. – a causa dei limiti del sistema informatico della giustizia amministrativa il quale, a differenza del Codice di rito, allo stato non consente la riunione fra due giudizi dei quali l’uno soggetto al rito ordinario e l’altro al rito camerale. Pare siano in corso aggiustamenti del sistema, su segnalazione del presidente del Collegio, ma i tempi dell’adozione delle decisioni non possono attendere oltre (la data di redazione della presente pronuncia e di revisione della stessa da parte del Presidente, con invio elettronico alla segreteria, è del 22 luglio 2011; salvo quella in cui, a seguito delle sottoscrizioni prescritte sul "cartaceo" la presente sentenza viene pubblicata).

2. Ciò premesso, può prescindersi dall’esame dell’eccezione di improcedibilità sollevata dall’Amministrazione appellante nella propria memoria conclusiva, in quanto l’appello risulta fondato e assorbente nella parte in cui si deduce l’inammissibilità del ricorso di primo grado.

Per meglio comprendere le conclusioni testé riassunte, giova richiamare sinteticamente la complessa vicenda amministrativa e processuale che qui interessa.

3. I signori R. P., P. G., S. G., L. G. e N. B. e la società B. -. D. G. & Associati S.r.l., proprietari di suoli siti in territorio del Comune di Gallipoli, hanno presentato nel 2008 un progetto di lottizzazione a questi relativo; su di esso, l’Amministrazione comunale ha però adottato un provvedimento soprassessorio, assumendo che ogni determinazione sarebbe rimasta sospesa in attesa dell’approvazione del Programma pluriennale di attuazione di cui agli artt. 11 e 12 delle N.T.A. del P.R.G.

Proposto ricorso avverso il silenzioinadempimento del Comune, la Sezione di Lecce del T.A.R. della Puglia lo ha accolto, assumendo l’illegittimità della subordinazione alla previa approvazione del P.P.A. delle determinazioni in ordine all’istanza di lottizzazione (sent. nr. 1864 del 2009).

In sede esecutiva, mentre gli istanti proponevano nuovo ricorso al T.A.R. leccese avverso la perdurante inottemperanza dell’Amministrazione, quest’ultima ha adottato la già citata delibera nr. 34 del 2010, con la quale, per un verso, si è proceduto all’adozione del Piano di lottizzazione di iniziativa privata, ma, per altro verso, è stata esplicitata "la condizione che rimanga in capo all’Ente deliberante la potestà di poter pretendere l’adeguamento del comparto de quo e di tutti i comparti previsti dal PRGC secondo le esigenze d’interesse pubblico e le linee di urbanizzazione che saranno individuate (…) in sede di attuazione dei Piani Pluriennali di attuazione adeguandosi pertanto al PPA anche per l’individuazione delle aree da destinarsi all’edilizia convenzionata ai sensi dell’art. 35 della legge 865/71".

Con la sentenza qui impugnata, il T.A.R. ha accolto l’ulteriore ricorso delle parti private, dichiarando la nullità per violazione del giudicato della anzi detta delibera, siccome violativa del principio – enunciato nella precedente sentenza, ormai definitiva – per cui l’adozione del Piano di lottizzazione non può essere subordinata alla previa approvazione del P.P.A.

4. Tutto ciò premesso, va condiviso l’avviso del Comune appellante secondo cui la ricordata delibera consiliare nr. 34 del 2010, a prescindere dalla sua maggiore o minore satisfattività degli interessi dei richiedenti, non si poneva in rotta di collisione col giudicato riveniente dalla sentenza nr. 1864 del 2009.

Infatti, ad onta del nomen juris utilizzato nel corpus della delibera come sopra richiamata, quella apposta all’adozione del Piano di lottizzazione (e contestata dagli odierni appellati), più che una condizione in senso tecnico, va qualificata come una riserva espressa avente a oggetto l’eventuale esercizio di poteri futuri da parte del Comune: infatti, la clausola più sopra riportata non differiva nel tempo gli effetti dell’adozione del Piano di lottizzazione, e nemmeno vi introduceva modifiche immediatamente operative, ma semplicemente esplicitava il proposito eventuale del Comune di richiedere alle parti istanti delle modifiche progettuali all’indomani dell’approvazione del P.P.A.

Di conseguenza, non vi era alcuna reale subordinazione a tale ultimo evento delle determinazioni assunte in ordine alla proposta progettuale degli istanti, ma soltanto la prospettazione della possibilità di futuri interventi modificativi (interventi che, peraltro, non risulta che in fatto vi siano stati, se è vero quanto assunto dal Comune nella propria memoria conclusiva, secondo cui il P.P.A. successivamente approvato non contiene alcuna prescrizione in ordine al comparto de quo); né può accedersi alla tesi delle parti appellate, le quali colgono un aspetto lesivo nella pretesa volontà dell’Amministrazione di subordinare in ogni caso la stipula della convenzione di lottizzazione all’approvazione del P.P.A., atteso che tale proposito è espresso unicamente in un parere istruttorio reso durante l’iter dell’adozione, ma non trova alcun riscontro nella citata delibera nr. 34/2010.

In definitiva, ciò che discendeva dal giudicato di cui alla più volte richiamata sentenza nr. 1864 del 2009 era unicamente il dovere dell’Amministrazione comunale di pronunciarsi in modo espresso sull’istanza di lottizzazione, senza subordinare le proprie determinazioni al P.P.A., ma alcun vincolo vi era in ordine al contenuto delle determinazioni medesime: di modo che il ridetto giudicato non era suscettibile di essere violato dall’apposizione di clausole o riserve del tipo di quella poi apposta, la cui legittimità avrebbe dovuto essere contestata dagli interessati (come in effetti avvenuto) mediante nuova impugnazione della delibera sopravvenuta.

5. La fondatezza dell’appello del Comune per le ragioni innanzi indicate, comportando l’inammissibilità originaria del ricorso di primo grado, rende del pari inammissibile l’appello incidentale in questa sede introdotto dalle parti private.

6. In considerazione delle parallele determinazioni assunte dalla Sezione in relazione al ricorso nr. 250 del 2011 (nel quale si è preso atto dell’intervenire di determinazioni satisfattive dell’interesse sostanziale azionato dai ricorrenti), sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto:

– accoglie l’appello del Comune di Gallipoli e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara inammissibile il ricorso di primo grado;

– dichiara inammissibile l’appello incidentale.

Compensa tra le parti le spese del doppio grado del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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