Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 16-06-2011) 25-07-2011, n. 29637

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza 16.10.2010 il Tribunale di Verona, in accoglimento dell’appello proposto da S.A. (indagato dei reati di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 30 e art. 44, lett. c) per avere, in concorso con altri effettuato la lottizzazione abusiva a scopo edilizio dei terreni siti nelle lottizzazioni Sermana A/B e Bassana operando la modifica della destinazione d’uso degli immobili, oggetto dei piani di lottizzazione, mediante frazionamento dei complessi immobiliari di modo che le singole unità perdevano l’originaria destinazione d’uso alberghiera per assumere quella residenziale e 323 unità venivano vendute partitamente ponendosi in contrasto con lo strumento urbanistico costituito da piani di lottizzazione che ne prevedevano la destinazione turistico alberghiera e violando il PRG che destinava le sottozone D 3.3 a residenze turistico alberghiere e a villaggi albergo) in proprio e quale legale rappresentante della Sermana s.r.l., avverso l’ordinanza del GIP del Tribunale di Verona 10.06.2010 che aveva rigettato la domanda di revoca del sequestro preventivo d’immobili della suddetta società denominati Sermana A e B e Bassana, disponeva il dissequestro degli immobili rimasti nella disponibilità della società Sermana.

Gli altri immobili, oggetto di contratti di compravendita, erano stati restituiti ai terzi acquirenti in buona fede per effetto della sentenza di questa Corte 24.10.2008 che aveva ritenuto sussistere il fumus commissi delicti.

Rilevava il Tribunale che, fermo restando il giudicato cautelare sul fumus dei reati di lottizzazione abusiva, gli interventi in questione fossero conformi all’intervenuto mutamento degli strumenti urbanistici (e, quindi, non più assoggettabili a confisca obbligatoria con conseguente venir meno delle esigenze sottese ai sequestri preventivi adottati il 20.02.2008 e il 4.06.2008) a seguito della Delib. Giunta regionale del Veneto n. 930 del 7.04.2009 (che aveva approvato il Piano di assetto del territorio (PATI) dei Comuni di Peschiera e Castelnuovo nel quale l’area interessata ai suddetti complessi era ricompresa in un Ambito Territoriale Omogeneo caratterizzato dalla presenza di insediamenti turistici recettivi);

– dell’accordo intervenuto tra il Comune di Peschiera e la società col quale il Comune s’impegnava a inserire in quell’ATO anche "dimore turistiche o case di villeggiatura";

– del Piano d’intervento in variante di PRG deliberato dal Consiglio comunale n. 49/2009 che aveva recepito l’impegno inserendo nell’ATO anche tali dimore con esclusione della destinazione residenziale e imponendo la gestione unitaria degli accessi e della locazione a terzi per la villeggiatura,;

sicchè "la creazione da parte del Comune di una destinazione d’uso a casa per vacanze, ancorchè non disciplinata dalla legge (in particolare la legge regionale sul turismo non contempla tra le destinazioni turistico-alberghiere la destinazione "casa per vacanze") (poteva) costituire espressione del potere conformativo della proprietà privata che la p.a. può esercitare nell’interesse generale alla migliore tutela del territorio".

La destinazione di una dimora a casa per vacanze, pur non essendo prevista dalla legge regionale sul turismo, non è vietata da alcuna normativa; è menzionata negli strumenti urbanistici di vari Comuni lacustri ed è compatibile con la vocazione turistico-ricettiva della zona.

Osservava il Tribunale che il PI n. 49/2009, che non fissava specifici strumenti e parametri di riferimento per disciplinare la categoria delle case per vacanze inserita tra quelle ricomprese nell’ATO, non presentava alcun profilo d’illegittimità.

Aggiungeva che per il principio della proporzionalità non può essere disposto il sequestro di beni non giustificato da finalità d’interesse generale e che erano meritevoli di tutela i promissari acquirenti quali terzi in buona fede in quanto titolari di una posizione assimilabile a quella degli acquirenti in buona fede che avevano già ottenuto il dissequestro degli immobili.

Proponeva ricorso per cassazione il PM denunciando violazione di legge sulla ritenuta legittimità del PI n. 49/2009 perchè deliberato in violazione della L.R. n. 11 del 2004, art. 12, comma 3, che assegna al PI la disciplina degli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e di trasformazione del territorio in conformità alle linee guida date dal PAT. L’art. 52 ter del PI aveva introdotto per le zone interessate dalle lottizzazioni una nuova destinazione d’uso che non era prevista in quelle disciplinate dalla L.R. Turismo n. 33 del 2002 che, seppur richiamata nel PI, tale categoria non prevede.

Inoltre, la nuova categoria non era stata oggetto di una specifica regolamentazione essendo stato soltanto previsto il divieto di residenza stabile e imposto l’obbligo di gestione da parte di un unico soggetto degli accessi e delle eventuali locazioni turistiche, elementi del tutto insufficienti a offrire un congruo parametro per la valutazione della conformità dell’uso in concreto rispetto a quello normativamente delineato.

La nuova categoria non era, quindi, riconoscibile, nè classificabile non appartenendo alla fattispecie della residenza nè a quella della struttura recettiva e, comunque, non era prevista dalla normativa regionale donde l’illegittimità della sua adozione estranea al fine di assicurare la corretta gestione del territorio.

Aggiungeva che il richiamato principio di proporzionalità confligge col dato normativo che prevede la confisca obbligatoria degli immobili in caso di lottizzazione abusiva indipendentemente del dato relativo all’aggravio del carico urbanistico e che la posizione dei promissari acquirenti non è assimilabile a quella dei terzi acquirenti in buona fede.

Chiedeva l’annullamento dell’ordinanza.

Con memoria depositata il 27.05.2011 l’indagato contestava quanto dedotto dal PM chiedendo il rigetto del ricorso.

Il ricorso è fondato.

Il tribunale, preso atto che sul fumus del reato ipotizzato si è formato giudicato cautelare a seguito della pronuncia di questa Corte n. 42741/2008, ha ritenuto che gli interventi edilizi in questione fossero conformi all’intervenuto mutamento degli strumenti urbanistici dianzi richiamati e che gli immobili sequestrati non fossero più assoggettabili a confisca obbligatoria con conseguente venir meno delle esigenze sottese ai sequestri preventivi adottati il 20.02.2008 e il 4.06.2008.

Assume il ricorrente PM che sarebbe illegittimo il P.I. con cui sono stati inseriti nella zona interessata dai complessi immobiliari Sermana e Bassana (rientranti nell’Ambito Territoriale Omogeneo PI di San Benedetto, caratterizzato da insediamenti turistici ricettivi) anche gli insediamenti di dimore turistiche o case di villeggiatura per violazione della L.R. n. 11 del 2004, art. 12, comma 3.

L’art. 52 ter del Piano aveva introdotto per le zone interessate dalle lottizzazioni una nuova destinazione d’uso che non era prevista in quelle disciplinate dalla L.R. Turismo n. 33 del 2002 e la nuova categoria non era stata oggetto di una specifica regolamentazione essendo stato soltanto previsto il divieto di residenza stabile e imposto l’obbligo di gestione da parte di un unico soggetto degli accessi e delle eventuali locazioni turistiche, elementi del tutto insufficienti a offrire un congruo parametro per la valutazione della conformità dell’uso in concreto rispetto a quello normativamente delineato.

Osserva la Corte, a prescindere dalla censura sulla legittimità della Delib. n. 49 del 1949 con cui è stato approvato il suddetto piano degli interventi (che non appare contrastante ictu oculi con le linee guida del PAT e con le finalità cui devono ispirarsi gli interventi di trasformazione del territorio), che assume assorbente rilievo, per la soluzione della questione, il tenore dell’innovazione apportata dall’art. 52 ter del P.I. che esclude la configurabilità della nuova destinazione d’uso: dimore turistiche o casa vacanze nel caso di uso residenziale e se non sia assolto l’obbligo di gestione da parte di un unico soggetto degli accessi e delle eventuali locazioni turistiche costituendo tali prescrizioni concreti parametri di riferimento ovviamente integrabili con successivi provvedimenti introduttivi di specifiche modalità operative.

Deve, pertanto, rilevarsi che l’introdotta modifica non sposta i termini della questione mancando, allo stato, l’istituzione di una struttura preposta alla gestione unitaria delle unità immobiliari, sicchè è ancora configurabile il reato di lottizzazione abusiva contrastando gli insediamenti con le nuove previsioni dello strumento urbanistico che tale obbligo impone.

Ne consegue che l’innovazione di cui si è trattato non produce alcun effetto giuridico sull’assoggettabilità alla confisca obbligatoria degli immobili rimasti nella disponibilità della società Sermana, fatta salva la facoltà dei promissari acquirenti di far valere nel prosieguo eventuali ragioni di acquisto in buona fede.

L’ordinanza impugnata deve, perciò, essere annullata quanto al disposto dissequestro degli immobili che rivive in forza del presente provvedimento.

L’annullamento è senza rinvio perchè, non essendo stato neppure enunciato nell’atto d’appello l’intervenuto adeguamento dei beni di cui si discute alle prescrizioni stabilite per la destinazione a dimore turistiche o casa vacanze, non è ipotizzarle la rivalutazione della questione da parte del Tribunale che, alla stregua del principio devolutivo, non potrebbe che pervenire, essendo la decisione obbligata, a quella adottata da questa Corte.

P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata fermo restando il provvedimento genetico.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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