Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 14-06-2011) 25-07-2011, n. 29848 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con il provvedimento impugnato veniva parzialmente confermata l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Catanzaro in data 23.10.2010, con la quale veniva applicata nei confronti di A.C. la misura cautelare della custodia in carcere per i reati di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 74, commessi partecipando ad un’associazione finalizzata al traffico di eroina, cocaina, hashish e marijuana, operante in (OMISSIS) e facente capo a B.S. e B.D., ed a singoli episodi di cessione di stupefacente realizzati dal (OMISSIS).

La sussistenza dei gravi indizi era ritenuta in base ai risultati delle intercettazioni telefoniche ed ambientali, dei sequestri e delle altre attività di indagine.

Violazione di legge, mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione e travisamento del fatto in ordine:

2.1. alla sussistenza dei gravi indizi, lamentando l’equivocità delle conversazioni intercettate, poche delle quali aventi l’ A. come interlocutore, e la loro inespressività ai fini dell’inserimento dell’indagato in un contesto associativo;

2.2. alla sussistenza delle esigenze cautelari ed all’adeguatezza della misura, lamentando in particolare l’illogicità del riferimento dell’ordinanza impugnata alla gravità dei fatti rispetto ad una modesta attività di traffico di stupefacente al minuto ed al tempo trascorso.

Motivi della decisione

1. Il motivo di ricorso relativo alla sussistenza dei gravi indizi è inammissibile.

A fronte dell’analitico esame della motivazione del provvedimento impugnato sui contenuti della conversazioni intercettate e sul loro significato alla luce dei sequestri di quantitativi di sostanza stupefacente, uno dei quali in possesso dello stesso indagato, e delle dichiarazioni degli acquirenti della droga, e rispetto alla prova dello stabile contributo associativo dell’indagato nello smercio dello stupefacente, esame la cui accuratezza portava ad escludere la sussistenza della gravità indiziaria per taluni degli episodi contestati, il ricorrente si limita invero a proporre argomenti in fatto sull’interpretazione delle risultanze delle intercettazioni, come tali rimessi alla valutazione del giudice di merito (Sez. 4, n.117 del 28.10.2005, imp. Caruso, Rv.232626; Sez. 2, n.38915 del 17.10.2007, imp. Donno, Rv.237994).

2. Inammissibile è altresì il motivo di ricorso relativo alla sussistenza delle esigenze cautelari ed all’adeguatezza della misura.

Anche in questo caso il ricorrente propone censure generiche che trascurano i precisi riferimenti del provvedimento impugnato alla dimostrata capacità dell’indagato di procurarsi stupefacente in via non occasionale ed al carattere sistematico ed organizzato della condotta.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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