Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 14-06-2011) 25-07-2011, n. 29636

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza 8 febbraio 2010, il Giudice monocratico del Tribunale di Torre Annunziata ha respinto la istanza di G.N. intesa ad ottenere la rimessione nel termine per impugnare il decreto penale di condanna emesso nei suoi confronti in data 12 febbraio 2007 per il reato previsto dal D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181, comma 1 bis.

Per giungere a tale conclusione, il Giudice ha rilevato che erano fondate le deduzioni difensive circa la inidoneità della notifica del menzionato decreto a garantire la effettiva conoscenza dell’atto da parte dell’imputato ; tuttavia, ha evidenziato come il G. avesse avuto effettiva conoscenza del decreto penale in data 7 settembre 2009 (quando gli è stato notificato l’ordine di dissequestro del cantiere) per cui la richiesta ex art. 175 c.p.p., del 2 febbraio 2010, era tardiva.

Per l’annullamento della ordinanza, il G. ha proposto ricorso per Cassazione deducendo difetto di motivazione e violazione di legge.

Sostiene, in fatto, che è stato reso edotto del decreto di condanna solo in data 27 gennaio 2010 quando gli è stata comunicata la fissazione della udienza camerale per la revoca della sospensione condizionale della pena concessa con il decreto ; in diritto, osserva che la mancata conoscenza del provvedimento e la non volontaria rinuncia ad impugnare giustificavano la richiesta rimessione nel termine. Le censure sono meritevoli di accoglimento.

Dagli atti di causa (che la Corte è facoltizzata a compulsare essendo stato dedotto un vizio processuale), si rileva che nell’ordine di dissequestro notificato al G. si faceva presente che il Giudice per le indagini preliminari, con decreto 12 febbraio 2007, aveva disposto lo svincolo del bene e la restituzione all’avente diritto; non era menzionato che il decreto fosse di condanna per cui non è chiara la ragione per la quale il Giudice ha desunto la sicura consapevolezza in capo al G., sin dal 7 settembre 2009, del provvedimento emesso nei suoi confronti.

Come correttamente segnalato dal ricorrente, non si può presumere la completa conoscenza del decreto di condanna da un riferimento impreciso ed indiretto contenuto in un atto – comunicazione del dissequestro – che ha finalità peculiari e ben poteva essere disposto nel corso delle indagini preliminari e non necessariamente con il decreto penale di condanna.

Inoltre, il Giudice non ha tenuto presente che il vigente art. 175 c.p.p. prevede la restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale o per opporsi a decreto penale di condanna quando risulti dagli atti che l’imputato non abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento e non abbia volontariamente rinunciato a comparire o impugnare. Non spetta allo imputato di fornire la prova negativa della reale conoscenza del procedimento, della sentenza pronunciata con giudizio in contumacia o del decreto di condanna, ma è onere del Giudice di reperire agli atti la eventuale prova positiva. La ordinanza in esame ha disatteso i canoni valutativi imposti dall’art. 175 c.p.p. e, pertanto, deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Torre Annunziata.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Torre Annunziata.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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