Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 14-06-2011) 25-07-2011, n. 29632 Applicazione della pena

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Svolgimento del processo

Il Gup del Tribunale di Napoli, con sentenza emessa l’11/10/010, ex art. 444 c.p.p., applicava nei confronti di R.L., R. A., M.A., I.G., G.B. – imputati dei reati di cui all’art. 416 c.p.; D.Lgs. n. 152 del 2006, artt. 256 e 260 ed altro (come contestato in atti) – rispettivamente la pena di anni due e mesi otto di reclusione quanto a R.L. e G.B. (+ Euro 10.000,00 per G.); quella di anni quattro di reclusione, quanto a M.A. e I.G.;

quella di anni 4 e mesi otto di reclusione, quanto a R.A..

I predetti R.L., R.A., M.A., I. G., G.B. proponevano ricorso per Cassazione, ex art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) in relazione alla sussistenza delle condizioni di cui all’art. 129 c.p.p., ed alla congruità della pena applicata.

Il PM presso il tribunale di Napoli, a sua volta, proponeva ricorso per Cassazione avverso la citata sentenza dell’11/10/010 nei confronti di M.A., limitatamente al dissequestro dell’area sita in località (OMISSIS), deducendo violazione di legge, ex art. 606 c.p.p., lett. b).

In particolare il PM ricorrente esponeva che la statuizione di dissequestro era illegittima, sia perchè l’area in questione non era di proprietà di M.A., ma di altri soggetti – come individuati in atti e tutti rinviati a giudizio in ordine ai reati ex D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 3 e L. n. 210 del 2008, art. 6, comma 1, lett. e), – sia perchè trattasi di area soggetta a confisca obbligatoria in caso di condanna, ai sensi del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 3, e L. n. 210 del 2008, art. 6, comma 1, lett. e) .

Il PG della Cassazione, con richiesta scritta del 27/01/011, ha chiesto in accoglimento del ricorso del PM, annullare senza rinvio limitatamente al capo che dispone il dissequestro; dichiarare inammissibili i ricorsi con provvedimenti di cui all’art. 616 c.p.p..

Motivi della decisione

I ricorsi proposti da R.L., R.A., M. A., I.G., G.B. sono manifestamente infondati.

Il ricorso del PM è fondato.

Quanto ai ricorsi proposti dai citati imputati, si rileva che le censure dedotte dagli stessi sono generiche e, comunque, manifestamente infondate. Il Gup del tribunale di Napoli – tenuto conto della peculiare natura processuale della sentenza di patteggiamento, ex art. 444 c.p.p., ha congruamente motivato tutti i punti fondamentali della decisione, ivi compresa la non sussistenza delle condizioni di cui all’art. 129 c.p.p., per l’assoluzione nel merito degli imputati; nonchè la congruità della misura della pena applicata agli stessi.

Vanno dichiarati, pertanto, inammissibili i ricorsi proposti da R.L., R.A., M.A., I.G., G.B., con conseguente condanna degli stessi al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di Euro 1.000,00 ciascuno.

Quanto al ricorso del PM, si rileva che è illegittima la statuizione attinente alla restituzione in favore di M.A. dell’ex area di cava sita in località (OMISSIS) di proprietà eredi T..

Invero – stante la contestazione nei confronti di M.A. (quale detentore dell’area de qua) e di T.G., T.M., T.A., T.L. (quale proprietari dell’area predetta), del reato di realizzazione e gestione di discarica abusiva, ex D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 3, -consegue che l’area in esame, in caso di condanna, è passibile di confisca obbligatoria, con conseguente esclusione della restituzione della stessa ai proprietari (tra i quali peraltro non rientra il M.).

Va annullata, pertanto, senza rinvio la sentenza emessa dal Gup del Tribunale di Napoli dell’11/10/010, limitatamente al dissequestro dell’ex area di cava come ubicata in atti in località di (OMISSIS), provvedimento di dissequestro che va eliminato.

P.Q.M.

LA CORTE Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all’ordine di restituzione in favore di M.A., ordine che elimina.

Dichiara inammissibili i ricorsi degli imputati che condanna singolarmente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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