Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 14-06-2011) 25-07-2011, n. 29631 Giudice per le indagini preliminari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza 14 ottobre 2010, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bergamo, nel procedimento a carico di S.R. (per il reato previsto dal D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, comma 1, lett. b) ha disposto, a sensi dell’art. 409 c.p.p., comma 4 ulteriori investigazione, compreso l’interrogatorio dell’indagata,da effettuarsi personalmente dall’organo della accusa e senza delega.

Per l’annullamento della ordinanza, definita abnorme, ha proposto ricorso per Cassazione il Pubblico Ministero deducendo violazione di legge. Rileva che il Giudice, con eccentrica statuizione, ha trasformato il suo ruolo di controllo fra organo giudicante ed inquirente in un incisivo e non ammissibile "potere dispositivo ad personam" con un provvedimento estraneo alle regole processuali;

anche l’inclusione dello interrogatorio nel catalogo delle investigazioni suppletive è macroscopicamente incongrua sì da risultare abnorme. Le deduzioni del Ricorrente sono meritevoli di accoglimento nel limite in prosieguo precisato.

Il potere del Giudice di indicare nuovi temi di indagine (con correlativo obbligo del Pubblico Ministero di eseguirle) non si estende sino al punto di coartare l’organo inquirente sulle modalità di svolgimento delle investigazioni e inibirgli il legittimo esercizio della facoltà di delega previsto dall’art. 370 c.p.p.. Il potere – dovere del Pubblico Ministero di gestire e dirigere l’attività di indagine, anche quando è svolta su "indicazione" del Giudice, è stato sottolineato dalla Corte Costituzionale con sentenza nè 253 del 1991; nella decisione è chiarito che il Pubblico Ministero deve sviluppare i temi investigativi devolutigli a sensi dell’art. 409 c.p.p., comma 4 in piena autonomia e libertà di scelta circa la natura, il contenuto e le modalità di assunzione dei singoli atti. L’eccentrica statuizione impugnata si può considerare abnorme (e come tale, ricorrile in Cassazione) sotto il profilo funzionale perchè idonea a determinare una stasi processuale qualora il Pubblico Ministero, avvalendosi di una facoltà di delega che la legge gli consente, non eseguisse personalmente le richieste indagini Di conseguenza, la Corte annulla senza rinvio la impugnata ordinanza limitatamente alle parole "personalmente e senza delega" che elimina.

La residua censura non è fondata.

Come segnalato dal Ricorrente, l’interrogatorio ha una funzione essenzialmente difensiva e di garanzia e l’incolpato non ha il dovere di accusarsi e di discolparsi; tuttavia l’indagato, se intende rispondere, può evidenziare elementi fattuali solo a lui noti che possono essere utili per le indagini e le determinazioni che il Giudice deve assumere.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnale limitatamente alla parole "personalmente e senza delega" che elimina.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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