Cons. Stato Sez. IV, Sent., 02-08-2011, n. 4587 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

l’avviso è stato legittimamente notificato al domicilio eletto in ricorso, posto che è onere del difensore comunicare l’avvenuto mutamento di domicilio e che la Segreteria non è tenuta ad effettuare ricerche circa il nuovo domicilio, neppure se agevolmente rilevabile (cfr. Cass. civ., sez. III, 3 marzo 2010, nr. 5079; Cass. civ., sez. I, 19 marzo 2004, nr. 5556; Cass. civ., sez. lav., 19 marzo 2008, nr. 7394);

Rilevato che al ricorso non è allegato il decreto di cui si chiede l’ottemperanza con l’attestazione del suo passaggio in giudicato, come richiesto dal comma 2 dell’art. 114 cod. proc. amm., e pertanto non v’è prova del presupposto dell’azione costituito appunto dal giudicato;

Ritenuto che le spese devono seguire la soccombenza, come meglio precisato in dispositivo;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del Ministero della Giustizia, delle spese di causa, che liquida equitativamente in euro 500,00 oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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