Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 14-06-2011) 25-07-2011, n. 29629 Riparazione per ingiusta detenzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Decidendo in sede di rinvio dalla Cassazione,la Corte di Appello di Catania, con ordinanza 15 aprile 2009, ha respinto la istanza proposta da D.P.R. di riparazione per la ingiusta detenzione patita. A sostegno della conclusione, i Giudici hanno rilevato che la sentenza di proscioglimento per il divieto di un secondo grado di giudizio (in relazione ad un reato ritenuto assorbito nella contestazione oggetto di una precedente condanna) non rientrava nell’abito di applicazione dell’art. 314 c.p.p..

Per l’annullamento della ordinanza, D.P. ha proposto ricorso per Cassazione deducendo violazione di legge e rilevando che i Giudici non si sono attenuti al dictum dalla Cassazione con la sentenza di annullamento con rinvio del 3 dicembre 2008. La deduzione è meritevole di accoglimento per cui la ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio alla Corte di Appello di Catania.

La Cassazione, con la citata sentenza, ha affrontato la questione inerente alla inclusione – tra le formule di proscioglimento che, a sensi dell’art. 314 c.p.p., comma 2, danno diritto alla riparazione – della declaratoria di non doversi procedere per il divieto di un secondo giudizio.

Sul tema, i Giudici hanno osservato che la decisione irrevocabile cui fa riferimento la norma (che inerisce all’ingiustizia "formale" del provvedimento cautelare indipendente dall’esito del giudizio) può essere costituita anche dalla sentenza di proscioglimento che ha pronunciato nel merito; da tale decisione deve emergere, con valutazione ex post, che la misura cautelare è stata applicata senza che sussistevano le condizioni dalla legge previste. E’ chiaro che il principio di diritto (che riguardava il caso concreto con riferimento ad un proscioglimento per preclusione di precedente giudicato) non è stato seguito dai Giudici del rinvio; di conseguenza, l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio alla Corte di Appello di Catania.

P.Q.M.

Annulla la ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Catania.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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