Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 14-06-2011) 25-07-2011, n. 29627

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza 22 luglio 2010, la Corte di Appello di Caltanissetta ha dichiarato inammissibile la istanza di revisione proposta da D.V. A. nei confronti della sentenza, emessa nei suoi confronti ed irrevocabile, del Tribunale di Marsala del 6 ottobre 2005. Per l’annullamento della ordinanza, la condannata ha proposto ricorso per Cassazione deducendo violazione di legge per non avere la Corte proceduto in contraddittorio. La censura è meritevole di accoglimento.

Per evidenti ragioni di economia processuale, ai sensi dell’art. 634 c.p.p., comma 1, è consentita la pronuncia de plano sulla istanza di revisione solo nei casi di inammissibilità della stessa perchè proposta fuori delle ipotesi previste, da soggetto non legittimato, senza l’osservanza delle disposizioni inderogabili che disciplinano la materia oppure per manifesta infondatezza. In questo ultimo caso, la Corte deve effettuare una delibazione sommaria, senza una indebita anticipazione del giudizio di merito, per stabilire se, in astratto, le nuove prove siano idonee a comportare la rimozione del giudicato.

Ora, nel caso in esame, la Corte di Appello, nella parte motiva del provvedimento, ha ritenuto la istanza non accoglibile dopo averla presa in considerazione; i Giudici hanno valutato le nuove dichiarazioni, rese avanti il Tribunale per i Minorenni, di un teste che sorreggevano la richiesta ed hanno rilevato che non minavano la valutazione del complesso materiale probatorio che aveva giustificato la condanna della D.V..

L’iter motivazionale del gravato provvedimento non giustifica una declaratoria di inammissibilità perchè è in sintonia con un dispositivo di rigetto al quale i Giudici avrebbero dovuto pervenire nel contraddittorio camerale.

Per questa violazione di legge, l’ordinanza deve essere annullata senza rinvio e gli atti trasmessi alla Corte di Appello di Caltanissetta per l’ulteriore corso di giustizia.

P.Q.M.

Annulla la impugnata ordinanza senza rinvio e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di Appello di Caltanissetta.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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