Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 14-06-2011) 25-07-2011, n. 29624

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Brescia, con sentenza emessa il 31/01/011, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Bergamo, sezione distaccata di Grumello del Monte, in data 16/02/010 – appellata da S.D., G.G., Ga.Gi., G.A.A., N.A. e C.G., imputati, fra l’altro, del reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. b) (come rispettivamente ascritto loro) e condannati alle pene come determinate in atti – assolveva S.D. per non aver commesso il fatto, riduceva per gli altri imputati, la pena a mesi quattro di arresto ed Euro 18.000,00 di ammenda ciascuno, pena sospesa per tutti; anche non menzione per i G..

G.G., Ga.Gi., G.A. A., N.A. e C.G. proponevano ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, ex art. 606 c.p.p., lett. b), c) ed e). In particolare i ricorrenti esponevano:

1. che era stato violato il principio di correlazione tra accusa e sentenza, ex art. 522 c.p.p., poichè gli imputati erano stati condannati per fatti diversi da quelli contestati;

2. che non ricorrevano gli elementi costitutivi del reato, D.P.R. n. 380 del 2001, ex art. 44, lett. b);

3. che la decisione impugnata non era congruamente motivata quanto alla sussistenza della responsabilità penale degli imputati, attuali ricorrenti.

Tanto dedotto, i ricorrenti chiedevano l’annullamento della sentenza impugnata.

Il P.G. della Cassazione, nella pubblica udienza del 14/06/011, ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata per prescrizione.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato nei termini di cui in motivazione.

Nella fattispecie è stato contestato agli attuali ricorrenti, fra l’altro, il reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. b) per aver fatto eseguire attività di scavo a notevole profondità (fino a sette metri) per l’acquisizione della cosiddetta "pietra di Credaro" su una superficie di circa 20.000 mq. A seguito di detta attività di scavo, veniva asportato materiale per un peso non inferiore a 208.000 quintali, nonostante che il Comune di Chiuduno avesse rilasciato permesso di costruire esclusivamente per "sistemazione agraria del terreno – dismissione sentiero comunale – formazione di il recinzione"; fatti commessi in (OMISSIS).

All’esito del giudizio di 1 grado, con sentenza emessa il 16/02/010, fra gli altri, G.G., Ga.Gi., G.A.A., N.A. e C.G. (ossia gli attuali ricorrenti) venivano riconosciuti colpevoli del reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. b), per aver realizzato varie opere edilizie, quali muri di contenimento, gabbioni di contenimento, una strada di accesso (aventi dimensioni rilevanti come indicate in atti) il tutto senza essere muniti del prescritto permesso di costruire.

Tanto premesso, si rileva che le condotte poste a fondamento della sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Bergamo/Grumello del Monte in data 16/02/010 e confermata dalla Corte di Appello di Brescia, con sentenza in data 31/01/011 (quanto alla posizione degli attuali ricorrenti) costituisce fatto diverso da quello contestato nell’originario capo di imputazione, con conseguente violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, ex artt. 521 e 522 c.p.p..

Tanto ritenuto in diritto, va osservato, tuttavia, che nella fattispecie il termine massimo di prescrizione (anni 5) attinente al reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. b), (come ritenuto in sentenza) – in relazione ad opere edili ultimate nel Maggio 2006 (vedi sent. 2 grado pag. 4) – è maturato nel Maggio 2011, con conseguente estinzione del reato medesimo.

La declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, preclude la possibilità di annullare le sentenze di 1 e 2 grado, ex art. 606 c.p.p., lett. c) con trasmissione degli atti al PM di Bergamo per l’ulteriore corso.

Va annullata, pertanto, senza rinvio la sentenza della Corte di Appello di Brescia del 31/01/011 per estinzione del reato a seguito di sopravvenuta prescrizione.

P.Q.M.

La Corte, annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè estinto il reato ascritto per prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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