Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 14-06-2011) 25-07-2011, n. 29623

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Torino, con sentenza emessa il 06/10/010, confermava la sentenza del Tribunale di Alba, in data 11/12/09 – appellata da F.L. e R.P., imputati del reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 1, lett. a) e b) (come contestato in atti); e condannati alla pena di mesi dieci di arresto ed Euro 10.000,00 di ammenda, ciascuno.

Gli interessati proponevano ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, ex art. 606 c.p.p., lett. b) ed e). In particolare i ricorrenti eccepivano:

1. che era stata eseguita l’ispezione dei CC presso l’area in questione, senza che fosse dato avviso agli interessati della facoltà di farsi assistere da un difensore, il tutto in violazione della norma, ex art. 114 disp. att. c.p.p.;

2. che, comunque, la condotta contestata andava circoscritta sino al 04/07/06. Tanto dedotto, i ricorrenti chiedevano l’annullamento della sentenza impugnata.

Il P.G. della Cassazione, nella pubblica udienza del 14/06/011, ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.

Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato.

La sentenza della Corte Territoriale, unitamente alla decisione di 1 grado – i due provvedimenti si integrano a vicenda – ha congruamente motivato i punti fondamentali della decisione.

In particolare la Corte di Appello, mediante un esame analitico e puntuale delle risultanze processuali, ha accertato che F. L. e R.P. – nelle condizioni di tempo e di luogo come individuate in atti – avevano adibito un’area annessa alla loro abitazione (gli imputati erano coniugi) e di cui comunque avevano la disponibilità, alla raccolta e smaltimento di rifiuti vari anche pericolosi (quali cassoni, fusti, lamiere, stampi, bombole di gas vuote, biciclette, parti di autoveicolo, lavandini, sanitari, elettrodomestici e parti di essi, batterie per auto e motorini), il tutto senza essere muniti della prescritta autorizzazione.

Ricorrevano, pertanto, senza ombra di dubbio nella fattispecie in esame, gli elementi costitutivi, soggettivo ed oggettivo, del reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 1, lett. a) e b), come contestato in atti.

Per contro le censure dedotte nel ricorso sono del tutto generiche ed infondate. Quanto all’eccezione di nullità dell’ispezione, per omesso avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore, ex art. 114 disp. att. c.p.p., la stessa è infondata. Trattasi di eventuale nullità a regime intermedio che andava eccepita immediatamente, dopo l’atto oppure nel termine di cinque gg. dalla nomina del difensore. Orbene nella fattispecie l’eccezione de qua è stata sollevata tardivamente soltanto in sede di conclusione del giudizio di 1 grado, udienza 11/12/09, ossia oltre tre anni dal compimento dell’ispezione, eseguita il 04/07/06.

Quanto all’ulteriore doglianza relativa al fatto che la responsabilità degli imputati andava circoscritta alla condotta sino al (OMISSIS), è del tutto generica perchè non correlata in modo giuridicamente pertinente alle ragioni poste a base della decisione impugnata.

Va dichiarato, pertanto, inammissibile il ricorso proposto da F. L. e R.P. con condanna degli stessi al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria che si determina in Euro 1.000,00; ciascuno.

P.Q.M.

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *