Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 14-06-2011) 25-07-2011, n. 29622

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza 13 gennaio 2011, la Corte territoriale di L’Aquila ha dichiarato inammissibile l’appello dello imputato S. C. (inerente alla insussistenza dell’elemento psicologico del reato previsto dalla L. n. 401 del 1989, art. 6, comma 6) per genericità dei motivi. Per l’annullamento del provvedimento, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione deducendo difetto di motivazione per non avere i Giudici esplicitato l’iter logico con il quale sono pervenuti ad una sentenza di condanna e giustificato la quantificazione della pena. Le deduzioni sono inammissibili.

Come riferito, la Corte di Appello era pervenuta ad una declaratoria di inammissibilità della impugnazione sotto il profilo della genericità della censura posta a sostegno dello appello (definita dai Giudici "aspecifica" ed "apodittica").

Ora i motivi di ricorso non sono in sintonia con il testo del provvedimento impugnato in quanto non dedicano neppure un cenno per sostenere che l’atto di appello era dotato della necessaria concretezza; di conseguenza, il ricorso deve definirsi generico perchè avulso dalle ragioni giustificatrici della ordinanza censurata. Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del proponente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma-che la Corte reputa equo fissare in Euro mille- alla Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di Euro mille alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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