Cass. civ. Sez. II, Sent., 19-12-2011, n. 27514 Ordinanza ingiunzione di pagamento: opposizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 6.7.2004, S.N. proponeva opposizione avverso l’ordinanza-ingiunzione n. 197/2004, emessa dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali-Ispettorato Centrale Repressioni Frodi, con cui gli era stato ingiunto il pagamento della somma di Euro 460.927,56, per violazione della L. n. 898 del 1986, art. 3 (per avere illecitamente percepito, quale legale rappresentante dell’A.P.O.S.O. (Associazione Produttori Ortofrutticoli della Sicilia Occidentale), aiuti comunitari attraverso l’emissione di fatture fittizie e l’annotazione, sul registro di "carico e scarico lavorazione", di dati falsi riguardanti le operazioni di trasformazione degli agrumi). Assumeva l’opponente che la Guardia di Finanza aveva male interpretato il reg. CEE 3338/93 e la Circolare Ministeriale n. 1 dell’11.1.1996 in quanto tali norme disciplinavano gli aiuti comunitari alla trasformazione degli agrumi e non alla commercializzazione degli stessi; inoltre i verbalizzanti non avevano fornito alcuna prova della falsità delle fatture o dei documenti di trasporto. L’Ispettorato si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso. Con sentenza depositata in data 11.5. 2005, il Tribunale di Termini Imerese rigettava l’opposizione, compensando fra le parti le spese di lite.

Rilevava che i dati falsi, concernenti i documenti e le certificazioni, relativi all’attività dell’A.P.O.S.O., di cui si dava atto nei verbali redatti dalla Guardia di Finanza, costituenti piena prova, ex art. 2700 c.c., dei fatti attestati dal verbalizzante, come avvenuti in sua presenza, riguardavano elementi necessari ad integrare la fattispecie della "trasformazione" degli agrumi, in esito alla quale l’organizzazione dei produttori poteva beneficiare degli aiuti comunitari e non riguardavano, invece, la successiva fase della commercializzazione.

Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione S. N. sulla base di quattro motivi. L’amministrazione convenuta non ha svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

Il ricorrente deduce:

1) violazione del Reg. CEE n. 3338/1993, artt. 1, 12, 14, nonchè della Circolare n. 1 dell’11.1.1 996 del Ministero delle Risorse Agricole Alimentari e Forestali, laddove il giudice di merito aveva affermato "che i dati falsi, contestati dalla Guardia di Finanza al S., riguardavano la trasformazione del prodotto, mentre dal foglio n. 3 del verbale di contestazione,risultava che l’A.P.O.S.O. aveva percepito, nell’anno 1997, aiuti comunitari erogati dall’A.I.M.A., emettendo false fatture di vendita di prodotti agrumari trasformati, a tale D.D., operatore commerciale;

2) violazione dell’art. 2700 c.c., con riferimento alla natura di prova legale attribuita al verbale di accertamento della violazione amministrativa, posto che le presunte fatture false attenevano alla fase del conferimento del prodotto agrumario fresco all’A.P.O.S.O (di cui era presidente il S.) da parti dei soci sicchè le fatture degli acquirenti del prodotto trasformato non potevano considerarsi false senza i dovuti controlli e riscontri;

3) contraddittorietà ed insufficienza della motivazione, per avere il giudicante disatteso le argomentazioni e la documentazione offerte dal S., richiamando solo il contenuto del verbale di constatazione della Guardia di Finanza;

4) violazione della L. n. 689 del 1981, art. 28 avendo il Tribunale omesso di motivare sulla eccezione di prescrizione della sanzione amministrativa, prescrizione da ritenersi maturata in quanto il S., nella qualità di presidente dell’A.P.O.S.O., aveva incassato le somme oggetto dell’ingiunzione opposta il 26.6.97 ed il 6.11.1997, a fronte della notifica dell’ordinanza ingiunzione in data 7.6.2004. Il ricorso è infondato.

In ordine al primo motivo si osserva che, secondo il verbale di accertamento dell’illecito in questione, l’esistenza di fatture false, in presenza della mancata indicazione della destinazione del prodotto, aveva consentito di desumere la falsità della denunzia riguardante il materiale trasformato, che avrebbe dovuto necessariamente essere commercializzato.

La doglianza sub 1) è pertanto, priva di fondamento. Del pari infondata è la seconda censura; la sentenza impugnata, infatti, pur attribuendo al verbale della Guardia di Finanza fede privilegiata, ex art. 2700 c.c., ha desunto la violazione contestata dall’esistenza di materiale indiziario che, "alla luce di tutti gli elementi emersi", portava "a non dubitare della falsità delle fatture e dei documenti, rilevata dai verbalizzanti" e,peraltro, del tutto irrilevante è l’accertamento della regolarità formale della documentazione riscontrata anteriormente all’accertamento della falsità delle fatture. Il terzo motivo è inficiato da genericità, non avendo il ricorrente specificato le argomentazioni e la documentazione cui fa riferimento e, di conseguenza è inammissibile.

Il quanto motivo è anch’esso inammissibile per novità, oltre ad essere infondato, posto che la contestazione della violazione amministrativa, avvenuta nel 2000, ha interrotto il termine di prescrizione.

Alla stregua di quanto osservato il ricorso va rigettato.

Nulla per le spese del presente giudizio di legittimità, non avendo l’amministrazione intimata svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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