Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 14-06-2011) 25-07-2011, n. 29621 Costruzioni abusive Reati edilizi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Palermo, con sentenza emessa il 28/11/08, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Trapani, in data 10/07/07 – appellata da A.G., imputata dei reati di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. c) (capo A) della rubrica);

D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181 (capo B)); art. 734 c.p.; D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 71 e 64, 72 e 65 (capi C), D), E)); D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 95, 83, 93 e 94 (capo F)); art. 483 c.p. (capo G)) (come contestati in atti); e condannata alla pena di mesi quattro di arresto ed Euro 30.000,00 di ammenda per le contravvenzioni; a quella di mesi quattro di reclusione per il residuo reato, ex art. 483 c.p. – dichiarava estinti per prescrizione le contravvenzioni di cui ai capi C) ed F), rideterminava la pena complessiva in ordine a tutti i residui reati, riuniti nel vincolo della continuazione, in mesi sei di reclusione, confermava nel resto. L’interessata proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, ex art. 606 c.p.p., lett. b) ed e); in relazione all’ordine di demolizione dei manufatti in esame ed alla prescrizione dei reati.

Tanto dedotto, la ricorrente chiedeva l’annullamento della sentenza impugnata. Il P.G. della Cassazione, nella pubblica udienza del 14/06/011, ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.

Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato.

A.G., all’esito dei giudizi di 1^ e 2^ grado, è stata riconosciuta colpevole dei reati di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. c); D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181; D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 71 e 64, 72 e 65; art. 483 c.p., come contestati ai capi A), B), D), E), G) della rubrica ed in relazione ai manufatti come individuati in atti, con l’irrogazione della pena di mesi sei di reclusione, pena interamente condonata.

Tanto premesso, si rileva che le censure dedotte nel ricorso sono del tutto generiche perchè non pertinenti alle ragioni poste a base della decisione impugnata.

In particolare, quanto all’ordine di demolizione delle opere abusive e del ripristino dei luoghi, trattasi di statuizione legittima perchè conforme al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 31, comma 9, e D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181, comma 2, essendo attinente alle opere abusive realizzate in assenza dei titoli abilitativi (permesso di costruire ed autorizzazione paesaggistica); il tutto come individuato in atti.

Quanto all’eccepita prescrizione, dedotta peraltro in modo del tutto generico, si rileva che – in ordine alle contravvenzioni – il relativo termine massimo (anni quattro e mesi sei in riferimento a fatti accertati il 07/06/05 e commessi in epoca prossima a detta data) è maturato certamente (tenuto conto dei periodi di sospensione del decorso della prescrizione per gg. 21) in epoca successiva alla decisione di 2 grado (emessa il 28/12/08), con conseguente preclusione della rilevanza di detta prescrizione, stante la manifesta infondatezza del ricorso.

In relazione al reato di cui all’art. 483 c.p. per fatti commessi nel (OMISSIS), il relativo termine massimo (anni 7 e mesi 6), non è tuttora maturato.

Va dichiarato, pertanto, inammissibile il ricorso proposto da A. G. con condanna della stessa al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria che si determina in Euro 1.000,00.

P.Q.M.

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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