Cons. Stato Sez. IV, Sent., 02-08-2011, n. 4581 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

considerato che:

– con atto sottoscritto in data 1052011 e depositato il 1252011, il procuratore dell’appellato ha dichiarato che il proprio assistito non ha più interesse a coltivare il proposto "gravame proposto dal Ministero della difesa";

– tale dichiarazione resa in appello da controparte appellata (vittoriosa in primo grado), non potendo oggettivamente riguardare il gravame proposto da altro soggetto (nella specie l’appellante Ministero, portatore di interesse opposto a quello del dichiarante), non può che essere interpretata come sopravvenuta carenza di interesse dell’appellato dichiarante agli effetti conseguiti mediante la sentenza di primo grado;

– tale dichiarazione equivale nella sostanza ad una rinuncia agli effetti della sentenza di primo grado, appellata dal Ministero;

– la rinuncia agli effetti favorevoli della sentenza di primo grado corrisponde sostanzialmente ad una rinuncia al ricorso di primo grado da parte dell’appellato e configura una causa estintiva del giudizio di appello;

– la carenza d’interesse in ordine all’annullamento del provvedimento originariamente impugnato, sopravvenuta nelle more del giudizio di appello, comporta la dichiarazione di improcedibilità, non soltanto dell’appello, ma altresì dell’originario ricorso proposto davanti al Tribunale amministrativo regionale, e determina, quando non si verta in ipotesi di vizio o difetto inficiante la sola fase d’appello, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 34 primo comma della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 (cfr. ex multis, Sez. IV 17 aprile 2002, n. 2031; VI, 25 giugno 2002, n. 3468 e 9 maggio 2002, n. 2514);

– sussistono giusti motivi per compensare le spese del doppio grado di giudizio;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. IV), definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe specificato, annulla senza rinvio la sentenza appellata e dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse il ricorso di primo grado.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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