Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 14-06-2011) 25-07-2011, n. 29619

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Ancona, con sentenza emessa il 15/07/010, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Pesaro, in data 29/07/09 – appellata da G.M., G.I., G. K. imputati del reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12, commi 1 e 3 e comma 3 bis, lett. c); art. 600 bis c.p. e art. 600 sexies c.p., comma 3; art. 585 c.p., art. 61 c.p., n. 2; art. 605 c.p., art. 609 bis c.p. e art. 609 ter c.p., n. 4, L. n. 75 del 1958, art. 3, nn. 5 e 8; 4, n. 1; artt. 585 e 629 c.p. (come loro rispettivamente contestati in atti); e condannati alle pene come determinate in atti – riduceva la pena inflitta agli imputati nella seguente misura: a) anni sei e mesi quattro di reclusione ed Euro 45.000,00 di multa, quanto a G.K.; b) anni cinque di reclusione ed Euro 38.000,00 di multa, quanto a G.M.; c) anni quattro di reclusione ed Euro 16.000,00 di multa, quanto a G.I..

Tutti gli interessati proponevano ricorso per Cassazione, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. b), c) ed e), eccependo, mediante articolate argomentazioni inerenti ad una valutazione globale dell’intero quadro probatorio, le seguenti censure: 1. La decisione impugnata non era congruamente motivata quanto alla sussistenza della responsabilità penale degli imputati. La sentenza si fondava prevalentemente sulle dichiarazioni delle parti offese M. N. ed A.S., dichiarazioni che non erano attendibili, perchè vaghe, contraddittorie, prive di idoneo e certo riscontro obiettivo;

2. La pena inflitta ai ricorrenti era eccessiva- dovendosi ritenere le attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti, (posizione di G.M. e G.K.), con conseguente riduzione della misura della pena.

Tanto dedotto, i ricorrenti chiedevano l’annullamento della sentenza impugnata. Il P.G. della Cassazione, nella pubblica udienza del 14/06/011, ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

La sentenza della Corte Territoriale, unitamente alla decisione di 1^ grado – i due provvedimenti si integrano a vicenda – ha congruamente motivato i punti fondamentali della decisione.

In particolare i giudici di merito, mediante un esame analitico e puntuale delle risultanze processuali, hanno accertato che G. M., G.I., G.K. – nelle condizioni di tempo e di luogo come individuate in atti – hanno realizzato le molteplici condotte illecite di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12; (escluso G.I.), art. 600 bis c.p. e art. 600 sexies c.p., comma 3; artt. 582 e 605 c.p., art. 609 bis e 609 ter, L. n. 75 del 1958, artt. 3 e 4; artt. 56 e 629 c.p. come loro rispettivamente contestato e come argomentato in modo esaustivo dai giudici di merito; specie quanto alla attendibilità delle dichiarazioni rese dalle persone offese M.N. ed A.S..

Le censure dedotte nel ricorso – quanto alla sussistenza della responsabilità penale degli imputati – sono generiche perchè meramente ripetitive di quanto già esposto in sede di Appello. Sono, altresì, infondate perchè in contrasto con quanto accertato e congruamente motivato dai giudici del merito.

Dette doglianze, peraltro, costituiscono eccezioni in punto di fatto perchè non inerenti ad errori di diritto e vizi di motivazione, ma tendenti ad una rivisitazione globale delle risultanze processuali per pervenire ad una interpretazione diversa ed alternativa a quella operata dai giudici di merito.

Trattasi di censure non consentite in sede di legittimità, poichè in violazione della disciplina di cui all’art. 606 c.p.p. (Giurisprudenza consolidata: Cass. Sez. Unite Sent. n. 6402 del 02/07/97, rv 207944; Cass. Sez. Unite Sent. n. 930 del 29/01/96, rv 203428; Cass. Sez. 1 Sent. n. 5285 del 06/05/98, rv 210543; Cass. Sez. 5 Sent. n. 1004 del 31/01/2000, rv 215745; Cass. Sez. 5 Ord. N. 13648 del 14/04/2006, rv 233381). Parimenti vanno disattese le censure attinenti al trattamento sanzionatorio. Trattasi di doglianze generiche inerenti a valutazioni di merito congruamente motivate in conformità dei parametri di cui all’art. 133 c.p..

La rilevante gravità dei fatti e della condotta dei singoli imputati, costituivano elementi processuali ostativi sia al giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sulle contestate aggravanti – quanto a G.M. e G.K. – sia ad un’ulteriore riduzione della pena nei confronti di tutti i ricorrenti. Va respinto, pertanto, il ricorso proposto da G. M., G.I., G.K. con condanna degli stessi al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti singolarmente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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