Cons. Stato Sez. IV, Sent., 02-08-2011, n. 4579 Carriera inquadramento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.- Con ricorso al TAR della Puglia (sezione staccata di Lecce) il sig. C. C., operaio dipendente del Ministero della difesa, in servizio presso l’Arsenale della Marina Militare di Taranto, esponeva di avere svolto sin dall’assunzione (avvenuta nel 1964) le mansioni di saldatore. Nel 1973 assumeva le mansioni di saldatore in gas neutro. In seguito all’applicazione della l. 312/1980 ("Nuovo assetto retributivofunzionale del personale civile e militare dello stato") il ricorrente veniva inquadrato, con decorrenza 1.1.1978, nel profilo professionale di saldatore, IV qualifica professionale. In data 18.12.1995 era notificato al ricorrente il decreto di inquadramento definitivo.

Ritenendo illegittimo l’inquadramento ricevuto, l’interessato proponeva quindi il predetto ricorso al TAR, domandando l’annullamento del summenzionato decreto emesso dalla Direzione Generale del Ministero (sett.operai) in data 21.2.1995; il C. richiedeva altresì la declaratoria del diritto ad essere inquadrato nel profilo professionale di saldatore specializzato n. 45, V qualifica funzionale, con decorrenza dal 1.1.1978 e la condanna alla liquidazione di tutto quanto derivante in via patrimoniale, con rivalutazione ed interessi.

2.- Con la sentenza epigrafata il Tribunale amministrativo ha accolto il ricorso.

3.- Il Ministero ha tuttavia impugnato la sentenza del TAR, chiedendone la riforma e svolgendo motivi ed argomentazioni riassunti nella sede della loro trattazione in diritto da parte della presente decisione.

4.- Si è costituito nel giudizio l’appellato, resistendo al gravame.

5.- Con ordinanza n. 6094/2009 la Sezione ha disposto l’accoglimento della istanza di sospensione della sentenza impugnata, avanzata dall’appellante Ministero.

6.- Alla pubblica udienza del 17 maggio 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

7.- Con la sentenza in esame, il TAR, disattesa l’eccezione di tardività del ricorso avanzata dalla difesa erariale, ha annullato l’inquadramento dell’appellato nella IV qualifica, e riconosciuto il suo diritto ad essere inquadrato nel profilo professionale di saldatore specializzato n. 45, V qualifica funzionale, ai fini giuridici ed economici, con decorrenza dal 1.1.1978; conseguentemente il Tribunale ha emesso condanna dell’amministrazione alla liquidazione delle conseguenti competenze patrimoniali.

In contrario, l’appello del Ministero evidenzia che il ricorso era inammissibile perché l’atto impugnato (costituito dal DM 21. 2. 1995) era meramente applicativo dei termini economici di precedente inquadramento giuridico, disposto nella IV qualifica (provv. n.076qb del 7.4.1989) e non impugnato dal dipendente. Il Ministero contrasta poi nel merito le argomentazioni svolte dal TAR a sostegno del dichiarato diritto del ricorrente all’inquadramento nella superiore quinta qualifica. L’appello è fondato, sotto il primo ed assorbente profilo di censura.

L’inquadramento contestato dal C., e disposto nella quarta qualifica funzionale, si era in effetti giuridicamente consolidato già in forza del precedente provvedimento emanato (n. 076qb del 7.4.1989) e non impugnato dal dipendente. Rispetto a quest’ultimo atto, il successivo ed impugnato decreto (21.2.1995) ha espressamente la valenza di una semplice rideterminazione nel tempo della posizione economica del dipendente; in esso si legge infatti che, visto il DM 076BQ, con il quale l’operaio C. è stato inquadrato nel profilo professionale e nella IV qualifica, "in base al decreto citato nelle premesse il trattamento economico……è rideterminato come segue…".

E’ perciò evidente che il decreto impugnato innanzi al TAR, sotto il profilo giuridico, si limita a confermare il precedente inquadramento già disposto, introducendo solo effetti di valenza meramente economica e strettamente consequenziali all’inquadramento giuridico disposto col precedente provvedimento; quest’ultimo aveva dunque attribuito una posizione giuridica che, in quanto non tempestivamente contestata, non poteva più essere oggetto di controversia. Erroneamente pertanto (ed anche prescindendo dall’inammissibilità di azioni declaratorie in materia di inquadramento), il primo giudice ha dichiarato il diritto del sig. C. all’inquadramento nella qualifica funzionale superiore, in presenza di un provvedimento amministrativo consolidatosi in senso contrario (per i principi qui applicati v., ex multis, Cons. di Stato, sez. V, n. 779/1992 e n. 587/2004).

7.1- All’accoglimento dell’appello proposto segue, in riforma della sentenza impugnata, la reiezione del ricorso di primo grado.

8.- Sussistono giuste ragioni per disporre la compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione IV), definitivamente pronunziando in merito al ricorso in epigrafe, accoglie l’appello proposto e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.

Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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