Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 14-06-2011) 25-07-2011, n. 29617 Violenza sessuale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

La Corte di Assise di Teramo, con sentenza emessa il 15/06/09, dichiarava I.C.L., S.N., G.E., colpevoli del reato di cui all’art. 600 bis c.p. in danno di Sc.Cl. (come contestato loro al capo b) della rubrica) e condannava la I. alla pena di anni quattro e mesi due di reclusione ed Euro 10.600,00 di multa; S.N. alla pena di anni otto e mesi due di reclusione ed Euro 18.500,00 di multa; G. E. a quella di anni sei e mesi due di reclusione ed Euro 16.000,00 di multa.

La Corte di Assise di Teramo, con ulteriore sentenza emessa il 18/01/010, dichiarava P.I.M. colpevole dei reati di cui agli artt. 600 bis, 600 sexies, 609 bis e 609 ter c.p.; artt. 601 e 600 c.p. (come contestati ai capi A), E), H) ed I) della rubrica) e lo condannava alla pena di anni sedici e mesi quattro di reclusione. La Corte di Assise di Appello di L’Aquila, con sentenza emessa il 16/05/010 – previa riunione dei relativi procedimenti; in parziale riforma delle sentenza della Corte di Assise di Teramo, in data 15/06/09 e 18/01/010, appellate dai citati imputati, riduceva la pena inflitta agli stessi nella seguente misura: a) anni quattro di reclusione ed Euro 12.000,00 di multa, quanto alla I. ed al G.; b) anni cinque di reclusione ed Euro 14.000,00 di multa, quanto al S.; c) anni dodici di reclusione, quanto al P.;

confermava nel resto.

I.C.L., S.N., G.E., P. I.M. proponevano ricorso per Cassazione, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. b), c), d) ed e), eccependo nella sostanza:

1. che quanto alla sola I., andava espletata perizia psichiatrica per accertare la capacità di intendere e volere della stessa, all’epoca dei fatti;

2. che, quanto alla posizione di tutti gli imputati, la decisione impugnata non era congruamente motivata quanto alla sussistenza della responsabilità penale dei ricorrenti. La sentenza si fondava prevalentemente sulle dichiarazioni rese dalle parti offese Sc. C. e D.B.; dichiarazioni che non erano attendibili, perchè vaghe, contraddittorie, non suffragate da riscontri certi ed obiettivi (ivi comprese le intercettazioni telefoniche in atti), che non erano univoche quanto alla interpretazione dei loro contenuti;

3. che andava riaperta l’istruttoria dibattimentale mediante nuova escussione testimoniale delle citate parti offese con eventuale confronti con gli imputati.

Tanto dedotto, i ricorrenti chiedevano l’annullamento della sentenza impugnata. Nelle more dell’udienza di discussione la posizione di G.E. (che nel frattempo aveva rinunciato al ricorso) veniva definita separatamente.

Il P.G. della Cassazione, nella pubblica udienza del 14/06/011, ha chiesto Inammissibilità del ricorso per I.C.L.;

Rigetto per gli altri.

Motivi della decisione

I ricorsi sono infondati.

La sentenza della Corte di Assise di L’Aquila, unitamente alle decisioni di 1 grado – i provvedimenti si integrano a vicenda – ha congruamente motivato tutti i punti fondamentali della decisione.

In particolare i giudici di merito, mediante un esame analitico e puntuale delle risultanze processuali, hanno accertato che I. C.L., S.N., P.I.M. – nelle condizioni di tempo e di luogo come individuate in atti – avevano commesse le molteplici condotte illecite (di cui: a) all’art. 600 bis, quanto a I.C.L. e S.N.; b) agli artt. agli artt. 600 bis, 609 bis e 609 ter c.p.; artt. 601 e 600 c.p., quanto a P.I.M.) come loro rispettivamente contestati, il tutto come argomentato in modo esaustivo dai giudici di merito, con pertinenti riferimenti al quadro probatorio acquisito ai processi.

In particolare è stata accertata l’attendibilità delle dichiarazioni rese dalle persone offese Sc.Cl. e D. B.; dichiarazioni suffragate da numerosi riscontri obiettivi, quali le intercettazioni telefoniche in atti e le indagini della PG ritualmente acquisite al processo (vedi sent. 2 grado, pagg. 15-21) Per contro le censure dedotte nei ricorsi, in ordine alla sussistenza della responsabilità penale degli imputati, sono prevalentemente ripetitive di quanto esposto in sede di Appello. Sono, altresì, infondate perchè in contrasto con quanto accertato e congniamente motivato dai giudici del merito.

Dette doglianze, peraltro – quantunque prospettate come violazione di legge e/o vizio di motivazione ex art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) – costituiscono nella sostanza eccezioni in punto di fatto, poichè non inerenti ad errori di diritto o vizi logici della decisione impugnata, ma alle valutazioni operate dai giudici di merito. Si chiede, in realtà, al giudice di legittimità una rilettura degli atti probatori, per pervenire ad una diversa interpretazione degli stessi, più favorevole alla tesi difensiva dei ricorrenti. Trattasi di censura non consentita in sede di legittimità perchè in violazione della disciplina di cui all’art. 606 c.p.p..

(Giurisprudenza consolidata: Cass. Sez. Unite Sent. n. 6402 del 02/07/97, rv 207944; Cass. Sez. Unite Sent. n. 930 del 29/01/96, rv 203428; Cass. Sez. 1 Sent. n. 5285 del 06/05/98, rv 210543; Cass. Sez. 5 Sent. n. 1004 del 31/01/2000, rv 215745; Cass. Sez. 5 Ord. N. 13648 del 14/04/2006, rv 233381). Ad abundantiam si osserva:

a) che le richieste di perizia psichiatrica, sulle persone dell’imputata I.C.L. e della persona offesa Sc.Cl., sono infondate, invero non risulta documentata alcuna patologia mentale nei confronti delle due donne, che, nel corso dell’intero processo, hanno mostrato personalità immuni da affezioni psichiche;

b) che la circostanza relativa al racconto della Sc. di essere madre di un bambino affidato in Romania ad una cugina – circostanza non provata e comunque non accertata – non rendeva, di per sè sola, inattendibili le dichiarazioni accusatorie rese dalla donna, risultate coerenti, lineari e suffragate da riscontri obiettivi (vedi pag. 16,17 sentenza 2 grado) c) che le richieste di riapertura dell’istruttoria dibattimentale al fine di una nuovo escussione della parte offesa Sc.Cl. e degli operatori di Polizia, intervenuti nel corso delle indagini investigative (vedi ricorso di P.I.M.), erano generiche e comunque infondate. Il quadro probatorio, come già acquisito al processo, era istruito in modo esaustivo ai fini della decisione senza necessità di ulteriore attività istruttoria, come congruamente motivato dalla Corte Territoriale (vedi pagg. 15, 16 sent. 2 grado).

Non risultano dedotte dai ricorrenti censure specifiche quanto al trattamento sanzionatorio loro applicato.

Vanno respinti, pertanto, i ricorsi proposti da Iancu C. L., S.N., P.I.M. con condanna degli stessi al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte, rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti singolarmente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *