Cons. Stato Sez. IV, Sent., 02-08-2011, n. 4577 Trasferimenti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1.- Con ricorso al TAR Puglia, il tenente di vascello G. B., all’epoca dei fatti in servizio a bordo della Nave Etna (in qualità di capo del reparto logistico), domandava l’annullamento del provvedimento di trasferimento d’autorità (disposto con messaggio n. UGP/02118/II/3 dell’1/6/2006), dalla predetta Nave agli uffici di "Maricommi Taranto", in posizione di impiego di eccedente tabella a far data dal 2/6/2006.

Riferiva il ricorrente che il trasferimento censurato, seguente a precedente movimento (da Maricommi Cagliari, in qualità di Capo Nucleo Acquisti, alla nave Etna), veniva disposto successivamente ad un colloquio con il Comandante di nave Etna e con il cedente l’incarico di Capo Reparto Logistico in ordine ad ipotizzate illegittime dinamiche di bordo sugli acquisti e di averne registrato il contenuto, successivamente trascritto e trasmesso alla Procura militare di Bari, in quanto contenente notizie di reato (Seguiva infine un terzo trasferimento in data 9/6/2006, da Maricommi Taranto a Nave Zefiro, non contrastato dal ricorrente).

Il B., dopo aver chiesto senza esito la revoca del contestato trasferimento, adìva il TAR col predetto ricorso, chiedendo altresì la condanna dell’amministrazione al pagamento di Euro 42.045,96 per danno patrimoniale, Euro 100.000,00 per danno morale, Euro 250.000,00 per danno esistenziale, Euro 100.000,00 per danno biologico.

1.1.- A fondamento del gravame l’interessato deduceva mancanza di motivazione, atteso che, mentre il primo ordine di trasferimento (15/3/2006, n. UGP/00992/II/3, da Maricommi Cagliari a Nave Etna) e il terzo ordine di trasferimento (9/6/2006, con messaggio n. UGP/02334/II/3, da Maricommi Taranto a Nave Zefiro) contengono una sia pur scarna motivazione con riferimento alla necessità di una copertura circolare di posti resisi vacanti, nessuna motivazione si rinviene nel provvedimento di trasferimento impugnato; anche l’eccedenza tabellare indicata nel provvedimento di trasferimento impugnato confermerebbe l’assenza di una legittima motivazione. Argomentava inoltre l’ufficiale che:

– il trasferimento era stato deciso, da un lato, per allontanare il ricorrente da un luogo (la Nave Etna) dove venivano posti in essere gravi reati in ordine alle procedure di acquisto di beni e servizi, luogo peraltro destinato al Comando della missione internazionale nell’ambito dell’operazione Enduring Freedom e, dall’altro lato, per sanzionare (con intento di rappresaglia) il ricorrente, atteso che l’imbarco quale Ufficiale Commissario del Reparto Logistico per un periodo di due anni, è indispensabile per il conseguimento dei requisiti richiesti per l’avanzamento al grado superiore (da Tenente di Vascello a Capitano di Corvetta);

– il nesso di causalità che lega la richiesta di annullamento dell’ordine di trasferimento con la richiesta di risarcimento danni da mobbing, è giustificata dalla innegabile attività corporativisticolobbistica posta in essere dalla Marina Italiana in quanto gruppo geneticamente gerarchizzato che tende ad emarginare ed eliminare – attraverso un ordine implicito di abbattimento – qualsiasi elemento di disturbo.

2.- Con la sentenza epigrafata il Tribunale amministrativo ha accolto il ricorso proposto, limitatamente alla domanda di annullamento del trasferimento, e lo ha respinto con riguardo alla domanda risarcitoria.

3. Il Ministero ha tuttavia impugnato la sentenza del TAR, chiedendone la riforma e svolgendo motivi ed argomentazioni riassunti nella sede della loro trattazione in diritto da parte della presente decisione.

3.1.- Si è costituito nel giudizio il ricorrente in primo grado, resistendo al gravame ed esponendo in successiva memoria le proprie argomentazioni difensive, che si hanno qui per riportate; l’appellato ha impugnato la pronunzia del TAR nella parte in cui ha respinto la domanda risarcitoria.

5.- Con ordinanza il Consiglio ha disposto il rigetto della istanza di sospensione della sentenza impugnata.

6.- Alla pubblica udienza del 17 maggio 2011 il ricorso è stato discusso e trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

1.- La controversia sottoposta alla Sezione verte sulla legittimità di un trasferimento di ufficiale della Marina che si assume disposto senza alcuna formale motivazione e nella sostanza affetto da sviamento di potere, in quanto reso con intenti sanzionatori (di rappresaglia) verso il ricorrente, nonché al fine di allontanarlo dall’unità di servizio, dove venivano posti in essere gravi reati. Con la sentenza gravata il TAR ha riconosciuto sussistente il solo vizio di difetto di motivazione (e quindi ha annullato il trasferimento); completa le questioni in cui si articola la controversia il rigetto la domanda risarcitoria, qui avversato mediante appello incidentale.

1.1 – L’appello principale è infondato.

Con unico ordine di censure il Ministero imputa alla decisione gravata il vizio di contraddittorietà nella motivazione, e illustra le ragioni del trasferimento, disposto perché il B.:

– avendo informato il giudice di irregolarità amministrative, aveva determinato una situazione di conflitto tale da non poter più assumere servizio su unità navale in procinto di svolgere la propria missione;

– aveva manifestato la indisponibilità ad assumere l’incarico affidatogli.

Il gravame contesta poi nel merito le argomentazioni svolte dal TAR, alla luce della consolidata giurisprudenza sulla natura di ordini rivestita dai provvedimenti di trasferimento, evidenziando altresì la natura provvisoria del movimento disposto. Il Collegio non può condividere alcuno dei motivi d’appello.

Non è dato ravvisare, in primo luogo, alcuna contraddizione nella sentenza perché è anzitutto l’appello a non indicare alcunché sul punto, non fornendo elementi a comprova del vizio in cui sarebbe incorsa la decisione; esso, infatti, è solo rubricato ma non risulta supportato dallo svolgimento delle necessarie argomentazioni.

Nel merito delle questioni sollevate, e come emerge dagli stessi motivi del trasferimento in questa sede riferiti dall’appellante (e sopra riassunti), osserva il Collegio che la fattispecie provvedimentale in esame va inquadrata nella categoria dei trasferimenti d’autorità per incompatibilità ambientale e che anche per tale categoria il difetto di motivazione riveste un profilo formale ed uno sostanziale.

Il caso in esame verte sul primo aspetto, essendo del tutto pacifico che nella specie il trasferimento è del tutto privo di motivazione formale (tant’è che sia nella memoria redatta in prime cure (anch’essa richiamata dal TAR) che nell’atto di appello, la difesa erariale ha ritenuto di comunicare i motivi del contestato movimento). Sul punto deve quindi valutarsi se la mancata indicazione nel provvedimento delle ragioni del trasferimento costituisca vizio di eccesso di potere, ravvisato dal TAR, che per detta ragione ha accolto il ricorso. La questione deve essere risolta anche tenendo conto dell’orientamento giurisprudenziale che sottrae i trasferimenti del personale militare all’onere della motivazione in quanto da classificarsi nella categoria degli ordini. Questa tesi deve, però, in alcuni casi certamente particolari, essere contemperata con il principio generale dell’art. 3 della legge n. 241/1990, secondo cui i provvedimenti amministrativi debbono essere motivati, considerando anche l’evoluzione registrata dalla giurisprudenza in materia. Ed invero, la Corte costituzionale pur avendo più volte sottolineato la peculiarità dell’ordinamento militare (sentt. nn. 113 /1997, 197/1994, 17/1991), ha però anche ribadito che la normativa militare non è avulsa dal sistema generale delle garanzie costituzionali, osservando (sent. n. 278/1987) che sulla base della Costituzione l’ordinamento militare deve essere ricondotto nell’ambito del generale ordinamento statale "rispettoso e garante dei diritti sostanziali e processuali di tutti i cittadini". Da ciò deriva, secondo la giurisprudenza amministrativa che l’ordinamento in parola non è "impermeabile al sindacato del Giudice" (Cons. di Stato, sez. IV, n.8010/2010).

Ciò premesso deve ritenersi corretta l’argomentazione svolta dal primo giudice ove ha ritenuto che "ancorché nel caso di specie ci si trovi di fronte ad un trasferimento d’autorità, come tale di regola sottratto ad un compiuto obbligo di motivazione, la particolare vicenda nella quale è stato coinvolto il ricorrente avrebbe necessitato l’adozione di una motivazione, ancorché succinta, proprio al fine di fugare i dubbi in ordine all’esistenza di sottesi intenti quali quelli paventati dal ricorrente".

La particolare caratteristica è quindi data proprio dal fatto che le ragioni del trasferimento, (che debbono essere esternate), risiedono nella situazione di "incompatibilità ambientale", e, pur essendo oggetto di valutazione ampiamente discrezionale da parte dell’amministrazione (il profilo sostanziale della motivazione rimane insindacabile), cionondimeno debbono non solo sussistere, ma anche seppur sinteticamente essere indicate dal provvedimento di trasferimento (eventualmente anche con semplice richiamo a specifici atti del procedimento), venendo altrimenti meno elementari esigenze di difesa del dipendente, ed aprendosi così una via giuridica per la legittimazione anche di casi di trasferimenti che potrebbero risultare del tutto pretestuosi o arbitrari o destituiti dei necessari presupposti di fatto (solo in tali limiti questa Sezione ha peraltro confermato la sindacabilità anche sotto il profilo sostanziale degli atti di trasferimento (v. Cons. di Stato, sez. IV, n.8018/2010, cit.).

La sopra sottolineata necessità, che evidenzia peraltro una precisa distinzione tra la figura del semplice ordine militare ed il trasferimento di cui si tratta, va in particolare affermata allorquando l’amministrazione ritenga di collegare le ragioni del trasferimento a fatti che possono assumere rilievo penale, ed in tal caso di deve escludere con maggior forza che il provvedimento di trasferimento possa legittimamente omettere di indicarne, seppur sinteticamente, le ragioni.

Nessun rilievo, ai fini in trattazione, assume poi la natura temporanea del contestato movimento, atteso che non ci sono ragioni per esentare dall’obbligo di motivazione provvedimenti che hanno efficacia limitata nel tempo.

L’assoluta carenza formale di motivazione resta quindi confermata e comporta il rigetto dell’appello principale, incentrato sulla tesi opposta a quella sopra illustrata.

1.2.Deve ora trattarsi dell’appello incidentale, che inerisce al rigetto della domanda risarcitoria ed è parimenti infondato.

Il Collegio, alla luce dei principi affermati dalla giurisprudenza, deve anche qui confermare la tesi svolta sul punto dai primi giudici.

Innanzitutto non risponde al vero che il TAR non si sarebbe espresso sulla domanda risarcitoria. Al contrario il primo giudice si è espresso sul punto (v. p. 7 della sentenza) ed ha motivato il rigetto dell’azione col rilievo che la natura dell’annullamento pronunziato (per difetto di motivazione) comporta la facoltà di nuovamente esercitare il potere di trasferimento e quindi di rinnovare ora per allora il trasferimento, (esternandone le motivazioni); conseguentemente non può ritenersi attualmente consolidata quella lesione della sfera soggettiva che costituisce il presupposto dell’azione di risarcimento.

3.- Conclusivamente sia l’appello principale che l’appello incidentale debbono essere respinti.

4.- Sussistono giuste ragioni per disporre la compensazione delle spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione IV), definitivamente pronunziando in merito al ricorso in epigrafe, respinge l’appello principale e respinge l’appello incidentale.

Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del grado.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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