Cass. civ. Sez. II, Sent., 19-12-2011, n. 27509 Ingiunzione fiscale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Ibsen srl propose opposizione al d.i. concesso dal Tribunale di Bolzano agli avvocati M. e Ma. per L. 82,525.852 chiedendone la revoca per essere indimostrata l’attività professionale e non individuabili i criteri e gli elementi per la quantificazione delle pretese.

Il tribunale, con sentenza 164/04, revocò il D.I. condannando la Ibsen al minore importo di Euro 25.226,27 oltre accessori ed a metà delle spese e la corte di appello di Trento, sezione di Bolzano, con sentenza 44/2005, sul gravame della Ibsen, ridusse la condanna al pagamento di Euro 16.880,84. oltre accessori, revocando la condanna a metà delle spese della procedura monitoria e regolando le ulteriori spese. La Corte ritenne provate le prestazioni stragiudiziali sulla scorta della copiosa documentazione da entrambe le parti prodotta, che testimoniava del complesso delle prestazioni, dedusse che, a prescindere dalla redazione di atti, la tariffa affianca la voce "redazione" a quella "assistenza alla relativa stipulazione e redazione", stabilì congruo il valore di L. 1.070.650.000 relativamente al contralto di appalto di cui si discuteva, ridelerminò in lire 514.000.000 il valore del contralto di divisione pervenendo all’importo indicato.

Ricorre Ibsen con due motivi, illustrati da memoria, resiste controparte.

Motivi della decisione

Col primo motivo si denunzia violazione dell’art. 2697 c.c., e art. 115 c.p.c., in relazione allo svolgimento dell’attività professionale perchè la corrispondenza scambiata non dimostra se. quale e quanta attività sia stata svolta, per cui l’affermazione di ripetuti e serrati incontri anche di domenica e in ore notturne è priva di alcun riscontro anche in ordine al contenuto di tale attività nè è vero che la società non abbia contestato l’operato.

Ha anche sbagliato la Corte a riconoscere ulteriori importi.

Non poteva essere posta a carico del soccombente neppure in parte la tassa di opinamento stante la revoca del d.i..

Col secondo motivo si lamenta insufficiente motivazione sempre in relazione alle norme di cui sopra.

Le censure possono esaminarsi congiuntamente.

La Corte di appello, con ampia e articolata motivazione da pagina tredici a pagina ventitre della sentenza ha riferito del complesso di attività risultanti dalla documentazione versata dalle parti, rideterminando in senso favorevole alla Ibsen gli importi dovuti mentre per gli ulteriori importi, qui contestati, a pagina 21 ha dedotto trattarsi di voci forfettariamente liquidate nella impugnata sentenza e non oggetto di censura mentre per esame e studio pratica l’importo di L. 3.200.000. pur dovendo essere rapportato al valore dell’affare rivelatosi inferiore, doveva trovare conferma perchè inferiore al minimo tabellare.

In particolare i giudici di appello, a pagina sedici, anche ad ammettere che le bozze per la definitiva stesura degli atti fossero state preparate da altri, hanno dedotto che ciò non bastava a rendere dubbia l’avvenuta prestazione di attività professionale di assistenza prevista dalla tariffa forense in materia stragiudiziale ed hanno considerato che la sottovoce 2 f affianca alla voce "redazione" quella "assistenza alla relativa stipulazione e redazione".

Non contestandosi analiticamente la ratio decidendi della sentenza e svolgendosi deduzioni in senso contrario senza riportare, in violazione del principio di autosufficienza gli atti invocati, le censure si risolvono in un mero dissenso rispetto ad una motivazione congrua, logica e coerente, tranne che per la voce relativa alla tassa di opinamento, non dovuta attesa la revoca del d.i..

Donde la cassazione della sentenza senza rinvio limitatamente a tale aspetto lamentato nel primo motivo.

Appare opportuna la compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo limitatamente alla voce tassa di opinamento, cassa senza rinvio la sentenza limitatamente a tale statuizione. Compensa le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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