Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 14-06-2011) 25-07-2011, n. 29613 Relazione tra la sentenza e l’accusa contestata

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Alessandria, con sentenza emessa il 07/04/010, dichiarava A.G. colpevole del reato di cui alla L. n. 283 del 1962, art. 5, comma 1, lett. a), art. 6, comma 3, e lo condannava alla pena di Euro 3.000,00 di ammenda, pena sospesa. L’interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, ex art. 606 c.p.p., lett. b), c) ed e). In particolare il ricorrente esponeva:

1. che la modifica dell’imputazione – nei termini ritenuti in sentenza – aveva determinato la violazione della norma di cui all’art. 521 c.p.p.;

2. che, comunque, nella fattispecie non ricorrevano gli elementi costitutivi, soggettivo ed oggettivo, del reato come ritenuto in sentenza;

3. che la decisione impugnata non era congruamente motivata quanto alla sussistenza della responsabilità penale.

Tanto dedotto, il ricorrente chiedeva l’annullamento della sentenza impugnata.

Il P.G. della Cassazione, nella pubblica udienza del 14/06/011, ha chiesto il rigetto del ricorso.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

Ad A.G. è stato contestato il reato di cui agli artt. 56 e 515 c.p. perchè, quale rappresentante dell’impresa "Eurofiocchi spa" esercente l’attività commerciale di produzione e vendita di mangimi, compiva atti idonei, diretti, in modo non equivoco, a consegnare alla clientela un mangime per vitelli denominato "Vitelfioc V15" lotto F00955 ed un mangime per pecore denominato "Ovenfioc 18" lotto F00945, contenenti soia O.G.M. Roundy Ready;

mangimi diversi per qualità rispetto a quelli dichiarata in etichetta, dove era indicato che per la produzione di detti mangimi erano state utilizzate esclusivamente materie prime non dichiarate manipolate geneticamente, non riuscendo nell’intento per cause indipendenti dalla sua volontà, segnatamente per l’intervento dei tecnici del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL (OMISSIS) di Alessandria.

In (OMISSIS).

All’esito del giudizio di merito A.G. veniva riconosciuto colpevole del reato di cui alla L. n. 283 del 1962, art. 5, comma 1, lett. a), art. 6, comma 3, per aver posto in commercio mangime per vitelli, denominato "Vitelfioc V15" lotto F00955, nonchè mangime per pecore, denominato "Ovenfioc 18" lotto F00945, prodotti che erano adulterati poichè contenevano soia geneticamente modificata in percentuale superiore al limite di tollerabilità (pari all’1%).

Tanto premesso, va affermato – come eccepito dal ricorrente – che il fatto/reato posto a base dell’affermazione di responsabilità dell’ A., costituisce fatto/reato nuovo e diverso da quello relativo all’imputazione originaria, sia per quanto attiene alla componente obiettiva, sia quanto all’elemento soggettivo.

In riferimento specie a tale ultimo profilo (la colpa, quanto al reato L. n. 283 del 1962, ex art. 5), l’imputato non è stato posto in grado di espletare nella sua interezza il diritto di difesa.

Invero, l’ A., non essendogli stata contestata in modo univoco ed esplicito la condotta colposa che avrebbe determinato la sua responsabilità, non ha avuto la possibilità di dedurre prove e produrre documenti tali da essere, quantomeno potenzialmente, idonei a contrastare l’accusa.

Va annullata, pertanto, senza rinvio la sentenza al Tribunale di Alessandria in data 07/04/2010 con trasmissione degli atti al PM presso detto Tribunale per quanto di sua competenza.

P.Q.M.

La Corte, annulla senza rinvio la sentenza impugnata. Dispone la trasmissione degli atti al PM presso il Tribunale di Alessandria.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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