Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 14-06-2011) 25-07-2011, n. 29612 Determinazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Confermando la decisione del primo Giudice, la Corte di Appello di Perugia, con sentenza 15 dicembre 2009, ha ritenuto l’imputato A. M. responsabile dei reati previsti dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, L. n. 110 del 1975, art. 4 e- ritenuta l’attenuante speciale del comma 7 della prima norma prevalente sulla aggravante della clandestinità- lo ha condannato alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione ed Euro diecimila di multa; la Corte ha escluso la concedibilità delle attenuanti generiche per la gravità dei fatti ed i precedenti specifici. Questa conclusione è censurata dallo imputato nei motivi di ricorso perchè non è basata su di una globale valutazione della gravità del fatto e della capacità a delinquere e non tiene conto della sua volontà di intraprendere il percorso di socializzazione con l’inserimento in una Comunità durante gli arresti domiciliari.

I motivi non sono meritevoli di accoglimento. I Giudici hanno escluso la applicabilità delle richieste attenuanti generiche con un articolato discorso. Hanno preso in considerazione la gravità del reato ed i precedenti specifici sintomatici di continuità delittuosa interrotta solo dal periodo detentivo; hanno valutato l’attuale rescissione da parte dell’imputato del collegamento con l’ambiente criminoso per concedere la speciale attenuante della collaborazione ( D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 7) e per escludere la recidiva; hanno ritenuto non concedibili ulteriori riduzioni di pena (tra l’altro fissata, per errore di calcolo, in misura minore di quella che i Giudici intendevano infliggere).

Di conseguenza, la Corte ha effettuato una complessa valutazione degli elementi a favore e contro l’imputato ed ha sorretto la conclusione con un apparato argomentativo congruo, completo, corretto.

In tale contesto, il ricorrente cita la giurisprudenza di legittimità sul tema senza indicare la ragione per la quale la richiesta ponderazione comparativa non sia stata effettuate nella ipotesi in esame; cita elementi prò reo che sono già stati presi in considerazione dalla Corte territoriale ed uno inedito senza, tuttavia, segnalare l’eventuale esito positivo del percorso di riabilitazione.

Da ultimo, si osserva (benchè il tema non sia stato introdotto dal ricorrente) che non rileva la sentenza della Consulta, n. 249 del 2010, che ha dichiarato la incostituzionalità dell’art. 61 c.p., n. 11 bis, perchè aggravante è stata dai Giudici di merito valutata subvalente alla attenuante della collaborazione.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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