Cons. Stato Sez. IV, Sent., 02-08-2011, n. 4572 Concessione per nuove costruzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il presente gravame, gli appellanti chiedono l’annullamento della sentenza con cui è stato respinto il loro ricorso avverso il permesso di costruire rilasciato dal Comune ai controinteressati per l’ampliamento e la sopraelevazione della loro porzione di un fabbricato bifamiliare.

L’appello è affidato alla denuncia di tre motivi di censura concernenti:

1. l’irrilevanza della perimetrazione del centro abitato;

2. la violazione dell’articolo 7 della Legge Regionale Veneto n. 24/1985;

3. la violazione delle norme di attuazione del PRG relativamente alle distanze dai confini.

Si è costituita in giudizio l’amministrazione comunale che, con i propri scritti difensivi:

– in linea preliminare ha eccepito l’irricevibilità del gravame per tardività e,

– nel merito, ha sottolineato l’esattezza della sentenza e concluso per il rigetto dell’appello.

I controinteressati non si sono costituiti in giudizio.

Con memoria per la discussione l’Amministrazione appellante ha sottolineato le proprie argomentazioni ed ha concluso per l’accoglimento dell’appello.

Chiamata all’udienza pubblica,uditi i patrocinatori delle parti, la causa è stata ritenuta in decisione.

L’appello è fondato.

– 1.Par.. In linea preliminare deve essere disattesa, perché inammissibile ed infondata, l’eccezione di tardività del ricorso di primo grado in quanto sarebbe stato notificato il 24 aprile 2004, e quindi oltre i 60 giorni decorrenti dalla nota il 30 gennaio 2004. L’eccezione di irricevibilità, sollevata in primo grado, non sarebbe stata esaminata dal TAR.

L’eventuale reiterazione di detta eccezione da parte dell’appellato andava infatti proposta con un appello incidentale ritualmente notificato e non con semplice memoria (cfr. Consiglio Stato, sez. VI, 06 marzo 2009, n. 1348).

In ogni caso, l’eccezione è priva di pregio in quanto:

– l’appellante, con la nota il 30 gennaio 2004, aveva evidenziato che il permesso di costruire sarebbe stato rilasciato in assenza del suo consenso, in qualità di confinante;

– il Settore Edilizia Privata, il successivo 1 marzo 2004, aveva provveduto a contestare ai controinteressati la rappresentazione nella dichiarazione di inizio attività edilizia di uno stato di fatto differente dalla realtà. In conseguenza il Comune, in data 30 aprile 2004, ha annullato il permesso di costruire, nella parte relativa alla prevista realizzazione della scala e della terrazza.

In definitiva, solo da quest’ultima data – nella quale si era consolidata la situazione di diritto del titolo edilizio – decorrevano i 60 giorni per l’impugnativa del provvedimento definitivo.

– 2. Par.. Nel merito l’appello deve essere accolto per l’assorbente considerazione dei seguenti profili del primo e del secondo motivo.

– 2.1. Con il primo motivo si lamenta l’illegittimità del permesso di costruire l’edificio in questione in quanto sarebbe ubicato in Zona 1 "verde privato", comma quattro "protezione marginale di strade", per la quale l’articolo 12,7° comma delle NTA fa divieto assoluto di qualsiasi nuova costruzione.

Contrariamente a quanto affermato dal TAR le fasce di rispetto dei 10 mt. di cui all’28 del D.P.R. 16121992 n. 495 e s.m.i. (reg. al Codice della Strada) per l’edificazione nei centri abitati, sono un limite minimo ("… da rispettare nella costruzione, ricostruzione o ampliamento di manufatti o muri di cinta di qualsiasi tipo non possono essere inferiori…").

Pertanto ha ragione l’appellante quando afferma che, fermo restando il predetto limite, prevalgono comunque le norme di attuazione del PRG, che, nel caso, prevedono l’inedificabilità assoluta nella distanza maggiore tra quella determinata dalla cartografia e quella dipendente dalla tipologia della strada ai sensi del cit. Reg. al Cod. Strada.

In conclusione nel caso andava applicata la norma che prevede l’inedificabilità assoluta di protezione stradale prevista dall’art. 12, comma 7 delle NTA del PRG.

Di qui l’illegittimità, sotto tale profilo, del permesso di costruire impugnato in primo grado

– 2.2. Assolutamente decisivo appare poi il secondo motivo con cui l’appellante lamenta l’erroneità della decisione nella parte in cui ha negato che l’art. 7, lett. c) della L.R 24 del 1985 (in combinato disposto con l’art. 4, terzo e quarto comma, della medesima legge regionale) deponga nel senso che, al fine di poter beneficiare dell’ivi previsto incremento di destinazione residenziale, debba sussistere un preesistente rustico. Erroneamente il Tar avrebbe ritenuto che la norma autorizzi indiscriminati incrementi di cubatura fino ad 800 m³ senza altri limiti, derogando in tal modo alle previsioni di inedificabilità previste dal PRG. La norma non consente l’aumento dei volumi ma prescrive che l’estensione delle destinazioni residenziali debba avvenire mediante il recupero dell’eventuale connesso rustico, cioè con l’utilizzazione della preesistenza.

L’assunto merita piena adesione.

L’art. 7, della L.R Veneto 24 del 1985 (in un primo momento abrogata e della quale è stata poi ripristinata la vigenza dall’art. 1, comma 1, la lett. c) della L.R. 2 dicembre 2005, n. 23) prevede, per gli edifici in fregio alle strade ed alle zone umide: "…(l’) ampliamento della destinazione residenziale mediante il recupero dell’eventuale annesso rustico, fino a complessivi 800 mc, nei limiti e con le modalità di cui all’art. 4, commi quarto e quinto" (vale a dire a condizione che siano abitate stabilmente da almeno sette anni).

Anche sul piano lessicale, se si volesse ipotizzare che l’ampliamento poteva essere concesso in maniera del tutto disgiunta dalla preesistenza di rustici, non si comprenderebbe per quale ragione il legislatore regionale avrebbe dovuto fare tale riferimento.

La lettura sistematica della disposizione non consente dunque la realizzazione indiscriminata di ulteriori volumi, ma solo la trasformazione, a fini residenziali, dei rustici preesistenti.

La norma appare finalizzata al recupero di manufatti che, anche in seguito alla progressiva perdita della destinazione agricola di ampi terreni, non siano più impiegate nell’attività di coltivazione della terra. In sostanza, la legge collega causalmente l’ampliamento delle destinazioni residenziali al riutilizzo di porzioni di portici, stalle, tettoie ecc. al fine di recuperarli funzionalmente a destinazioni residenziali, senza ammettere ulteriori superfetazioni ed incrementi delle volumetrie, e senza quindi consumare ulteriori porzioni di territorio.

In tale scia ricostruttiva, deve ancora annotarsi che, trattandosi di disposizione di carattere derogatorio, l’espressione "eventuale rustico" è una vera è propria condizione di applicabilità della norma medesima, e non è un elemento del tutto accidentale come tale giuridicamente del tutto irrilevante.

Deve dunque escludersi, nel caso di specie, la legittimità di un ampliamento quando, come qui, il rustico mancava del tutto.

Anche il secondo motivo è dunque fondato e deve essere accolto

– 3. Par.. In conclusione l’appello è fondato e, per l’effetto deve essere pronunciato l’annullamento della sentenza di cui in epigrafe con accoglimento del ricorso di primo grado.

Le spese e gli onorari del giudizio del doppio grado seguono la soccombenza di lite, e sono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto:

– 1. accoglie l’appello e, per l’effetto, annulla la sentenza T.A.R. Veneto – Sez. II n. 01494/2004 e accoglie il ricorso di primo grado.

– 2 Condanna gli appellati al pagamento delle spese e degli onorari del doppio grado che, complessivamente liquidate nella misura di Euro 6.000,00.(seimila/00) oltre ad I.V.A. e C.P.A., si distribuiscono in Euro 3.000,00.- a carico del Comune di Verona e Euro 3.000,00. a carico dei controinteressati.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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