Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 14-06-2011) 25-07-2011, n. 29611 Determinazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

In parziale riforma della decisione del primo Giudice, la Corte di Appello di Torino, con sentenza 22 dicembre 2009, ha ritenuto D.A. e G.A. responsabili dei reati previsti dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 – artt. 337 e 495 c.p. e, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla aggravante dell’art. 61 c.p., n 11 bis, li ha condannati alla pena di giustizia. Per quanto concerne il primo delitto (l’unico coinvolto nei motivi di ricorso), la Corte territoriale ha specificato lo snodarsi dei fatti che hanno portato alla incriminazione degli imputati. Costoro, mentre si trovavano in una zona frequentata da spacciatori, alla vista della Polizia, si sono dati alla fuga insieme ad altri soggetti; dopo un rocambolesco inseguimento, sono stati raggiunti dagli Agenti nella abitazione che condividevano dentro la quale e nei pressi della quale è stata reperita droga e strumenti per il suo confezionamento. Questo quadro probatorio è stato ritenuto dai Giudici idoneo per concludere sulla comune detenzione da parte dei due appellanti sia dello stupefacente reperito nella casa sia di quello abbandonato dai fuggiaschi durante l’inseguimento.

Per l’annullamento della sentenza, gli imputati hanno proposto ricorso per Cassazione deducendo difetto di motivazione; sostengono di essere fuggiti per il loro stato di clandestini e che non vi è alcuna certezza della codentenzione dello stupefacente; lamentano la mancata concessione della attenuante speciale del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 e difetto motivazionale sulla quantificazione della pena.

Le censure sono meritevoli di accoglimento, nel limite in prosieguo precisato, per cui la decisione in esame deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Torino.

La motivazione della impugnata sentenza in relazione alla illegale detenzione di sostanze stupefacenti è congrua, completa, corretta si che la responsabilità degli imputati risulta certa con esclusione di plausibili ipotesi alternative.

I Giudici hanno confutato le prospettazioni degli appellanti ed hanno preso nella dovuta considerazione la tesi difensiva sulle ragioni della fuga e l’hanno correttamente disattesa.

In questo contesto, gli imputati chiedono una rinnovata ponderazione del coacervo probatorio – diversa da quella correttamente operata dai Giudici di merito- ed introducono problematiche che esulano dai limiti cognitivi di questa Corte.

Un difetto argomentativo è, invece, riscontrabile nella determinazione del quantum di droga della cui detenzione ogni imputato deve rispondere, Dal testo della sentenza, non risulta chiara la ragione per la quale lo stupefacente buttato nel corso della fuga (alla quale partecipavano altre persone, giudicate separatamente, oltre gli attuali ricorrenti) sia stato ritenuto di pertinenza del D. e del G. e non degli altri soggetti;

manca una motivazione afferente alle singole posizioni degli imputati e le loro censure sul punto sono meritevoli di accoglimento.

In sostanza, la Corte ha reputato che la codetenzione dello stupefacente (da parte di tutte le persone che lo vendevano per la strada ed, alla vista degli Agenti, si sono dati a precipitosa fuga) senza indicare le ragioni poste a sostegno del suo convincimento.

Il tema esige un riesame da parte dei Giudici del rinvio che, all’esito della loro quantificazione sul dato ponderale dello stupefacente, prenderanno le consequenziali conclusioni sulla ravvisabilità, o meno, della fattispecie attenuata del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5. In ogni caso, i nuovi Giudici dovranno procedere ad una rideterminazione del regime sanzionatorio dal momento che l’aggravante prevista dall’art. 61 c.p., n. 11 bis, è stata ritenuta incostituzionale dalla Consulta con sentenza n. 249 del 2010.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Torino.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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