Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 14-06-2011) 25-07-2011, n. 29610 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Genova, con sentenza emessa il 22/02/010, confermava la sentenza del Gup del Tribunale di Massa in data 18/09/09, appellata, fra gli altri, da J.A., imputato del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 bis (come contestato in atti) e lo condannava alla pena di anni sei di reclusione ed Euro 30.000,00 di multa.

L’interessato proponeva ricorso per Cassazione, eccependo censure varie, ex art. 606 c.p.p., lett. b), c) ed e).

In particolare il ricorrente esponeva:

1. che era inutilizzabile la fonte confidenziale, in base alla quale avevano avuto inizio le indagini investigative ed era stata eseguita la perquisizione domiciliare de qua;

2. che era illegittima la perquisizione domiciliare effettuata d’urgenza dalla PG senza autorizzazione telefonica del PM;

3. che andavano concesse sia l’attenuante del fatto di lieve entità, D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 73, comma 5, sia le attenuanti generiche;

4. che, comunque, la pena inflitta era eccessiva;

5. che era illegittima l’espulsione dell’imputato dal territorio nazionale. Tanto dedotto, il ricorrente chiedeva l’annullamento della sentenza impugnata.

Il P.G. della Cassazione, nella pubblica udienza del 14/06/011, ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

La sentenza della Corte Territoriale, unitamente alla decisione di 1 grado – i due provvedimenti si integrano a vicenda – ha congruamente motivato i punti fondamentali della decisione.

In particolare i giudici di merito mediante un esame analitico, puntuale ed esaustivo delle risultanze processuali hanno accertato che J.A. (in concorso con N.M.) – nelle condizioni di tempo e di luogo come individuati in atti – deteneva al fine di spaccio gr 527 lordi di eroina.

Ricorrevano, pertanto, senza ombra di dubbio gli elementi costitutivi del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 bis, come contestato in atti.

Per contro le censure dedotte nel ricorso sono infondate.

In primo luogo vanno disattese le eccezioni processuali attinenti alla inutilizzabilità della "fonte confidenziale" su cui si fondava la perquisizione locale che aveva portato al rinvenimento dell’eroina sequestrata; nonchè alla inutilizzabilità della perquisizione effettuata di sua iniziativa dalla PG, senza autorizzazione del PM. Trattasi di eccezioni generiche ed infondate. La perquisizione dell’appartamento, ove poi veniva rinvenuta l’eroina sequestrata, era avvenuto a seguito di servizio di controllo operativo della PG. Quest’ultima legittimamente aveva effettuato la perquisizione domiciliare senza autorizzazione telefonica del PM, stante la necessità di intervenire immediatamente onde accertare e porre termine all’attività illecita di confezionamento delle dosi di eroina da spacciare.

Quanto al merito della responsabilità penale dell’imputato non sono state dedotte censure specifiche.

Non ricorreva l’attenuante del fatto di lieve entità ( D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5), sia per il dato ponderale obiettivo, gr.

520 circa di eroina; sia per l’inserimento professionale dell’imputato nel circuito illecito del traffico e spaccio di stupefacenti.

La pericolosità sociale del J., desumibile dalla condotta in esame, nonchè dai precedenti penali specifici erano elementi concreti, ostativi alla concessione delle attenuanti generiche;

nonchè idonei a legittimare l’espulsione dello stesso dal territorio nazionale.

Si evidenzia, infine, che l’aggravante di cui all’art. 61 c.p.p., n. 11 bis, (dichiarato incostituzionale) non è stata valutata ai fini della determinazione della pena.

Va respinto, pertanto, il ricorso proposto da J.A. con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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