Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 10-06-2011) 25-07-2011, n. 29820

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

D.S. ricorre avverso la sentenza 7.6.10 della Corte di appello di Roma che ha confermato quella in data 19.2.09 del locale tribunale con la quale è stato condannato, in concorso di attenuanti generiche, alla pena di mesi quattro di reclusione per il reato di bancarotta semplice documentale.

Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) per non avere la Corte di merito tenuto conto che l’imputato aveva affidato la compilazione e la tenuta delle scritture contabili della società fallita ad un ragioniere commercialista, soggetto dotato delle specifiche capacità tecniche ed in grado di assolvere al compito demandatogli, il cui esame era stato peraltro richiesto a rinnovazione parziale del dibattimento, senza che però la Corte di appello avesse minimamente motivato sul punto. Osserva la Corte che il ricorso appare manifestamente infondato.

E’ infatti principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che nella bancarotta semplice documentale l’elemento psicologico è costituito dal dolo o dalla colpa che sono ravvisabili quando l’agente ometta, rispettivamente, con coscienza e volontà o per semplice negligenza, di tenere – come nella specie è avvenuto – le scritture (Cass., sez. 5^, 18 ottobre 2005, Dalceggio, in C.E.D. Cass., n. 233997; Cass., sez. 5^, 9 luglio 2009, Romano, ivi, n. 244823), non prevedendosi come necessaria ai fini della sussistenza dell’illecito la deliberata volontà di violare le disposizioni vigenti in materia e/o di arrecare pregiudizio ai creditori (Cass., sez. 5^, 4 febbraio 2004, Tinaglia, in C.E.D. Cass., n. 228701).

Pertanto, avendo evidenziato lo stesso ricorrente di essersi avvalso, nella tenuta della contabilità della società fallita, dell’opera di un ragioniere commercialista, non per questo egli può andare esente da responsabilità, posto che coloro che svolgono professionalmente una determinata attività hanno l’obbligo di conoscenza delle norme che la disciplinano e rispondono dell’illecito anche per colpa lieve (Sez. un., 10 giugno 1994, Calzetta, in C.E.D. Cass., n. 197885), nella specie senz’altro ravvisabile a motivo della circostanza di fatto – perspicuamente evidenziata dai giudici di secondo grado i quali, sia pure implicitamente, hanno di conseguenza ritenuto irrilevante la richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale per esaminare il ragioniere commercialista asseritamele incaricato di tenere la contabilità della fallita – per cui la tenuta della contabilità e delle scritture societarie era risultata del tutto carente, avendo il curatore rinvenuto solo alcuni libri contabili risalenti ad oltre cinque anni prima del fallimento, nel totale disinteresse del D. che quindi – hanno osservato conclusivamente i giudici territoriali – aveva improntato la gestione societaria, per tutta la durata della fallita, nel senso omissivo come illustrato.

Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che reputasi equo determinare in Euro 1.000,00.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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