Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 10-06-2011) 25-07-2011, n. 29819

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

L.C.G., L.C.L. e L.C.S. ricorrono avverso la sentenza 8.6.10 della Corte di appello di Palermo con la quale, in parziale riforma di quella del Tribunale di Termini Imerese in data 7.11.08, è stata sostituita la pena detentiva inflitta agli imputati con quella di Euro 4.670,00 di multa ciascuno, pene tutte dichiarate interamente condonate, per il reato di rissa. Deducono i ricorrenti, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) perchè dalle dichiarazioni del teste oculare F.F., ignorate dai giudici, non erano ravvisabili gli estremi del reato di cui all’art. 588 c.p. dal momento che non vi era alcuna volontà da parte dei L. C. di offendere i B., essendo i primi intervenuti solo in soccorso di L.C.L., agendo quindi in presenza dell’esimente della legittima difesa in seguito all’offesa violenta portata nei loro confronti dai membri della famiglia B..

Con il secondo motivo si deduce l’intervenuta prescrizione del reato, risalendo i fatti al (OMISSIS). Osserva la Corte che le censure prospettate sono inammissibili in quanto tendono a sottoporre si giudizio di legittimità aspetti attinenti alla ricostruzione del fatto e all’apprezzamento del materiale probatorio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito e già adeguatamente valutati sia dal tribunale che dalla Corte di appello.

Entrambe le pronunce hanno infatti ineccepibibilmente osservato come la prova del fatto ascritto agli odierni ricorrenti riposi sulle dichiarazioni degli stessi imputati i quali, contrapposti nelle due fazioni dei L.C. e dei B., si erano affrontati offendendosi e difendendosi reciprocamente, tanto che alcuni di loro avevano riportato delle lesioni.

In tale situazione – hanno perspicuamente sottolineato i giudici territoriali – era irrilevante stabilire chi avesse dato inizio alla contesa, in quanto tutti indistintamente gli imputati vi erano rimasti coinvolti, con un comportamento improntato a reciproca aggressività e che, con l’accettazione della situazione di pericolo nella quale si erano tutti volontariamente posti, rendeva inapplicabile l’invocata esimente della legittima difesa, non essendo neanche derivate conseguenze personali che presentassero quel carattere di eccezionalità che avrebbero potuto rendere configurabile l’esimente di cui all’art. 52 c.p. Le considerazioni fin qui esposte assorbono il secondo motivo di ricorso, in ordine al quale vi è peraltro da osservare che il termine prescrizionale massimo non sarebbe ancora decorso, dal momento che, con le intervenute sospensioni, esso maturerà solo il 28.2.13.

Alla inammissibilità dei ricorsi segue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che reputasi equo determinare in Euro 1.000,00.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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