Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 10-06-2011) 25-07-2011, n. 29817 Bancarotta fraudolenta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

P.V. venne tratto a giudizio avanti il Tribunale di Mantova perchè ritenuto colpevole di bancarotta fraudolenta documentale nella sua veste di amministratore formale di ITM Srl, dichiarata fallita il (OMISSIS). Egli fu condannato e la condanna fu confermata dalla Corte d’Appello di Brescia in data 18.6.2010.

I giudici del merito ritennero il P. mero interposto fattizio nell’altrui interesse e preposto a società votata al dissesto: la procedura concorsuale mai ricevette alcuna documentazione contabile circa il movimento degli affari, pur essendo riscontrata presso l’abitazione dell’imputato tracce di partecipazione alla gestione della medesima e la presenza di fatture a carico della stessa nel periodo di amministrazione del P..

Nessun ragguaglio questi diede agli organi concorsuali sul reperimento del corredo contabile, assenza che impedì la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari.

Avverso la decisione della Corte bresciana ricorre personalmente il P. dolendosi:

– dell’inosservanza della legge processuale avendo la Corte d’Appello rigettato la richiesta del difensore di fiducia – subentrato al precedente difensore fiduciario, rinunciante – della concessione di termine di almeno sette giorni, come previsto dall’art. 108 c.p.p.;

– dell’erronea applicazione della legge penale avendo il P. svolto il ruolo di mero prestanome formale, per società che già versava in istato di decozione, onde non ebbe consapevolezza, anche per l’avanzata età, della situazione in cui si trovava l’organismo, privo del corredo contabile a cagione della precedente condotta degli amministratori (infatti, non era mai strato redatto alcun bilancio per il periodo pregresso) corredo, del resto mai consegnato al ricorrente, sicchè non essendogli disponibile, mai avrebbe potuto aggiornarlo, nè egli poteva vantare la consapevolezza dello miserevole stato delle scritture;

erronea applicazione della legge penale nell’avere omesso di disapplicare la recidiva pur trattandosi di fatti risalenti nel tempo, interessanti, oltretutto, persona ormai anziana ed in grave stato di salute.

Motivi della decisione

Quanto al primo motivo la lettura del verbale d’udienza consente di affermare l’assenza di un effettivo pregiudizio ai diritti difensivi.

Se, invero, risulta accertato che il difensore dell’imputato – subentrato ad altro rinunciante – non ottenne la richiesta e doverosa dilazione per lo studio delle carte, nei termini previsti dall’art. 108 c.p.p., è del pari inconfutabile che fu lo stesso legale ad instare, in un momento successivo, presso la Corte per la trattazione del processo, manifestando in tal modo la completezza della conoscenza dell’incarto e la cessata necessità di ulteriore periodo di tempo per la disamina delle carte.

E’ inammissibile nel resto la doglianza, perchè manifestamente infondata e perchè non centrata sulla traccia argomentativa delle decisione oggetto di ricorso.

In linea di diritto, la Corte rammenta che l’amministratore di società è collocato in posizione di garanzia a tutela di interessi diffusi: l’assunzione della carica comporta, per ciò solo, detta responsabilità.

La mancanza di un corredo contabile non esime, quindi questi dall’addebito di bancarotta fraudolenta, essendo suo onere quello di impedire l’evento pregiudizievole per i creditori mediante idonee condotte di ostacolo e, quindi, assumere ogni opportuna ed efficace iniziativa per venire in possesso del compendio ovvero segnalare alla platea dei creditori l’inquietante situazione, filerà di specifica responsabilità di chi governa la società. Pertanto, il silenzio serbato sulla situazione gravemente patologica, lungi dal risultare penalmente indifferente, dimostra la consapevolezza del prevenuto ed anche la rappresentazione del probabile pregiudizio verso la massa dei creditori, la cui curatela risultava impossibilitata a promuovere azioni volte alla ricostituzione dell’asse fallimentare.

In linea di fatto non sfugge al Collegio che:

– il P. non soltanto non promosse azioni di responsabilità verso il 1 precedente amministratore per le gravi violazioni ai suoi doveri gestori, ma consapevolmente protrasse la sua condotta di intralcio alla ricostruzione del movimento degli affari tacendo al curatore la reperibilità del compendio documentale, inoltre, egli stesso omise di annotare sulla contabilità gli atti commerciali compiuti, come riscontrato dai giudice di merito (cfr. sent. C. App., pag. 3);

– la funzione di prestanome, a cui egli acconsentì, era chiaramente finalizzata a sovvenire alle esigenze di copertura degli interessi altrui, proprio per l’incompetenza professionale che oggi il ricorrente oppone a chi gli chiede conto dei tratti amministrativi.

Donde il rigetto del ricorso e la condanna alle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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