Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 10-06-2011) 25-07-2011, n. 29816

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

V.S., parte civile costituita, ricorre, ai fini civili, avverso la sentenza 22.1.10 della Corte di appello di Catania, emessa nei confronti di G.G.con la quale, in riforma di quella, in data 18.12.08, del locale tribunale è stato dichiarato non doversi procedere nei confronti della prevenuta in ordine al reato di cui all’art. 624 c.p. e all’art. 61 c.p., n. 11 per tardività della querela. Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, con il primo motivo violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) per avere erroneamente la Corte di merito ritenuto tardiva la querela proposta e, con il secondo, violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d), per non avere i giudici di appello considerato che dalla testimonianza della dipendente della ditta Diamont, Gr.

L., era emersa la prova della responsabilità della G. in ordine al reato ascrittole.

In data 8.6.11 l’Avv. Liotta Salvatore, procuratore speciale di V.S., ha dichiarato di rinunciare al ricorso.

L’intervenuta rinuncia al gravame comporta, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 589 e 591 c.p.p., la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che reputasi equo determinare in Euro 500,00.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ri-corrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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