Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 10-06-2011) 25-07-2011, n. 29814

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

P.V. ricorre avverso la sentenza 18.6.10 del Tribunale di Benevento – sezione distaccata di Airola che ha confermato quella, in data 5.11.08, del Giudice di pace di Montesarchio con la quale è stato condannato alla pena di Euro 516,00 di multa per il reato di cui all’art. 582 c.p., oltre al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile, liquidato in complessivi Euro 500,00.

Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, con il primo motivo violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), in relazione all’art. 125 c.p.p., per essere la motivazione del giudice di secondo grado incongrua e viziata logicamente.

Con il secondo motivo si deduce violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), in relazione agli artt. 192 e 530 c.p.p., per non avere il giudice dato conto delle tesi difensive esposte che avrebbero dovuto comportare l’assoluzione del P., anche alla luce delle testimonianze di C.D. e D.N.G. secondo cui non corrispondeva al vero quanto affermato dalla p.o.

D.E., di essere cioè stato colpito dall’imputato.

Con il terzo motivo si deduce violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) con riferimento al trattamento sanzionammo incongruo, laddove sarebbe stato ben possibile concedere le attenuanti generiche nella loro massima estensione.

Osserva la Corte che il primo motivo di gravame è del tutto generico, censurandosi aspecificamente una pretesa mancanza di motivazione della sentenza impugnata ed una altrettanto generica violazione dell’art. 125 c.p.p. Il secondo motivo è inammissibile in quanto con esso si tende a sottoporre al giudizio di legittimità aspetti attinenti alla ricostruzione del fatto e all’apprezzamento del materiale probatorio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito e già adeguatamente valutati sia nella sentenza di primo che in quella di secondo grado.

Entrambe le pronunce, infatti, hanno ineccepibilmente osservato che la prova del fatto ascritto all’imputato riposa sulla testimonianza della parte lesa, la cui credibilità non viene posta in discussione, e nel sostegno a questa che può trarsi dal referto medico rilasciato dal Pronto soccorso dell’Ospedale (OMISSIS) in relazione alle lesioni patite dal D., laddove invece – ha rimarcato il giudice di appello – le deposizioni dei tesi C. e D.N. si caratterizzavano per la loro contraddittorietà rispetto a quanto esposto in sede di s.i.t., dove era stata riferita la presenza del P. al momento del fatto, e – quella del D.N. – per la reticenza in ordine alla narrazione di quanto accaduto in merito all’aggressione.

Quanto infine al trattamento sanzionatorio, nessuna doglianza in sede di appello risulta essere stata proposta circa la mancata concessione delle attenuanti generiche, mentre il complessivo trattamento sanzionatorio del tutto legittimamente è stato ritenuto congruo dal giudice di appello in quanto la sanzione pecuniaria ben è stata ritenuta equa e proporzionata ai fatti, essendo stata applicata la pena della multa nel minimo edittalmente previsto.

Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle Ammende che reputasi equo determinare in Euro 1.000,00.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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