Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 10-06-2011) 25-07-2011, n. 29812

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

V.P. ricorre avverso la sentenza 24.3.10 della Corte di appello di Venezia con la quale, in parziale riforma di quella in data 30.11.04 del Tribunale di Rovigo, è stato dichiarato non doversi procedere nei confronti dell’imputato in ordine ai reati di truffa ascrittigli perchè estinti per prescrizione, con conseguente riduzione della pena per i reati di furto (capi C e F) ad anni due, mesi uno di reclusione ed Euro 250,00 di multa.

Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) per non avere la Corte veneziana riconosciuto la continuazione tra i reati oggetto del presente procedimento, pur ritenuti avvinti ex art. 81 cpv. c.p., e quelli di cui alla sentenza della medesima Corte in data 10.12.08, trattandosi sempre di furti aggravati commessi in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, consistente nel procurarsi il più ampio profitto dispiegando ogni mezzo fraudolento, con il limite di non esercitare mai alcuna forma di violenza sulle vittime dei reati, adoperando modalità operative identiche consistenti nell’introdursi, con un pretesto, nelle abitazioni delle parti lese.

Contraddittoriamente, peraltro – osserva conclusivamente il ricorrente – la Corte di appello aveva da un lato ritenuto che le difese dell’imputato, improntate a contestare le accuse relative alla commissione dei furti, non meritavano apprezzamento alla luce delle prove a suo carico costituite dalle dichiarazioni delle parti lese e dai riconoscimenti dalle stesse effettuati, ma dall’altro aveva valorizzato le dichiarazioni dell’imputato per affermare che esse rappresentavano il criterio in base al quale negare il riconoscimento della unicità del disegno criminoso. Osserva la Corte che il ricorso è manifestamente infondato.

I giudici di appello hanno evidenziato come il V. sia un truffatore seriale, dedito a tale attività delittuosa nei confronti di vittime prescelte in ragione dell’età avanzata e delle connesse ridotte capacità di difesa, truffe che l’imputato ha ammesso solo perchè raggiunto da prove evidenti (riconoscimenti fotografici), al contrario dei flirti in abitazione, accortamente negati.

Tali furti non certo illogicamente non sono stati ritenuti unificabili ex art. 81 cpv. c.p. con quelli già giudicati con sentenza irrevocabile il 10.12.08 della medesima Corte di appello, avendo i giudici territoriali evidenziato come sia stato lo stesso V., in sede di interrogatorio dinanzi al g.i.p. del 19.5.04, a sostenere la sua estraneità ai furti di cui al presente procedimento perchè posti in essere con un modus operandi riferibile ad un tipo di autore diverso dal truffatore seriale quale egli era, ed inoltre perchè essi hanno sempre trovato – hanno rimarcato i giudici veneziani – autonoma e singola genesi nell’occasione propizia di volta in volta manifestatasi nel corso dell’esecuzione del programma truffaldino, una volta riscontrata la ulteriore disponibilità di denaro all’interno delle abitazioni delle vittime, considerazione quest’ultima che, risultando ancorata a dati fattuali, non può essere posta in discussione in questa sede.

Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che reputasi equo determinare in Euro 1.000,00.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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