Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 09-06-2011) 25-07-2011, n. 29846Archiviazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La presente vicenda tratta dell’addebito, mosso ad alcuni Carabinieri, di falsità nelle verbalizzazioni di dichiarazioni testimoniali rese nel proc. a carico di C.L.C., arrestato il 5.8.2003, perchè ritenuto colpevole di resistenza e di tentato omicidio di un militare, ma di poi assolto (a vario titolo) in sede di dibattimento.

Si ritenne che l’arrestato fosse stato picchiato dai militi, ma i verbali testimoniali espressamente esclusero la circostanza.

Il giudice del dibattimento inviò i verbali alla Procura della Repubblica perchè vagliasse la possibile condotta di volontaria alterazione dal vero nella registrazione delle dichiarazioni acquisite (ipotesi fatta anche propria dal Tribunale giudicante).

Il Procuratore generale presso la Corte d’Appello di Torino provvide ad un’istruttoria, atteso l’inutile decorso del termine ai sensi dell’art. 412 c.p.p.: al suo esito richiese l’archiviazione degli atti.

Il GIP presso il Tribunale di Torino emise decreto il 20.10.2010 nonostante l’opposizione della persona offesa alla sollecitazione archiviati va del medesimo PG. Opposizione che, per il vero, si è limitata a formulare istanza di imputazione coatta, ai sensi dell’art. 409 c.p.p., comma 5, ritenendo superflua ulteriore fase di indagine. Così omettendo indicazione su possibili ulteriori investigazioni.

Avverso il decreto la persona offesa interpone ricorso invocando la lettura resa dalla Corte Costituzionale quanto all’esistenza di un principio di favor actionis nel nostro ordinamento il quale impone un accertamento di legalità sull’operato del giudice.

In data 24.5.2011 la difesa faceva pervenire a questa Corte Memoria difensiva con cui si comunica la definitiva assoluzione del C..

Motivi della decisione

Il ricorso non è fondato.

Se è vero che nel nostro sistema processuale vige il principio di favor actionis, che tende a favorire l’esercizio dell’azione penale, allorquando sorge contrasto sull’accoglimento di una richiesta di archiviazione (infatti, l’ingiustificata richiesta di archiviazione, comportando una rinuncia all’esercizio dell’azione penale, è considerata come ipotesi di inerzia del p.m., che legittima il Procuratore Generale della Corte di Appello a disporre l’avocazione delle indagini), nel caso in esame l’organo della pubblica Accusa ha svolto le indagini ed ha concluso – alla stregua dei risultati raggiunti – per l’assenza di volontarietà nelle affermazioni dei verbalizzanti.

Ancora: l’opposizione della persona offesa alla richiesta d’archiviazione, deve contenere esplicita indicazione di atti di "investigativa suppletiva", come previsto dall’art. 410 c.p.p. La prospettazione al riguardo manca nel testo dell’opposizione (che si limita a richiedere una imputazione coatta).

In mancanza di siffatta enunciazione l’istanza difensiva si appalesa inammissibile, come rettamente osservato dal provvedimento impugnato.

Inoltre, la plausibile lettura fornita dal PG. sulle risultanze di causa impedisce di poter accogliere l’impugnazione proposta risultando insuscettibile di censura di legittimità il decreto del GIP. Donde il rigetto del ricorso.

Non deve trascurarsi, infine e con riferimento alla memoria difensiva, che l’addebito mosso al C. è oggettivamente diverso da quello che si vorrebbe ascrivere agli attuali ricorrenti:

è, dunque, agevole comprendere come vi sia completa autonomia tra le rispettive vicende processuali vertenti sulle persone oggi coinvolte processualmente.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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