Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 09-06-2011) 25-07-2011, n. 29845

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La difesa di M.C. ricorre avverso il decreto del GIP presso il Tribunale di Pordenone che, in data 6.8.2010, ha respinto l’opposizione alla richiesta archiviati va formulata dal PM. ed ha emesso il provvedimento ai sensi dell’art. 409 c.p.p.: si duole,invero, della l’inosservanza della legge processuale e dell’illogicità della motivazione.

Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile: infatti, non è consentito il ricorso per Cassazione proposto dalla persona offesa avverso il provvedimento con cui il GIP abbia dichiarato inammissibile la sua opposizione ai sensi dell’art. 410 c.p.c., disponendo l’archiviazione del procedimento, qualora a fondamento del ricorso venga dedotto il vizio di mancanza o manifesta illogicità della motivazione, salvo che questa sia del tutto mancante o solo apparente.

Nè è fondato il giudizio per cui la giustificazione giudiziale si presenti come meramente tautologica od ancorata ad una prognosi di non conferenza, giudizio effettivamente non formulabile se non all’esito della udienza in camera di consiglio, nel contraddittorio dei soggetti interessati. Il giudice si è limitato a giustificare l’omessa audizione di ulteriori testimoni richiesta dalla parte.

Alla dichiarazione di inammissibilità segue non soltanto la condanna alle spese processuali ma anche al pagamento della sanzione ex art. 616 c.p.p. che si ritiene equo fissare in Euro 1.000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonchè al versamento della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa per le Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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