Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 09-06-2011) 25-07-2011, n. 29811

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

P.J. e S.F., sono state ritenute responsabili, con sentenza della Corte d’Appello di Bologna 10-7-2009, confermativa di quella del tribunale monocratico della stessa città, emessa in data 30-1-2006, ad esito di giudizio abbreviato, del reato di tentato furto aggravato dalla destrezza, in danno di M.M. alla quale tentavano di sottrarre il portafogli dalla borsetta appoggiata sul carrello in un supermercato.

Ricorrono le imputate per il tramite del difensore avv. Bertoluzza Luciano, con motivi inerenti esclusivamente al trattamento sanzionatorio.

Per entrambe si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla determinazione della pena base, stabilita in mesi sette, di gran lunga superiore al minimo edittale per il furto tentato, senza adeguata indicazione delle ragioni da parte del giudice di primo grado, mentre la corte non ha preso in esame il motivo di appello.

Gli stessi vizi sono dedotti in ordine alla mancata concessione di attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena alla P., sulla base di un precedente specifico, però non irrevocabile, ed ignorando la giovane età (vent’anni), il corretto comportamento preprocessuale e processuale, le condizioni vita e la non particolare gravità del fatto, la formale incensuratezza.

Le stesse censure sono infine mosse alla mancata applicazione nella misura massima delle generiche riconosciute alla S., trascurando la giovane età (diciannovenne all’epoca dei fatti), l’occasionalità della condotta e il corretto comportamento, lo stato d’incensuratezza. Si chiede quindi l’annullamento della sentenza impugnata.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato e va disatteso.

La sentenza impugnata, e ancor più quella di primo grado, hanno ineccepibilmente motivato la determinazione del trattamento sanzionatorio inflitto alle due imputate, che costituisce il giustificato esito della puntuale ricostruzione operata dal tribunale delle modalità del fatto (commesso dalle prevenute in un supermercato, ai danni di una cliente che aveva appoggiato la borsetta su un carrello, una di loro abilmente interponendosi, così dando prova di professionalità, tra la donna, che infatti non si accorgeva dell’azione, e il carrello, mentre l’altra apriva la cerniera lampo della borsa di questa estraendone il portafogli, azione notata da una sorvegliante).

Il giudizio di adeguatezza della pena inflitta espresso dal primo giudice, risulta quindi logicamente correlato, in tutte le sue sfaccettature – determinazione della pena base, mancata concessione delle generiche e della sospensione condizionale alla P., mancata applicazione alla S. delle generiche nella massima estensione – alle caratteristiche del fatto e alla personalità delle imputate, e le censure mosse con i motivi d’appello sono state oggetto di esauriente esame e motivata risposta, anche implicita, da parte della corte territoriale. Al rigetto del ricorso segue la condanna delle ricorrenti alle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta i ricorsi e condanna ciascuna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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