Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
OSSERVA
Con ordinanza dell’8/3/2007 il Magistrato di Sorveglianza di L’Aquila ha rigettato il reclamo proposto da Z.V. avverso la sua assegnazione a sezione riservata dell’Istituto Penitenziario, rilevando che nessuna violazione dei diritti del detenuto era derivata da tale assegnazione. Il Magistrato di Sorveglianza ha escluso che lo Z. si trovasse in condizioni di isolamento, essendo assegnato alla medesima sezione altro detenuto la cui presenza consentiva di intrattenere un minimo di relazioni sociali, ed ha altresì sottolineato come al reclamante non fosse preclusa la fruizione di istituti trattamentali compatibili con il regime differenziato di cui all’art. 41 bis O.P. al quale lo Z. era sottoposto.
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso il difensore del detenuto deducendo violazione di legge e difetto di motivazione. Il ricorrente ha rilevato che si era ritenuta l’assenza di lesione ai diritti del detenuto solo valutando le condizioni di restrizione ma senza tenere conto dell’arbitrarietà dei motivi in forza dei quali era stata adottata da parte dell’Amministrazione penitenziaria l’assegnazione ad area riservata, motivi individuabili nelle segnalazioni da parte della Direzione del Carcere di Parma di asseriti comportamenti provocatori risultati inconsistenti alle opportune verifiche giurisdizionali.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con ogni conseguenza di legge.
Come più volte affermato da questa Corte e come correttamente osservato dal Magistrato di Sorveglianza di L’Aquila, il reclamo avverso il provvedimento di assegnazione del detenuto ad una particolare sezione dell’Istituto di pena è ammissibile solo quando con esso si deducano specifiche violazioni dei diritti del detenuto in conseguenza proprio di tale assegnazione. E ciò in quanto la ripartizione dei detenuti all’interno della struttura carceraria è riconducibile al potere discrezionale dell’Amministrazione di organizzare e regolare la vita all’interno degli istituti, tenendo conto della pericolosità dei detenuti e della necessità di assicurare l’ordinato svolgimento della vita intramuraria. Nè, a sostegno di una diversa opinione in materia, vale sottolineare le eventuali limitazioni derivanti dall’assegnazione, posto che, comunque, si tratterebbe non già di restrizioni a carico del singolo detenuto e comportanti nei suoi confronti la sospensione o la riduttiva applicazione delle ordinarie regole di trattamento carcerario, ma piuttosto di limitazioni operanti nei confronti di tutti i detenuti assegnati alla specifica sezione e correlate alla sua particolare organizzazione. E dunque, tutto ciò premesso e tenuto conto che la verifica demandata al Magistrato di Sorveglianza era limitata all’accertamento o meno di una lesione dei diritti del detenuto in conseguenza della sua assegnazione ad area riservata del carcere, deve convenirsi sulla congruità ed esaustività delle argomentazioni svolte nell’ordinanza impugnata, laddove si esclude ogni illegittima compressione dei diritti del detenuto e si sottolinea la assicurata fruizione da parte di quest’ultimo sia dei momenti di socialità sia di ogni istituto trattamentale compatibile con il regime differenziato di cui all’art. 41 bis Ord.Pen. al quale lo Z. è sottoposto. Nessuna disamina meritavano, di contro, le ragioni poste a base dell’assegnazione che, come sopra si è sottolineato, rimane di stretta pertinenza dell’Autorità amministrativa, con siffatta assegnazione provvedendosi all’organizzazione interna del carcere e ad assicurare l’ordinato svolgimento della vita intramuraria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente Z. V. al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 1.000,00, in favore della Cassa delle Ammende.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale