Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 09-06-2011) 25-07-2011, n. 29660

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Messina confermava la sentenza del Tribunale di Patti che aveva condannato M.V. a mesi tre e giorni dieci di reclusione per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali.

Era stato contestato al M. di aver, con frasi minacciose profferite agli agenti di polizia A.M. e F. F. e con la violenza consistita nel colpire quest’ultimo al volto, cercato di costringere costoro il (OMISSIS) ad omettere la redazione del verbale di accertamento degli illeciti amministrativi di guida in stato di ebbrezza e senza patente.

2. Avverso la suddetta sentenza, ricorre per cassazione l’imputato, per i seguenti motivi:

– la violazione di cui all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), in quanto la motivazione risulterebbe superficiale, non offrendo alcuna considerazione sulle modalità della condotta e sull’intensità del dolo. Risulterebbe in particolare erronea la qualificazione del fatto, posto che difetterebbe la necessaria contemporaneità fra l’atto del pubblico ufficiale e la condotta volta ad impedirne il compimento.

– la violazione di cui all’art. 606, comma 1, lett. a), essendo decorso il termine massimo di prescrizione.

Motivi della decisione

1. Il primo motivo è inammissibile, in quanto assolutamente generico.

Il ricorrente ha invero meramente reiterato doglianze già esposte coi motivi d’appello e debitamente disattese dalla Corte di merito.

La Corte di appello ha infatti esaminato l’assunto difensivo volto ad escludere la contemporaneità tra l’atto del pubblico ufficiale e la violenza o minaccia diretta ad impedirne il compimento, evidenziando che dall’informativa e dal verbale di arresto in flagranza risultava accertato che l’imputato aveva aggredito i due tutori dell’ordine all’atto della contestazione del verbale.

Quanto all’elemento psicologico, la Corte di merito ha altresì preso in considerazione le deduzioni difensive, volte a dimostrare il difetto del dolo in considerazione dello stato di ubriachezza in cui avrebbe agito l’imputato, rilevando correttamente che l’ubriachezza non escludeva affatto il dolo (in tal senso, Sez. 6, n. 9015 del 10/04/1985, Banco, Rv. 170686).

2. L’inammissibilità del ricorso per cassazione, per assoluta genericità delle doglianze, preclude ogni possibilità di far valere e di rilevare di ufficio, ai sensi dell’art. 129 c.p.p., l’estinzione del reato per prescrizione, pur maturata in data anteriore alla pronunzia della sentenza di appello, ma non dedotta nè rilevata da quel giudice.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma alla cassa delle ammende che si ritiene equo determinare in Euro Mille.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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