T.A.R. Basilicata Potenza Sez. I, Sent., 02-08-2011, n. 447 Ricorso giurisdizionale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1.- La Provincia di Matera con bando del 14 aprile 2010 indiceva una procedura aperta per l’affidamento dei lavori per la "strada di collegamento tra l’innesto della S.P. Torre Vallone Piscicolo sulla S.P. Craco- S.mauro Forte" da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

L’importo complessivo dei lavori ammontava ad Euro 10.965.091, 11, oltre IVA.

Alla procedura di gara partecipavano dodici ditte.

Con determinazione della Provincia n. 1727 del 29 giugno 2010 la gara era aggiudicata al R.T.I P. s.r.l., con il punteggio complessivo di 77, 20 punti.

A norma dell’art. 243 bis del d.lgs n. 163 del 2006 la E.C. S.R.L, rilevando vizi che avrebbero dovuto comportare la esclusione della aggiudicataria, formulava istanza di riesame delle determinazioni adottate alla Provincia di Matera, la quale con determinazione 10 agosto 2010, n. 0027841, disponeva il non luogo a provvedere.

2.- La E.C. s.r.l. con ricorso notificato in data 31 luglio 2010 e depositato in data 6 agosto 2010 ha impugnato gli atti indicati in epigrafe e ha chiesto, altresì, la condanna dell’amministrazione al risarcimento dei danni da determinarsi in corso di causa.

L’odierna ricorrente, si classificava al terzo posto, con il punteggio di 65, 96 punti, dopo la D.I. s.r.l., classificatasi al secondo posto con il punteggio di 67, 96 punti.

La E.C. s.r.l. deduce l’illegittimità dell’aggiudicazione e degli impugnati atti di gara per i seguenti motivi di gravame:

I) R.T.I. P. s.r.l., nei confronti del quale è stata disposta l’aggiudicazione, avrebbe dovuto essere escluso, poichè la società di progettisti da esso indicata non avrebbe avuto i requisiti di qualificazione richiesti dalla lex specialis di gara; in particolare, la I. s.n.c., indicata dal raggruppamento aggiudicatario, quale impresa incaricata per la redazione della progettazione esecutiva, non avrebbe posseduto i requisiti previsti dalla lex specialis di gara.

Sotto un primo profilo, avuto riguardo alla classe di progettazione "I g" (strutture in cemento armato in zona sismica) le mancherebbe il requisito globale di cui al punto III.2.3, lett. b) del bando, il quale per il prestatore di servizi richiedeva il requisito dell’avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni, decorrenti dalla data di pubblicazione del bando, di servizi di progettazione relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie di lavori previsti al punto II.2.1. del bando "per un importo globale, per ogni classe o categoria, almeno pari a 2 volte l’importo stimato dei lavori da progettare relativamente a ciascuna classe e categoria dei lavori da progettare".

Il ricorrente, con riferimento alla classe "I g", sostiene che la I.. s.n.c. non avrebbe raggiunto la soglia di 15.000.000, 00 Euro di servizi di progettazione, poiché dall’importo globale dei lavori di progettazione dichiarati, avrebbero dovuto essere esclusi, in quanto non rientranti tra i servizi di progettazione attinennti alla classe "Ig" (che riguarda strutture in cemento armato in zona sismica) i seguenti servizi:

– i servizi dichiarati nel terzo rigo relativi a "progettazione esecutiva e geotecnica e consulenza geotecnica" sulla linea alta capacità TorinoMilano per un importo di Euro 2.500.000, 00;

– i servizi dichiarati nel rigo quinto di "consulenza geotecnica e progettazione geotecnica" sull’autostrada SA- RC di Euro 3.000.000,00;

– i servizi dichiarati nel rigo decimo per la redazione del progetto preliminare della SS 106 Jonica per un importo di Euro 203.657.674, 53;

Sotto un secondo profilo, con riguardo alla classe di progettazione "VI a" mancherebbe sia il requisito globale previsto al punto III.2.3., lett. b), che il requisito "di punta" di cui al punto III.2.3., lett. c);

II) eccesso di potere sotto forma di sviamento e perplessità, nonché disparità di trattamento, poiché la stazione appaltante avrebbe erroneamente applicato il criterio di attribuzione del punteggio con riferimento al punto B.3 del bando di gara, recante "miglioramento della percorribilità con riferimento anche alle intersezioni con le SS.PP. Ferrandina- Stigliano e Craco- S. Mauro Forte, il quale, se correttamente applicato, avrebbe determinato l’attribuzione di ulteriori quattro punti alla ricorrente, che si sarebbe così collocata al primo posto della graduatoria, divenendo aggiudicataria;

III) in via subordinata, nell’ipotesi di mancato accoglimento dei primi due motivi di gravame, la ricorrente manifesta un interesse strumentale alla riedizione della procedura concorsuale, affermando che la commissione non avrebbe esplicitato l’iter motivazionale adottato per l’attribuzione del punteggio numerico attribuito all’elemento del miglioramento della percorribilità stradale, né vi sarebbero elementi che consentono di risalire al diverso criterio utilizzato dalla Commissione;

IV) in via ulteriormente gradata e sempre a tutela di un interesse strumentale alla riedizione della procedura concorsuale, la commissione avrebbe omesso di effettuare l’esame comparativo delle offerte in elusione del criterio di valutazione di cui al punto D del disciplinare di gara.

3.- Con atto di motivi aggiunti notificato in data 3 settembre 2010 e depositato in data 10 settembre 2010 la E.C. S.R.L. ha impugnato il provvedimento di non luogo a provvedere in via di autotutela adottato dall’amministrazione, riproponendo i medesimi motivi di ricorso dedotti con il ricorso principale.

4.- Si sono costituite in giudizio, per resistere al ricorso, sia la Provincia di Matera sia l’aggiudicataria PA.E.CO s.r.l., in proprio ed in qualità di mandataria del RTI con D.B.G. e la Società C. s.r.l. sia l’impresa seconda classificata Società D.I. s.r.l.

5.- Con ordinanza cautelare 9 settembre 2010, confermata in appello dal Consiglio di Stato, v sez., con ordinanza n. 5142/10, la domanda cautelare è stata respinta.

6.- Con ricorso incidentale notificato in data 12 ottobre 2010 e depositato il successivo 13 ottobre la PA.E.CO s.r.l., in proprio ed in qualità di mandataria del RTI con D.B.G. e la Società C. s.r.l., ha impugnato gli atti di gara per motivi diversi rispetto a quelli fatti valere dalla ricorrente in via principale, deducendo che l’amministrazione avrebbe previamente dovuto disporre l’esclusione dalla gara della Società E.C…

7.- In prossimità dell’udienza pubblica le parti hanno presentato memorie conclusive e memorie di repliche.

All’udienza pubblica del giorno 7 luglio 2011 la causa è stata trattenuta per la decisione.

Motivi della decisione

1.- In via preliminare, va affrontata la questione relativa all’ordine di esame del ricorso principale e del ricorso incidentale.

Al riguardo, giova richiamare la pronunzia dell’Adunanza plenaria del Consiglio Stato 7 aprile 2011, n. 4, secondo la quale allorquando il ricorso incidentale sia diretto a contestare, come nella specie, la legittimazione del ricorrente principale, mediante la censura della sua ammissione alla procedura di gara, deve essere sempre esaminato prioritariamente, anche nel caso in cui il ricorrente principale alleghi l’interesse strumentale alla rinnovazione dell’intera procedura.

Il supremo consesso della Giustizia Amministrativa afferma che tale priorità logica sussiste indipendentemente dal numero dei partecipanti alla procedura selettiva, dal tipo di censura prospettata dal ricorrente incidentale e dalle richieste formulate dall’amministrazione resistente. Tuttavia, secondo la citata Adunanza plenaria, "l’esame prioritario del ricorso principale è ammesso, per ragioni di economia processuale, qualora sia evidente la sua infondatezza, inammissibilità, irricevibilità o improcedibilità".

In buona sostanza, il citato orientamento, fermo restando la regola generale del prioritario esame del ricorso incidentale rispetto al ricorso principale, lascia comunque al giudice la facoltà di anteporre l’esame del ricorso principale a quello del ricorso incidentale, per ragioni di economia processuale e di eccezionali esigenze di semplificazione, purché, però, tale scelta non incida sul diritto di difesa del controinteressato e consenta un’effettiva accelerazione della definizione della controversia.

Alla luce dell’enunciato principio di diritto, nella fattispecie, pur essendo il ricorso incidentale diretto a contestare la legittima partecipazione alla procedura della ricorrente in via principale, il Collegio, per le citate esigenze di economia processuale, ritiene di poter anteporre l’esame del ricorso principale a quello del ricorso incidentale, in ragione della palese infondatezza del primo.

2.- La ricorrente, terza classificata nella procedura de quo, nella sua prospettazione, afferma che dal concomitante accoglimento dei primi due motivi di gravame, conseguirebbe l’aggiudicazione dell’appalto.

L’interesse al ricorso è quindi ancorato alla concomitante fondatezza del primo e del secondo motivo di ricorso.

Orbene, per un criterio logico di trattazione delle questioni il secondo motivo di gravame va esaminato prioritariamente, poiché la sua infondatezza priva la ricorrente di interesse all’esame della fondatezza del primo motivo di doglianza.

Ciò in quanto un eventuale accoglimento del primo motivo di ricorso mirante ad ottenere l’esclusione della aggiudicataria dalla procedura di gara non sarebbe comunque idoneo a far conseguire alla E.C.. S.r.l. l’aggiudicazione dell’appalto, che verrebbe, invece, disposta in favore della seconda graduata Società D.I. s.r.l.

3.- Ciò premesso, con il secondo motivo di ricorso, è dedotta l’ errata attribuzione alla ricorrente del punteggio in relazione al punto b.3 del disciplinare di gara con riferimento al "miglioramento della percorribilità con riferimento anche alle intersezioni con le SS.PP. Ferrandina- Stigliano e Craco – S. Mauro Forte", poiché la commissione di gara avrebbe illegittimamente negato alla E.C.. s.r.l. i quattro punti, sul massimo degli otto punti attribuibili, che sarebbero stati invece assegnati agli altri concorrenti per il miglioramento della percorribilità.

La ricorrente sostiene che, nonostante la sua offerta avesse proposto modifiche relative alle intersezioni, la Commissione di gara le avrebbe illegittimamente attribuito zero punti per il sub elemento di valutazione di cui al punto b3 del disciplinare, equiparando la sua offerta a quella di imprese che non avevano proposto alcun miglioramento, quali la SOGEMI e la Officine San Giorgio che- si riporta testualmente- "pur essendo caratterizzate da proposte di variazione dei due svincoli, hanno riguardato la modifica della tipologia degli svincoli da livello unico a livello sfalsato", il che avrebbe indotto la Commissione a ritenere penalizzanti e non migliorative tali modifiche.

3.1.- Il motivo proposto è inammissibile.

In proposito si osserva che la giurisprudenza amministrativa si è più volte pronunciata sulla necessità di una puntuale specificazione delle censure dedotte, sostenendo che: "È inammissibile il ricorso che non dia indicazione dei motivi su cui si fonda la pretesa, con specificazione delle circostanze da cui possa desumersi la portata della medesima e ciò non solo per dar modo alla parte intimata di poter svolgere adeguatamente le proprie difese, ma anche per consentire al giudice di comprendere effettivamente le ragioni che si è inteso fare valere " (Consiglio Stato, sez. IV, 26 luglio 2008, n. 3666).

Nella fattispecie, l’impresa ricorrente si è limitata genericamente a contestare il sindacato di merito svolto dalla commissione giudicatrice in relazione all’attribuzione di zero punti per il sub- elemento di valutazione dell’offerta di cui al punto b3 del bando di gara, affermando, del tutto apoditticamente che la commissione di gara avrebbe dovuto attribuirle quattro punti, sulla base della mera asserzione che tutte le imprese che avevano proposto dei miglioramenti della percorribilità con riferimento alle intersezioni avrebbero ricevuto quattro punti.

Al riguardo, va preliminarmente rilevato che il bando di gara al punto IV.2.1, nello stabilire i criteri di ponderazione dell’offerta tecnica prevedeva quello del Miglioramento della sicurezza stradale", per il quale era prevista l’attribuzione di massimo 30 punti.

Tale elemento di valutazione era a sua volta suddiviso nei seguenti subelementi e subpunteggi: b1) "Miglioramento della segnaletica e delle barriere di sicurezza", per il quale veniva prevista l’assegnazione di massimo 12 punti; b2) "Miglioramento dei materiali del corpo stradale", per il quale veniva prevista l’assegnazione di massimo 10 punti; b3) "Miglioramento della percorribilità con riferimento anche alle intersezioni con le Strade Provinciali FerrandinaStigliano e CracoSan Mauro Forte", per il quale veniva prevista l’assegnazione di massimo 8 punti.

Il disciplinare di gara, poi, con riferimento all’offerta tecnica dei concorrenti ed in particolare, avuto riguardo al subelemento "Miglioramento della percorribilità con riferimento anche alle intersezioni con le Strade Provinciali FerrandinaStigliano e CracoSan Mauro Forte", al punto B, prevedeva che l’offerta stessa dovesse contenere una "relazione contrattualmente vincolante, che illustri la tipologia degli interventi che si intende proporre, corredati di dati tecnici, rapporti funzionali e garanzie di durata", contenente "schemi funzionali dei dispositivi tecnici e tecnologici", "schemi planimetrici degli interventi migliorativi proposti", "particolari costruttivi" e "schede tecniche vincolanti sui materiali forniti e sulle lavorazioni di miglioramento proposte".

Alla luce di questi parametri fissati nella lex specialis, nella fattispecie, la E.C. s.r.l. non specifica nel ricorso introduttivo quali ipotesi di miglioramento della sicurezza stradale con riferimento al subelemento della "della percorribilità con riferimento anche alle intersezioni con le Strade Provinciali FerrandinaStigliano e CracoSan Mauro Forte"," la commissione di gara avrebbe omesso di valutare nell’esame dell’offerta tecnica della E.C. s.r.l. e soprattutto non specifica le ragioni per le quali la stazione appaltante avrebbe dovuto attribuire alla ricorrente proprio il punteggio di quattro punti, stante la previsione nella lex specialis di gara, per il sub- criterio in discorso, di un punteggio tra 0 e 8 punti, non essendo sufficiente, all’uopo, la generica affermazione che tutte le imprese che avevano proposto miglioramenti (salvo la Doronzo che aveva ottenuto il punteggio di 4,80 punti), avevano avuto il punteggio di quattro punti, non essendo, ancora una volta, specificato quali imprese avevano ricevuto detti punteggi e per quali tipi di miglioramenti proposti tali imprese avevano avuto il punteggio di quattro punti.

La mancata indicazione, nel ricorso introduttivo, delle specifiche proposte di miglioramento della sicurezza stradale sotto il profilo della migliore percorribilità con riferimento anche alle intersezioni, che l’amministrazione era tenuta a valutare con il riconoscimento di ben quattro punti impedisce a questo giudice di comprendere le precise ragioni che avrebbero dovuto indurre la stazione appaltante a valutare gli elementi dell’offerta tecnica della E.C., che avrebbero dovuto essere valutati come miglioramenti per la percorribilità di cui al punto b3 del bando di gara e che, comparati con le offerte delle altre concorrenti che avevano ottenuto il punteggio di quattro punti, avrebbero dovuto indurre la commissione giudicatrice ad attribuire il medesimo punteggio di quattro punti anche alla odierna ricorrente.

Il Collegio, infatti, non può sopperire a tale lacuna del ricorso introduttivo, sostituendo la propria valutazione a quella della stazione appaltante nell’individuare gli asseriti e generici miglioramenti della percorribilità stradale che sarebbero stati proposti nell’offerta tecnica della E.C. s.r.l..

Non è infatti consentito al giudice amministrativo, senza che siano colti dal ricorrente specifici e puntuali profili di manifesta illogicità, irragionevolezza, travisamento dell’operato dell’amministrazione e disparità di trattamento in relazione ai criteri di valutazione che la stessa commissione aveva preventivamente fissato, sostituire, attraverso un sindacato di merito, la propria valutazione a quella a carattere tecnicodiscrezionale effettuata dell’amministrazione.

Nella specie, dunque, in assenza di una puntuale e concreta specificazione della natura dei miglioramenti della percorribilità stradale proposti e quindi del travisamento in cui sarebbe incorsa la stazione appaltante nella loro valutazione che, con l’attribuzione di zero punti, li ha evidentemente ritenuti inidonei a garantire il miglioramento della percorribilità, il motivo di ricorso in esame risulta privo di adeguata consistenza e specificazione e non può pertanto essere esaminato dal giudice.

In proposito, la giurisprudenza amministrativa afferma che è inammissibile il ricorso che non dia indicazione dei motivi su cui si fonda la pretesa, con specificazione delle circostanze da cui possa desumersi la portata della medesima e ciò non solo per dar modo alla parte intimata di poter svolgere adeguatamente le proprie difese, ma anche per consentire al giudice di comprendere effettivamente le ragioni che si è inteso fare valere (Cons. Stato, Sez. IV, 22 novembre 2004, n. 7621; conforme Cons. Stato, Sez. IV, 31 marzo 2009, n. 2006 e Cons. Stato, Sez. V, 13 luglio 2006, n. 4419;Consiglio Stato, sez. IV, 26 luglio 2008, n. 3666).

Né infine, osserva il Collegio, risulta idonea a fornire di adeguata consistenza e specificazione della doglianza in esame la rubricazione del secondo motivo di ricorso, con la quale si prospetta una disparità di trattamento con le valutazioni delle offerte delle altre imprese partecipanti alla procedura di gara.

In primo luogo perché, contrariamente a quanto asserito dalla E.C. s.r.l non erano solo due le imprese (la SOGEMI e Officine San Giorgio) che avevano ricevuto zero punti per il subelemento in discorso, ma erano ben sei concorrenti su dodici.

In secondo luogo perché, come già chiarito, il bando di gara per il subelemento di cui al punto b3 non prevedeva l’attribuzione di un punteggio fisso di quattro punti, ma l’attribuzione di un punteggio variabile tra 0 e 8 punti, laddove il punteggio pari a zero equivale ad una valutazione di inidoneità o assoluta insufficienza della proposta tecnica a soddisfare il requisito del miglioramento della percorribilità stradale, anche con riferimento alle intersezioni, quale sub criterio di valutazione del miglioramento della sicurezza stradale.

Né, infine, può ritenersi idonea a colmare la genericità del secondo motivo di ricorso, la specificazione, operata con la memoria depositata in data 21 giugno 2011, in prossimità dell’udienza di discussione e con la quale la ricorrente, tentando una inammissibile integrazione e specificazione del secondo motivo di ricorso, chiarisce, per la prima volta, che in sede di gara aveva proposto, quale miglioramento relativo alla percorribilità e alle intersezioni stradali, "la pavimentazione delle isole spartitraffico degli svincoli posti all’inizio e alla fine della strada".

E’ infatti evidente l’assoluta inammissibilità dell’integrazione del motivo di ricorso tramite memoria, che tende ad una surrettizia modificazione e precisazione del ricorso introduttivo, definitivamente preclusa alla parte ricorrente sia in virtù della sussistenza di un termine decadenziale per l’impugnazione di atti amministrativi sia nel rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa e dei principi generali in ordine alla prova (che deve essere dedotta su precise circostanze di fatto ed è soggetta a preventiva valutazione circa la sua rilevanza ai fini del decidere).

Pertanto, la mancata indicazione nel ricorso introduttivi dei miglioramenti di cui al punto b3 che sarebbero stati proposti dalla E.C. e l’omessa indicazione delle ragioni che avrebbero dovuto indurre la commissione a valutarli con l’attribuzione di quattro punti, impediscono l’esame del secondo motivo di ricorso in termini nuovi e diversi da quelli cristallizzati nel ricorso introduttivo.

Ne consegue la inammissibilità per genericità del secondo motivo di ricorso.

4.- Dall’inammissibilità del secondo motivo di ricorso deriva l’impossibilità per la ricorrente, terza classificata con 65, 96 punti, di ottenere i quattro punti che aspirava a conseguire, che le avrebbero consentito di classificarsi al secondo posto e di ottenere un punteggio superiore alla D.I. s.r.l., che con il punteggio di 67, 96 punti risultava seconda graduata.

4.1.- Ne consegue, come già anticipato, l’inammissibilità, per carenza di interesse, del primo motivo di ricorso con il quale si contesta che il R.T.I. P. s.r.l., nei confronti del quale è stata disposta l’aggiudicazione, avrebbe dovuto essere escluso dalla procedura, poichè la società di progettisti da esso indicata non avrebbe avuto i requisiti di qualificazione richiesti dalla lex specialis di gara.

La E.C. s.r.l. non potrebbe, infatti, trarre alcuna utilità dall’accoglimento delle censure contenute nel primo motivo di ricorso miranti ad ottenere l’esclusione della aggiudicaria dalla procedura, poiché, il loro eventuale accoglimento non sarebbe comunque idoneo a far ottenere alla ricorrente, che rimane terza graduata, l’aggiudicazione dell’appalto che verrebbe invece disposta in favore della seconda classificata, la D.I. s.r.l..

5.- Con il terzo motivo di ricorso, proposto in via subordinata, la ricorrente lamenta che la Commissione non avrebbe chiarito con adeguata motivazione le ragioni sottese all’attribuzione dei punteggi relativi alla valutazione dell’offerta tecnica, rivelandosi insufficiente il solo punteggio numerico attribuito, in assenza di una disciplina puntuale, oggettiva o meccanica per l’attribuzione dei punteggi.

5.1.- La censura è infondata.

Nel solco dell’orientamento consolidatosi nella giurisprudenza amministrativa, alla quale questo Tribunale aderisce (T.a.r. Basilicata 11 febbraio 2011, n.67) nel procedimento per l’aggiudicazione di un appalto pubblico con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa – come nella fattispecie per cui è causa – la valutazione comparativa delle offerte concorrenti è contenuta nell’analitica attribuzione dei punteggi predeterminati dalla commissione di gara con riferimento alle specifiche singole voci e sottovoci comprese nel paradigma di valutazione, sicché con la stessa attribuzione dei punteggi analitici è assolto l’obbligo di motivazione (cfr. ex plurimis: Consiglio Stato, sez. V, 9 dicembre 2008, n. 6115; Consiglio Stato, sez. IV, 13 ottobre 2003, n. 6195; idem, 22 maggio 2000, n. 2924; Cons. Stato, Sez. VI, 22 marzo 2004, n. 1458).

Viceversa in presenza di un bando recante criteri generali di valutazione delle offerte, senza l’individuazione di parametri di giudizio specifici idonei a delimitare la valutazione della commissione entro un ambito definito, la attribuzione di punteggi in forma soltanto numerica è ritenuta insufficiente a soddisfare l’obbligo motivazionale, essendo necessario, in tale ipotesi, che il punteggio numerico sia corredato una motivazione sintetica delle preferenze espresse per le singole offerte circa la maggiore o minore rispondenza dell’una o dell’altra agli elementi di prevalenza stabiliti dalla stessa amministrazione, onde conseguire il risultato a lei più vantaggioso fra le soluzioni prospettate dai concorrenti (cfr. Consiglio Stato, sez. V, 29 novembre 2005, n. 6759).

5.1.1.- Orbene, nella specie, gli elementi di valutazione sono stati fissati nel bando al punto IV.2, con la previsione dei sub criteri per l’attribuzione dei subpunteggi: 1) "Miglioramento delle caratteristiche tecniche e strutturali dell’opera"- a1 miglioramento della risposta sismica, per il quale è prevista l’attribuzione massima di 20 punti (id est da zero a venti); 2) "Miglioramento delle caratteristiche tecniche e strutturali dell’opera"- a2 miglioramento delle caratteristiche dei materiali, per il quale è prevista l’attribuzione massima di 10 punti (id est da zero a dieci); 3) "Miglioramento della sicurezza stradale"- b1 miglioramento della segnaletica e delle barriere, per il quale è prevista l’attribuzione di massimo 12 punti (id est da zero a 10); 5) miglioramento della sicurezza stradale- b3 "Miglioramento della percorribilità con riferimento anche alle intersezioni con le Strade Provinciali FerrandinaStigliano e CracoSan Mauro Forte", per il quale veniva prevista l’assegnazione di massimo 8 punti; 6) "Riduzione dei tempi di esecuzione dell’opera", per il quale è prevista l’attribuzione di massimo 5 punti; d) "Offerta economicaPrezzo", per il quale è prevista l’attribuzione di massimo 35 punti.

Una volta predeterminati nel bando di gara gli elementi ed i sub elementi di valutazione dell’offerta tecnica, l’amministrazione, nel disciplinare di gara, al punto C, aveva ulteriormente specificato, il metodo da utilizzare per la determinazione del punteggio da attribuire a ciascuna offerta tecnica e per la determinazione del punteggio complessivo comprensivo della valutazione dell’elemento prezzo.

In particolare, il disciplinare stabiliva dapprima l’attribuzione a ciascuno degli elementi costituenti l’offerta tecnica di coefficienti predeterminati con un punteggio variabile da 0 a 1, da assegnare al concorrente sulla base dell’offerta formulata, per poi determinare il punteggio complessivo da attribuire a ciascuna offerta con l’applicazione della formula matematica indicata a al punto C del disciplinare di gara.

In coerenza con quanto disposto con la lex specialis di gara, la commissione giudicatrice, nel verbale 19 giugno 2010, n.3, stabiliva di adottare, per la valutazione dell’offerta tecnica, il metodo aggregativo compensatore di cui all’allegato B del D.P.R. 544/99, richiamando la relativa formula da applicare per la valutazione delle offerte e poi nella successiva seduta del 21.6.2010 apriva le buste, contenenti le offerte tecniche, attribuendo i punteggi secondo i criteri fissati.

Ciò premesso, alla luce della coordinate giurisprudenziali sopra richiamate, nel caso in esame, la presenza di una analitica, puntuale e oggettiva predeterminazione dei criteri di attribuzione dei punteggi, attraverso una analitica previsione di sub elementi, di sub criteri e di sub punteggi e l’adozione di una formula matematica per la determinazione del punteggio finale complessivo, esoneravano la stazione appaltante dal dovere di esplicitare in maniera discorsiva le ragioni a supporto di ciascun punteggio, supplendo, a tal fine, la preventiva fissazione di una fitta rete di parametri, idonei a garantire la trasparenza e l’imparzialità dell’amministrazione nell’esercizio della discrezionalità ad essa spettante.

Nel descritto contesto, pertanto, l’apprezzamento tecnico della Commissione non può essere sottoposto a censura per difetto di motivazione né sotto alcuno degli altri profili dedotti, poiché il valore numerico è espressivo della valutazione collegata a criteri predeterminati, specifici ed oggettivi.

6.- Con il quarto motivo di gravame la ricorrente afferma che la Commissione giudicatrice avrebbe eluso l’applicazione del criterio di valutazione previsto al punto D del disciplinare di gara, avendo omesso di effettuare una analisi comparativa tra le diverse offerte.

6.1.- La censura è priva di fondamento.

Il punto D del disciplinare di gara prevedeva che l’esame comparativo delle offerte dei concorrenti venisse effettuato dalla commissione giudicatrice in base ai criteri indicati nel disciplinare, il che significa che doveva avvenire, come effettivamente avvenuto (cfr. supra par. 5.1.1.) sia attraverso l’applicazione dei criteri e sub criteri di valutazione con relativi punteggi e subpunteggi sia in forza del metodo di ponderazione stabilito per l’attribuzione del punteggio finale attraverso la formula matematica indicata nello stesso disciplinare.

Va peraltro soggiunto che la valutazione comparativa delle offerte concorrenti, rappresentata dalla analitica attribuzione dei punteggi predeterminati dalla commissione di gara con riferimento alle specifiche singole voci e sottovoci comprese nel paradigma di valutazione, è sintetizzata dal confronto dei punteggi di ciascuna concorrente nella graduatoria finale.

7.- Il ricorso principale deve essere pertanto dichiarato in parte inammissibile ed in parte deve essere respinto.

8.- Il ricorso principale non può essere accolto neanche per la parte concernente la richiesta di risarcimento del danno, in virtù dell’assenza del necessario requisito dell’ingiustizia del danno, quale elemento costitutivo dell’illecito civile, non essendosi realizzata alcuna lesione dell’interesse legittimo, sicché la domanda risarcitoria, prima ancora che infondata nel merito, deve dichiararsi inammissibile.

9.- Con l’atto di motivi aggiunti notificato in data 3 settembre 2010 e depositato in data 10 settembre 2010, la E.C. s.r.l. ha impugnato il provvedimento di non luogo a provvedere in via di autotutela adottato dall’amministrazione a fronte dell’ informativa proposta a norma dell’art. 243 bis del d.lgs 12 aprile 2006, n. 163, relativa alla comunicazione all’amministrazione dell’intento di proporre ricorso.

9.1.- Il ricorso per motivi aggiunti in parte è inammissibile ed in parte deve essere respinto.

Questo, infatti, riproducendo pedissequamente le medesime censure del ricorso principale, non può che seguirne il medesimo esito.

10.- Il mancato accoglimento del ricorso principale determina una sopravvenuta carenza di interesse dell’aggiudicataria all’esame del ricorso incidentale proposto, che deve pertanto essere dichiarato improcedibile.

11.Le spese e gli onorari di giudizio, regolamentati secondo l’ordinario criterio della soccombenza a norma degli artt. 91 e 92, comma 2, c.p.c. sono liquidati in dispositivo a carico della E.C. s.r.l. ed in favore della Provincia di Matera e della P. S.r.l.

E’ invece disposta la compensazione delle spese di giudizio con la Società D.I. s.r.l., la cui attività defensionale si è limitata alla mera costituzione formale in giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

a) in parte dichiara inammissibile ed in parte respinge il ricorso principale;

b) in parte dichiara inammissibile ed in parte respinge i motivi aggiunti;

c) dichiara improcedibile il ricorso incidentale;

d) condanna l’impresa ricorrente al pagamento delle spese e degli onorari di giudizio, liquidati in complessivi Euro 4.000,00, oltre accessori di legge, in favore della Provincia di Matera e della P. S.r.l., ciascuna per la metà.;

e) compensa le spese di giudizio con la D.I. s.r.l..

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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