T.A.R. Basilicata Potenza Sez. I, Sent., 02-08-2011, n. 442

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1.- Con Del. G.P. n. 72 del 9.4.2010 la Provincia di Matera ha approvato il progetto definitivo, relativo ai lavori di costruzione della strada di collegamento CavonicaStrada Provinciale Torre Vallone Piscicolo.

Con Determinazione n. 948 del 14.4.2010 il Dirigente dell’Area Tecnica della Provincia di Matera ha indetto una procedura aperta, per l’affidamento di tali lavori di costruzione della strada di collegamento CavonicaStrada Provinciale Torre Vallone Piscicolo, e pubblicava il bando di gara ed il disciplinare di gara.

Il bando di gara, almeno per quel che interessa ai fini della decisione della controversia in esame, ha previsto l’importo dei lavori a base d’asta pari a 3.100.000,00 Euro (esclusivamente relativi alla categoria prevalente OG3, classifica V), di cui 3.000.000,00 Euro, soggetti a ribasso (senza la possibilità di ammissione di offerte in aumento), e 100.000,00 Euro per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso.

Il medesimo bando ha previsto, quale criterio di aggiudicazione, quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in base ai seguenti elementi di valutazione:

a) "Miglioramento delle caratteristiche tecniche dell’opera", per il quale è prevista l’attribuzione di un massimo 30 punti, a sua volta suddiviso nei seguenti subelementi: a1) "Miglioramento della risposta sismica", per il quale veniva prevista l’assegnazione di massimo 20 punti; a2) "Miglioramento delle caratteristiche tecniche dei materiali", per il quale veniva prevista l’assegnazione di massimo 10 punti;

b) "Miglioramento della sicurezza stradale", per il quale è prevista l’attribuzione di massimo 30 punti, a sua volta suddiviso nei seguenti subelementi: b1) "Miglioramento della segnaletica e delle barriere di sicurezza", per il quale veniva prevista l’assegnazione di massimo 12 punti; b2) "Miglioramento dei materiali del corpo stradale", per il quale veniva prevista l’assegnazione di massimo 10 punti; b3) "Miglioramento della percorribilità con riferimento anche alle intersezioni con le Strade Provinciali FerrandinaStigliano e CracoSan Mauro Forte", per il quale veniva prevista l’assegnazione di massimo 8 punti;

c) "Riduzione dei tempi di esecuzione dell’opera", per il quale è prevista l’attribuzione di massimo 5 punti;

d) "Offerta economicaPrezzo", per il quale è prevista l’attribuzione di massimo 35 punti;

Il bando ha inoltre prescritto:

– la valutazione della congruità delle offerte ai sensi dell’art. 86, comma 2, D.Lg.vo n. 163/2006;

la possibilità di aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, se ritenuta congrua e conveniente.

Il disciplinare di gara, per quel che interessa ai fini della decisione della controversia in esame, ha previsto che:

– l’offerta tecnica dei concorrenti con riferimento al subelemento "Miglioramento della risposta sismica" dovesse contenere una "relazione contrattualmente vincolante, che illustri la tipologia degli interventi che si intende proporre, corredati di dati tecnici, rapporti funzionali e garanzie di durata", contenente "schemi funzionali dei dispositivi tecnici e tecnologici", "schemi strutturali per gli interventi proposti", "particolari costruttivi" e "schede tecniche vincolanti sui materiali forniti e sulle lavorazioni di miglioramento proposte";

– l’offerta tecnica dei concorrenti con riferimento al subelemento "Miglioramento delle caratteristiche tecniche dei materiali" dovesse contenere una "relazione contrattualmente vincolante, che illustri la tipologia degli interventi che si intende proporre, corredati di dati tecnici, rapporti funzionali e garanzie di durata", comprendente "particolari costruttivi", "schede tecniche sulle caratteristiche chimicofisiche dei materiali impiegati" e "schede tecniche sulla durabilità dei materiali";

– l’offerta tecnica dei concorrenti con riferimento al subelemento "Miglioramento della segnaletica e delle barriere di sicurezza" dovesse contenere una "relazione contrattualmente vincolante, che illustri la tipologia degli interventi che si intende proporre, corredati di dati tecnici, rapporti funzionali e garanzie di durata", contenente "schemi planimetrici degli interventi proposti", "schemi funzionali dei dispositivi tecnici e tecnologici", "particolari costruttivi" e "schede tecniche vincolanti sui materiali, sui dispositivi tecnici e tecnologici forniti e sulle lavorazioni di miglioramento proposte";

– l’offerta tecnica dei concorrenti con riferimento al subelemento "Miglioramento dei materiali del corpo stradale" dovesse contenere una "relazione contrattualmente vincolante, che illustri la tipologia degli interventi che si intende proporre, corredati di dati tecnici, rapporti funzionali e garanzie di durata", contenente la descrizione dei "miglioramenti della stabilità del corpo stradale", "particolari costruttivi" e "schede tecniche vincolanti sui materiali forniti e sulle lavorazioni di miglioramento proposte";

– l’offerta tecnica dei concorrenti con riferimento al subelemento "Miglioramento della percorribilità con riferimento anche alle intersezioni con le Strade Provinciali FerrandinaStigliano e CracoSan Mauro Forte" dovesse contenere una "relazione contrattualmente vincolante, che illustri la tipologia degli interventi che si intende proporre, corredati di dati tecnici, rapporti funzionali e garanzie di durata", contenente "schemi funzionali dei dispositivi tecnici e tecnologici", "schemi planimetrici degli interventi migliorativi proposti", "particolari costruttivi" e "schede tecniche vincolanti sui materiali forniti e sulle lavorazioni di miglioramento proposte";

– per tutte le suddette migliorie e/o sostituzioni i concorrenti erano tenuti ad allegare: 1) "la documentazione tecnica e/o gli elaborati che esplicitino, in maniera esaustiva, le caratteristiche tecniche degli interventi inseriti nella proposta, nonché tutte le indicazioni utili a determinare la riduzione dei costi di manutenzione connesse alle modifiche proposte", con la puntualizzazione che: "le soluzioni migliorative proposte dall’impresa, che prevedono l’introduzione di materiali differenti da quelli indicati nel progetto" (posto a base di gara) sarebbero state "contabilizzate con gli stessi prezzi offerti dei materiali previsti nel progetto" (posto a base di gara), "soggetti al ribasso offerto", mentre le lavorazioni aggiuntive sarebbero state "contabilizzate a prezzo zero"; "qualora per la realizzazione di tutte o parte delle modifiche apportate dall’impresa" si sarebbe reso necessario "acquisire nuovi pareri da parte di Autorità esterne, "l’iter necessario alla loro acquisizione" avrebbe dovuto essere "eseguito a cura della stessa impresa e nei termini compatibili con l’esecuzione del contratto"; 2) un "dettagliato computo metrico non estimativo di tutto il progetto, distinguendo quantità e voci non variate, quantità e voci variate e quantità e voci aggiuntive rispetto al computo metrico posto a base di gara"; 3) un "quadro comparativo di raffronto non estimativo tra quantità e voci, previste nel progetto di variante offerto, e quelle, previste nel progetto a base di appalto"; 4) la "descrizione delle nuove voci di lavorazioni, senza prezzi, offerte nel progetto di variante";

– i sopra citati elementi di valutazione delle offerte sarebbero stati stimati dalla Commissione giudicatrice con un coefficiente variabile da 0 a 1.

Entro il termine perentorio stabilito nella lex specialis di gara presentavano l’offerta 12 concorrenti, tra cui l’impresa ricorrente e l’ATI controinteressata.

Nella prima seduta pubblica del 17 giugno 2010 la Commissione giudicatrice apriva le buste, contenenti la documentazione amministrativa, ed ammetteva al prosieguo di gara tutti e 12 i concorrenti (cfr. verbale n. 1 del 17.6.2010).

Nelle sedute segrete del 19.6.2010 e del 21.6.2010 la Commissione giudicatrice stabiliva di adottare, per la valutazione delle offerte tecniche, il metodo aggregativo- compensatore di cui all’Allegato B del DPR n. 554/1999, prevedendo l’applicazione della relativa formula matematica sancita dallo stesso Allegato B del DPR n. 554/1999 e successivamente apriva le buste, contenenti le offerte tecniche, attribuendo i relativi punteggi.

All’ATI controinteressata venivano assegnati i seguenti punteggi: 13 punti con riferimento al subelemento "Miglioramento della risposta sismica" (a fronte di un punteggio massimo attribuibile di 20 punti); 7 punti con riferimento al subelemento "Miglioramento delle caratteristiche tecniche dei materiali" (a fronte di un punteggio massimo attribuibile di 10 punti); 7,20 punti con riferimento al subelemento "Miglioramento della segnaletica e delle barriere di sicurezza" (a fronte di un punteggio massimo attribuibile di 12 punti); 6 punti con riferimento al subelemento "Miglioramento dei materiali del corpo stradale" (a fronte di un punteggio massimo attribuibile di 10 punti); 4 punti con riferimento al subelemento "Miglioramento della percorribilità con riferimento anche alle intersezioni con le Strade Provinciali FerrandinaStigliano e CracoSan Mauro Forte" (a fronte di un punteggio massimo attribuibile di 8 punti); pari ad un totale di 37,20 punti (a fronte di un punteggio massimo attribuibile di 60 punti).

All’impresa ricorrente, invece, venivano assegnati i seguenti punteggi: 10 punti con riferimento al subelemento "Miglioramento della risposta sismica" (a fronte di un punteggio massimo attribuibile di 20 punti), cioè 3 punti in meno rispetto a quelli attribuiti all’ATI controinteressata; 5 punti con riferimento al subelemento "Miglioramento delle caratteristiche tecniche dei materiali" (a fronte di un punteggio massimo attribuibile di 10 punti), cioè 2 punti in meno rispetto a quelli attribuiti all’ATI controinteressata; 7,20 punti con riferimento al subelemento "Miglioramento della segnaletica e delle barriere di sicurezza" (a fronte di un punteggio massimo attribuibile di 12 punti), cioè lo stesso punteggio attribuito all’ATI controinteressata; 5 punti con riferimento al subelemento "Miglioramento dei materiali del corpo stradale" (a fronte di un punteggio massimo attribuibile di 10 punti), cioè 1 punto in meno rispetto a quelli attribuiti all’ATI controinteressata; 4,80 punti con riferimento al subelemento "Miglioramento della percorribilità con riferimento anche alle intersezioni con le Strade Provinciali FerrandinaStigliano e CracoSan Mauro Forte" (a fronte di un punteggio massimo attribuibile di 8 punti), cioè 0,80 punti in più a quelli attribuiti all’ATI controinteressata; pari ad un totale di 32 punti (a fronte di un punteggio massimo attribuibile di 60 punti), cioè 5,20 punti in meno a quelli attribuiti all’ATI controinteressata (cfr. verbali nn. 2 e 3 del 19.6.2010 e n. 4 del 21.6.2010).

Nella seduta pubblica del 25.6.2010 la Commissione giudicatrice: rendeva noti i punteggi, attribuiti alle offerte tecniche; apriva le buste, contenenti le offerte economiche; con riferimento all’elemento di valutazione "Riduzione dei tempi di esecuzione dell’opera", attribuiva il medesimo punteggio massimo di 5 punti sia all’ATI controinteressata che all’impresa ricorrente; con riferimento all’elemento di valutazione "Offerta economicaPrezzo", attribuiva il punteggio massimo di 35 punti all’ATI controinteressata (che aveva formulato il maggiore ribasso del 30,126%) e 30,28 punti all’impresa ricorrente (che aveva il ribasso del 26,061%); stilava, infine, la graduatoria finale, che vedeva collocati al 1° posto l’ATI controinteressata con il punteggio complessivo di 77, 20 punti ed al 2° posto l’impresa ricorrente con il punteggio complessivo di 67, 28 punti.

Il punteggio, riportato dall’ATI controinteressata sia con riferimento all’offerta tecnica che in relazione all’offerta economica non risultava superiore ai 4/5 del punteggio massimo attribuibile e pertanto la sua offerta, non veniva giudicata anomala ed era proclamata aggiudicataria provvisoria dell’appalto (cfr. verbale n. 5 del 25.6.2010).

Con successiva Determinazione n. 1727 del 29.6.2010 il Segretario Generale della Provincia di Matera approvava tutti i verbali di gara, redatti dalla Commissione giudicatrice ed adottava il provvedimento di aggiudicazione definitiva in favore dell’ATI controinteressata (tale provvedimento veniva comunicato all’impresa ricorrente con nota Dirigente Area Tecnica Provincia di Matera prot. n. 23111 dell’1.7.2010, trasmessa alla ricorrente mediante fax inviato nella stessa giornata dell’1.7.2010).

2.- Avverso tale determinazione è stato proposto dalla Società Doronzo infrastrutture s.r.l. il ricorso in epigrafe notificato in data 31 luglio 2010 e depositato in data 6 agosto 2010, in assenza di preventiva comunicazione dell’informativa ex art. 243 bis D.Lg.vo n. 163/2010, deducendone la illegittimità per i seguenti motivi:

I) violazione dell’art. 140, comma 3, DPR n. 554/1999, poiché l’ATI controinteressata avrebbe dovuto essere esclusa dalla procedura aperta in commento, in quanto avrebbe stravolto il progetto definitivo, posto a base di gara, prevedendo, peraltro, la realizzazione di opere, che presentavano rischi sismici ed idrologici;

II) violazione della lex specialis di gara ed eccesso di potere per erronea ed ingiustificata attribuzione dei punteggi attribuiti sia all’ATI controinteressata che all’impresa ricorrente con riferimento a tutti e cinque i subelementi di valutazione dell’offerta tecnica ("Miglioramento della risposta sismica", "Miglioramento delle caratteristiche tecniche dei materiali", "Miglioramento della segnaletica e delle barriere di sicurezza", "Miglioramento dei materiali del corpo stradale" e "Miglioramento della percorribilità con riferimento anche alle intersezioni con le Strade Provinciali FerrandinaStigliano e CracoSan Mauro Forte");

la ricorrente chiede anche l’annullamento del bando e del disciplinare di gara, qualora interpretati nel senso di consentire l’apporto di modifiche al progetto definitivo.

2.1.- E’ infine domandata, in via principale, la condanna dell’amministrazione al risarcimento in forma specifica, mediante l’aggiudicazione della gara ed, in via subordinata, la condanna dell’Amministrazione appaltante al risarcimento in forma equivalente, mediante il pagamento del 10% del prezzo offerto ovvero della somma, determinata da questo Tribunale ai sensi dell’art. 1226 C.C. ed anche del cd. danno curriculare, non quantificato dalla ricorrente, a titolo di lucro cessante, e di tutte le spese sostenute in relazione alla gara per cui è causa, a titolo di danno emergente.

3.- Si sono costituiti in giudizio, per resistere al ricorso, sia la Provincia di Matera che la PA.E.CO. S.r.l., impresa mandataria dell’ATI controinteressata.

4.- Con ordinanza collegiale n. 263/2010 la domanda cautelare è stata respinta.

5.- In prossimità dell’udienza pubblica con memoria di replica la controinteressata, insistendo per il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite, ha chiesto, altresì, la condanna della ricorrente al risarcimento del danno, da quantificarsi in via equitativa, per lite temeraria ex art. 96, comma 1, c.p.c., in considerazione della mancata presentazione della perizia sulla base della quale la parte ricorrente tendeva a dimostrare le fondatezza di alcune delle doglianze contenute nel ricorso e della mancata produzione di ulteriori atti difensivi.

Motivi della decisione

1.- Con il primo motivo di impugnazione l’impresa ricorrente deduce la violazione dell’art. 140, comma 3, DPR n. 554/1999, sostenendo che l’ATI controinteressata avrebbe dovuto essere esclusa dalla procedura aperta in discorso, poiché avrebbe modificato, sino a stravolgerlo, il progetto definitivo, posto a base di gara, prevedendo la realizzazione di opere che presentavano rischi sismici ed idrogeologici.

1.1.- In via subordinata, nell’ambito di tale motivo di gravame, la ricorrente impugna anche il bando ed il disciplinare di gara, qualora interpretati nel senso di consentire la possibilità di apportate modifiche al progetto definitivo.

1.1.1.- Le censure sono infondate.

Al riguardo, giova richiamare l’art. 76 D.Lg.vo 12 aprile 2006, n.163, il quale stabilisce che, "quando il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, le stazioni appaltanti possono autorizzare gli offerenti a presentare varianti", precisando che tale facoltà va espressamente indicata e disciplinata dalla lex specialis di gara, per cui deve ritenersi che, con l’entrata in vigore del predetto art. 76 D.Lg.vo 163/2006, il Legislatore ha introdotto un’ulteriore deroga all’invocato art. 140, comma 3, DPR n. 554/1999, ai sensi del quale nel caso di cd. appalto integrato (di appalto, come nella specie, in cui l’appaltatore deve redigere il progetto esecutivo ed eseguire i lavori) "il progetto esecutivo non può prevedere alcuna variazione alla qualità ed alla quantità delle lavorazioni previste nel progetto definitivo" (eccetto le ipotesi di "esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari", "cause impreviste e/o imprevedibili", "intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della redazione del progetto definitivo" e della cd. "sorpresa geologica" ex art. 1664, comma 2, C.C.).

Ciò premesso, nella specie, la lex specialis di gara prevedeva l’aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e al punto 10 il bando di gara prevedeva espressamente la possibilità di proporre varianti.

Alla luce del combinato disposto di cui all’art. 76 del d.lgs n. 163 del 2006 e al punto 10 del bando, non può allora che essere disattesa la doglianza relativa alla violazione dell’art. 140, comma 3, DPR n. 554/1999.

Né, alla luce del chiaro disposto dell’art. 76 del d.lgs n. 163 del 2006, che, al comma 2, consente alle stazioni appaltanti, in caso di gara da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, di prevedere nel bando di gara la facoltà per gli offerenti di presentare varianti progettuali, può ritenersi illegittima la lex specialis di gara, nella parte in cui prevede proprio detta facoltà per gli offerenti.

Va infatti precisato che la Sentenza TAR Catania Sez. I n. 1681 del 9.10.2009, citata dalla ricorrente, si riferisce ad una fattispecie anteriore all’entrata in vigore del Codice degli Appalti di cui al D. Lg.vo n. 163/2006.

Per quanto riguarda invece gli asseriti rischi sismici ed idrogeologici derivanti dalle opere proposte in variante dall’ATI controinteressata, è appena il caso di rilevare che l’assunto risulta del tutto apodittico ed indimostrato.

2.- Con il secondo motivo di gravame l’impresa ricorrente ha dedotto la violazione della lex specialis di gara e l’eccesso di potere per erronea ed ingiustificata attribuzione dei punteggi sia all’ATI controinteressata sia all’impresa ricorrente con riferimento a tutti e cinque i subelementi di valutazione dell’offerta tecnica ("Miglioramento della risposta sismica", "Miglioramento delle caratteristiche tecniche dei materiali", "Miglioramento della segnaletica e delle barriere di sicurezza", "Miglioramento dei materiali del corpo stradale" e "Miglioramento della percorribilità con riferimento anche alle intersezioni con le Strade Provinciali FerrandinaStigliano e CracoSan Mauro Forte") in relazione ai quali la Commissione di gara avrebbe operato una sopravvalutazione dell’offerta della controinteressata ed una sottovalutazione della sua offerta.

2.1.- Le censure non meritano accoglimento.

2.1.1.- Preliminarmente, va rilevato che il disciplinare di gara prevedeva che tutti gli elementi di valutazione delle offerte, disciplinati con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sarebbero stati effettuati dalla Commissione giudicatrice con un coefficiente variabile da 0 a 1 (cd. criterio di interpolazione lineare) e la Commissione giudicatrice ha coerentemente stabilito di utilizzare, per la valutazione delle offerte tecniche, il metodo aggregativocompensatore di cui all’Allegato B del DPR n. 554/1999, prevedendo l’applicazione della relativa formula matematica sancita nello stesso Allegato B (cfr. verbale n. 3 del 19.6.2010).

Ciò premesso le censure formulate non sono suscettibili di scrutinio e sono pertanto inammissibili, in quanto l’impresa ricorrente si è limitata genericamente a contestare il sindacato di merito svolto dalla commissione giudicatrice in relazione a ciascun elemento dell’offerta, non essendo, infatti, consentito al giudice amministrativo un sindacato di merito che sostituisca la propria valutazione a quella dell’amministrazione, senza che siano colti specifici e puntuali profili di manifesta illogicità, irragionevolezza e travisamento dell’operato dell’amministrazione in relazione ai criteri di valutazione che la stessa commissione aveva preventivamente fissato.

Né la ricorrente si è premurata di indicare i maggiori punteggi, che avrebbero dovuto essere ad essa attributi oppure il minor punteggio che avrebbe dovuto essere assegnato all’ATI controinteressata, sicché non risulta fornita alcuna dimostrazione che in seguito all’accoglimento di tutte e/o di alcune delle censure del secondo motivo di impugnazione la società D.I. s.r.l. si sarebbe collocata prima in graduatoria, in luogo dell’ATI aggiudicataria.

3.- Dall’infondatezza delle doglianze dirette ad affermare la illegittimità (e quindi ad ottenere l’annullamento) degli atti di gara impugnati consegue l’assenza del necessario requisito dell’ingiustizia del danno, quale elemento costitutivo dell’illecito civile, non essendosi realizzata alcuna lesione dell’interesse legittimo, sicché anche la domanda risarcitoria deve essere respinta.

A quanto sopra consegue la reiezione del ricorso in esame.

4.- Le spese di giudizio, regolamentate secondo l’ordinario criterio della soccombenza a norma degli artt. 91 e 92, comma 2, C.P.C. sono liquidate in dispositivo, tenuto anche conto dell’omissione da parte della ricorrente della preventiva informativa alla stazione appaltante in ordine all’intento di proporre ricorso prevista dall’art. 243 bis del d.lgs. n. 163/2006, in virtù di quanto disposto dal comma 5.

5.- Non può invece essere riconosciuto il risarcimento del danno per lite temeraria richiesto a norma dell’art. 96, comma 1, c.p.c., come richiamato dall’art. 26, comma 1, del Codice del Processo Amministrativo.

L’art. 96 cit. dispone che "Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell’altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche d’ufficio, nella sentenza".

La condanna al risarcimento del danno per lite temeraria, osserva il Collegio, postula una condotta processuale dalla quale emerga, al di là di ogni ragionevole dubbio, la malafede, la strumentalità dell’attività processuale ovvero un’inescusabile negligenza oggettiva.

Nella fattispecie, i comportamenti cui la controinteressata riconduce la mala fede processuale si sostanzierebbero nella mancata presentazione della perizia di parte, che- come preannunziato nel ricorso introduttivo- avrebbe dovuto contribuire a corroborare la fondatezza del secondo motivo di gravame e nella mancata produzione di ulteriori atti difensivi.

Tali condotte, ad avviso del Collegio, non sono tali da denotare in capo al ricorrente l’azione in giudizio in mala fede o colpa grave, ma sono espressione di ordinarie scelte di strategia processuale, essendo in facoltà della parte sia la decisione di non avvalersi e quindi di non allegare più determinati strumenti di prova inizialmente indicati, sia la decisione di non produrre ulteriori scritti difensivi oltre al ricorso introduttivo, posto che l’art. 73, comma 1, del c.p.a., prevede una mera facoltà e non l’obbligo di produrre documenti e memorie prima dell’udienza pubblica.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna l’impresa ricorrente al pagamento delle spese e degli onorari di giudizio, liquidati nella somma complessiva di Euro 4000,00, (quattromila/00) oltre accessori di legge, in favore della Provincia di Matera e della PA.E.CO. S.r.l., ciascuna per la metà.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Michele Perrelli, Presidente

Giancarlo Pennetti, Consigliere

Paola Anna Gemma Di Cesare, Referendario, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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